L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente chiarito, attraverso una FAQ, l’estensione dell’obbligo della patente a crediti per i professionisti che operano nei cantieri edili.
Ampliamento dell’ambito di applicazione
La patente a crediti, inizialmente concepita per le imprese edili, diventa ora un requisito imprescindibile anche per i professionisti intellettuali. L’INL ha specificato che figure come archeologi, geometri, architetti e ingegneri rientrano in questa nuova disposizione. La base di tale interpretazione si fonda sui codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00, che definiscono le attività di questi professionisti come “opera” nei cantieri. Questo ampliamento mira a garantire standard di sicurezza e professionalità uniformi in tutto il settore delle costruzioni.
Requisiti e procedure
Per ottenere la patente a crediti, i professionisti devono dimostrare di essere iscritti alla Cassa edile artigiana (Ceia). L’INL ha chiarito che questa iscrizione è equiparata all’iscrizione all’Albo professionale. L’obbligo si applica a tutte le attività svolte nei cantieri, incluse le misurazioni e altre prestazioni di natura intellettuale.
Tempistiche e modalità di richiesta
La richiesta della patente può essere effettuata a partire dal 1° ottobre. Tuttavia, dal 1° novembre, diventa obbligatorio possederla prima dell’inizio dei lavori.
Ad esempio, se un’impresa o un professionista deve iniziare i lavori il 15 novembre, la richiesta della patente deve essere presentata e approvata entro il 14 novembre.
Chiarimenti su attività specifiche
L’INL ha fornito precisazioni riguardo l’uso di attrezzature come computer, strumenti di misurazione e pennelli. Queste attività rientrano nel concetto di “mera fornitura” e sono considerate funzionali al carico e scarico sicuro dei materiali trasportati. Questa distinzione è importante per comprendere quali attività richiedono effettivamente il possesso della patente a crediti.
Responsabilità e sanzioni
Il committente, nell’ambito degli appalti, assume un ruolo fondamentale nella verifica del possesso della patente da parte dei professionisti e delle imprese coinvolte. La mancata verifica può comportare sanzioni significative, che possono arrivare fino a 2.562,91 euro.