In un’importante svolta, la Corte di Cassazione ha nuovamente cambiato il proprio orientamento riguardo alle conseguenze dell’omessa comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori per beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus). Con l’ordinanza n. 15178 del 30 maggio 2024, la Suprema Corte ha affermato che la mancata trasmissione di tale comunicazione comporta la decadenza dal diritto di fruire dell’ecobonus, sconfessando così la recente sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024, che aveva invece negato la natura decadenziale di tale adempimento. Questo cambiamento di rotta rappresenta un’ulteriore inversione di tendenza da parte della Cassazione su un tema cruciale per numerosi contribuenti che hanno effettuato lavori di efficientamento energetico.
Natura decadenziale dell’obbligo di comunicazione all’ENEA
La Cassazione ha nuovamente attribuito natura decadenziale all’obbligo di trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. Questo adempimento, previsto inizialmente dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 19 febbraio 2007 (oggi dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.M. 159844/2020), ha lo scopo di prevenire eventuali frodi e garantire che gli interventi agevolati siano effettivamente meritevoli delle agevolazioni fiscali, bilanciando così la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato. La Corte ha infatti affermato che tale obbligo di comunicazione “ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”.
Pertanto, secondo l’attuale orientamento della Cassazione, l’omessa presentazione della comunicazione all’ENEA nei termini prescritti preclude la possibilità di beneficiare della detrazione “edilizia” per l’intervento di efficienza energetica agevolato. Questo indirizzo è in linea con la posizione dell’Amministrazione finanziaria, espressa in vari documenti di prassi, come la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 e la Guida alle agevolazioni della dichiarazione 2024, pubblicata ieri.
Remissione in bonis per sanare l’omessa comunicazione
Nonostante la decadenza dal beneficio in caso di omessa comunicazione all’ENEA, il contribuente può evitare tale conseguenza avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012. Questa norma consente di non perdere il diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica se la comunicazione all’ENEA viene trasmessa entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, purché sia contestualmente versata la sanzione di 250 euro prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/97 e la violazione non sia stata già constatata dall’Amministrazione finanziaria.
Secondo i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la “prima dichiarazione utile” va intesa come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione omessa. Tuttavia, sembra più coerente interpretare il riferimento alla “prima dichiarazione utile” nel senso di identificarla con la dichiarazione dei redditi in cui va indicata la prima quota della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica cui si riferisce la comunicazione omessa. In questo modo, il contribuente avrebbe l’opportunità di sanare l’omissione entro il termine in cui avrebbe dovuto indicare il beneficio fiscale, evitando così la decadenza dallo stesso.
Esempio pratico
Per comprendere meglio l’applicazione di tali principi, consideriamo un esempio pratico. Supponiamo che il signor Rossi abbia completato lavori di riqualificazione energetica della sua abitazione il 31 dicembre 2023. Avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione all’ENEA entro il 30 marzo 2024 (90 giorni dalla fine dei lavori). Tuttavia, a causa di un’omissione, non ha effettuato tale comunicazione.
In base all’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15178/2024, il signor Rossi è decaduto dal diritto di fruire dell’ecobonus per i lavori eseguiti. Ciò significa che, in linea di principio, non avrebbe più la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale prevista per tali interventi.
Tuttavia, il signor Rossi può ancora avvalersi dell’istituto della remissione in bonis e recuperare il beneficio fiscale. Per fare ciò, dovrà trasmettere la comunicazione all’ENEA entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023, ovvero la dichiarazione in cui avrebbe dovuto indicare la prima quota di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica. Contestualmente al invio della comunicazione, il signor Rossi dovrà versare la sanzione di 250 euro prevista dalla normativa.
In questo modo, il signor Rossi avrà l’opportunità di sanare l’omissione iniziale e potrà beneficiare dell’ecobonus per i lavori effettuati, evitando la decadenza dal diritto alla detrazione.
Conclusione
La Corte di Cassazione ha nuovamente mutato il proprio indirizzo interpretativo, riaffermando la natura decadenziale dell’omessa comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. Questo orientamento è in linea con la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che considera tale adempimento essenziale per beneficiare dell’ecobonus. Tuttavia, il contribuente può sanare l’omissione avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, purché rispetti i requisiti previsti dalla normativa, ovvero trasmetta la comunicazione all’ENEA entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versi contestualmente la sanzione di 250 euro.
È importante sottolineare che l’interpretazione della “prima dichiarazione utile” come quella in cui va indicata la prima quota della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica appare più coerente con la ratio della norma, poiché consente al contribuente di sanare l’omissione entro il termine in cui avrebbe dovuto indicare il beneficio fiscale, evitando così la decadenza dallo stesso.
Questo continuo cambiamento di orientamento da parte della Cassazione evidenzia la complessità della materia e l’importanza di un costante aggiornamento da parte dei contribuenti e dei professionisti del settore. Nonostante le difficoltà interpretative, è fondamentale rispettare scrupolosamente gli adempimenti previsti dalla normativa per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali legate agli interventi di riqualificazione energetica.
Domande e Risposte
D: Cosa comporta l’omessa comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riqualificazione energetica secondo l’orientamento attuale della Cassazione?
R: Secondo l’orientamento attuale espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15178/2024, l’omessa comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica comporta la decadenza dal diritto di fruire della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
D: Cos’è la “remissione in bonis” e come può essere utilizzata per evitare la decadenza dal beneficio fiscale?
R: La remissione in bonis è un istituto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012 che consente di evitare la decadenza dal beneficio fiscale nel caso in cui la comunicazione all’ENEA sia stata omessa. Per avvalersene, il contribuente deve trasmettere la comunicazione entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (ovvero quella in cui va indicata la prima quota della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica cui si riferisce la comunicazione omessa) e versare contestualmente una sanzione di 250 euro.
D: Quali sono i requisiti per poter usufruire della remissione in bonis?
R: Per avvalersi della remissione in bonis, il contribuente deve rispettare tre requisiti fondamentali: 1) trasmettere la comunicazione all’ENEA entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile; 2) versare contestualmente la sanzione di 250 euro prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/97; 3) non aver subito ancora la constatazione della violazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
D: Nell’esempio del signor Rossi, come può egli evitare la decadenza dall’ecobonus?
R: Nell’esempio del signor Rossi, che ha omesso di inviare la comunicazione all’ENEA entro il 30 marzo 2024 per lavori conclusi il 31 dicembre 2023, egli può evitare la decadenza dall’ecobonus avvalendosi della remissione in bonis. Dovrà trasmettere la comunicazione all’ENEA entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (in cui avrebbe dovuto indicare la prima quota di detrazione) e versare contestualmente la sanzione di 250 euro. In questo modo, potrà recuperare il diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati.