L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024, ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’obbligo di partita IVA per i docenti titolari di una cattedra part-time che svolgono con regolarità lezioni private o ripetizioni. La precisazione si applica anche ai docenti dipendenti pubblici, poiché l’attività di insegnamento privato è considerata un’attività economica rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Questo significa che, indipendentemente dal loro status di dipendenti pubblici, i docenti che impartiscono lezioni private con regolarità sono tenuti ad aprire una partita IVA e a rispettare gli adempimenti fiscali previsti.
Requisiti per l’applicazione dell’IVA alle lezioni private
Per determinare l’applicabilità dell’IVA alle lezioni private, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la necessità di verificare la presenza di tre presupposti fondamentali: soggettivo, oggettivo e territoriale. Nel caso specifico, l’attenzione si è concentrata sul requisito dell’abitualità, un elemento chiave per stabilire se l’attività di insegnamento privato sia da considerarsi rilevante ai fini IVA. L’Agenzia ha confermato che tale requisito sussiste quando il docente aveva già aperto una partita IVA per svolgere l’attività con regolarità e intende continuare a farlo, ad esempio tenendo “5/6 lezioni a settimana”. Questo criterio di abitualità è fondamentale per distinguere le situazioni in cui l’insegnamento privato è svolto in modo occasionale da quelle in cui rappresenta una vera e propria attività economica.
Scelta tra regime forfettario e regime speciale per le lezioni private
Una volta accertato l’obbligo di partita IVA, i docenti che rientrano in questa categoria devono valutare attentamente la scelta del regime fiscale più adatto alla loro situazione. Le opzioni disponibili sono il regime forfettario e il regime speciale per le lezioni private introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha messo in luce un aspetto cruciale: questi due regimi non sono compatibili tra loro. Infatti, il regime forfettario non può essere adottato dalle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, come previsto dall’articolo 1, comma 57, lett. a) della legge n. 190/2014. Pertanto, i docenti dovranno effettuare una scelta consapevole, valutando i vantaggi e le implicazioni di ciascun regime in base alle proprie esigenze e alla natura della loro attività di insegnamento privato.
Regime forfettario per i docenti che danno lezioni private
Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni a disposizione dei docenti che svolgono attività di insegnamento privato con regolarità. Optando per questo regime, il reddito derivante dalle lezioni private sarà soggetto a tassazione IRPEF con un’aliquota agevolata del 15%, senza l’applicazione dell’IVA. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante l’esenzione dall’IVA, il docente sarà comunque tenuto a emettere fattura per i servizi di insegnamento privato erogati. Questo adempimento è fondamentale per garantire la tracciabilità delle operazioni e il rispetto degli obblighi fiscali. Il regime forfettario offre quindi una semplificazione dal punto di vista dell’IVA, ma richiede comunque una gestione puntuale delle fatture e della documentazione relativa all’attività di insegnamento privato.
Regime speciale per le lezioni private (Legge di Bilancio 2019)
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime speciale dedicato specificamente alle attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti. Scegliendo di applicare questo regime, i compensi derivanti da tali attività saranno soggetti a un’imposta sostitutiva IRPEF del 15%, in luogo della tassazione ordinaria. Una delle peculiarità di questo regime è l’obbligo di emettere fattura in regime di esenzione IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972. Tuttavia, il docente ha la facoltà di optare per la dispensa degli adempimenti IVA, come previsto dall’articolo 36-bis del citato DPR. Questa opzione può rappresentare una semplificazione amministrativa per i docenti che non superano determinate soglie di fatturato. È fondamentale valutare attentamente le implicazioni e i vantaggi offerti dal regime speciale, considerando anche l’impatto sulla gestione contabile e fiscale dell’attività di insegnamento privato.
Esempi pratici
Di sequito riportiamo alcuni esempi pratici
Esempio #1
Il professor Bianchi, titolare di una cattedra part-time presso un liceo statale, tiene regolarmente lezioni private di matematica per 8 ore a settimana. Avendo già aperto una partita IVA per questa attività, deve valutare se optare per il regime forfettario o per il regime speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Nel primo caso, applicherà una tassazione IRPEF del 15% sul reddito derivante dalle lezioni private, senza IVA, ma con l’obbligo di fatturazione. Nel secondo caso, applicherà l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi percepiti e emetterà fatture in esenzione IVA.
Esempio #2
La professoressa Verdi, insegnante part-time di lingue in una scuola media, svolge saltuariamente lezioni private di inglese e spagnolo, per un totale di 2-3 ore al mese. In questo caso, non sussiste l’obbligo di apertura della partita IVA, poiché l’attività di insegnamento privato non presenta il requisito dell’abitualità e della regolarità. Tuttavia, se i compensi percepiti superano determinate soglie stabilite dalla normativa fiscale, la professoressa Verdi dovrà dichiarare tali redditi nella sua dichiarazione dei redditi annuale.
Sezione Domande e Risposte:
D: Un docente part-time che svolge saltuariamente lezioni private è obbligato ad avere la partita IVA?
R: No, l’obbligo di partita IVA sussiste solo se l’attività di insegnamento privato è svolta con regolarità e abitualità. Lezioni private occasionali non richiedono l’apertura di una partita IVA, a meno che non superino determinate soglie di reddito stabilite dalla normativa fiscale.
D: È possibile combinare il regime forfettario con il regime speciale per le lezioni private previsto dalla Legge di Bilancio 2019?
R: No, questi due regimi fiscali sono mutualmente esclusivi e non possono essere applicati contemporaneamente. Il docente dovrà scegliere uno dei due regimi in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche della sua attività di insegnamento privato. La scelta del regime fiscale deve essere effettuata all’inizio dell’anno e comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste.
D: Come vengono tassati i redditi derivanti dalle lezioni private nel regime speciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2019?
R: Nel regime speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i compensi percepiti per le lezioni private sono soggetti a un’imposta sostitutiva IRPEF del 15%. Questa imposta sostituisce le imposte sui redditi e le relative addizionali, semplificando gli adempimenti fiscali per i docenti che aderiscono a questo regime. Tuttavia, è importante tenere presente che i redditi soggetti all’imposta sostitutiva concorrono comunque alla formazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
D: Quali sono i vantaggi principali del regime forfettario per i docenti che svolgono lezioni private?
R: Il regime forfettario offre diversi vantaggi ai docenti che impartiscono lezioni private con regolarità. Innanzitutto, prevede una tassazione agevolata del 15% sul reddito derivante da tale attività, senza l’applicazione dell’IVA. Inoltre, questo regime comporta una semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali, con la possibilità di determinare il reddito imponibile attraverso coefficienti di redditività stabiliti in base al codice ATECO dell’attività svolta. Tuttavia è importante considerare che il regime forfettario prevede anche alcune limitazioni, come l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti e l’obbligo di fatturazione elettronica.
D: Quali sono i principali adempimenti fiscali per i docenti che scelgono il regime speciale per le lezioni private?
R: I docenti che optano per il regime speciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 devono emettere fattura per i compensi percepiti dalle lezioni private, applicando l’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972. Inoltre, sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi ricevuti, secondo le scadenze e le modalità previste. È importante conservare accuratamente la documentazione relativa all’attività di insegnamento privato, come le fatture emesse e le ricevute dei pagamenti, per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.