La gestione societaria impone agli amministratori e ai sindaci precisi doveri, tra cui la tempestiva convocazione dell’assemblea dei soci nei casi stabiliti dalla legge o dallo statuto. La violazione di questo obbligo non passa inosservata agli occhi del legislatore, che ha previsto specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Questo articolo analizza le conseguenze dell’omessa convocazione assembleare, le relative sanzioni, l’impatto sulle delibere sociali e i possibili rimedi, fornendo una guida pratica per amministratori, sindaci e soci.
Il quadro sanzionatorio dell’omessa convocazione
La mancata convocazione dell’assemblea rappresenta una violazione degli obblighi imposti agli amministratori e ai sindaci. L’articolo 2631 del codice civile disciplina questa fattispecie sanzionando gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea nei termini previsti dalla legge o dallo statuto.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista varia da 1.032,00 a 6.197,00 euro. L’entità della sanzione può aumentare di un terzo nel caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto dell’espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Va sottolineato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la circolare n. 72265/2014, ha precisato che l’irrogazione di tale sanzione spetta alle Camere di commercio competenti.
Il termine per la convocazione dell’assemblea si considera omesso quando sono trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per determinare l’effettiva responsabilità degli organi sociali.
L’impatto sulla validità delle delibere
Un aspetto cruciale da considerare riguarda l’effetto dell’omessa o tardiva convocazione sulla validità delle delibere assembleari. La giurisprudenza ha chiarito questo punto in numerose pronunce.
La Suprema Corte ha stabilito che la delibera di approvazione del bilancio di una società per azioni “non è invalidata” per essere stata adottata dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o del termine più lungo dalla chiusura dell’esercizio sociale fissato nell’atto costitutivo (Cassazione, ordinanza n. 7623/1997).
Analogamente, il Tribunale di Salerno (sentenza 26/2/2003) ha confermato che la tardiva approvazione del bilancio di esercizio rispetto ai termini previsti non comporta l’invalidità della delibera.
La tardività della convocazione, quindi, non determina automaticamente l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, ma può avere altre conseguenze sul piano della responsabilità degli amministratori.
Mancata approvazione del bilancio e rischi di scioglimento
La mancata approvazione del bilancio può derivare da due scenari principali:
- Una mancata partecipazione all’assemblea delle prescritte maggioranze;
- Un voto contrario manifestato in relazione al documento presentato.
Nel primo caso viene rilevata la mancata convocazione, mentre nel secondo si manifesta un problema ben più complesso per la governance societaria.
L’articolo 2484, comma 1, numero 3, del codice civile prevede che la società si scioglie per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea. La mancata approvazione del bilancio da parte dei soci rappresenta un sintomo preoccupante per la stabilità societaria, ma potrebbe non risultare sufficiente a determinare lo scioglimento, specialmente se si tratta di un evento isolato e non ripetuto nel tempo.
Il rischio di scioglimento diventa concreto quando la situazione di stallo si protrae, evidenziando una reale impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare.
Le responsabilità degli amministratori
Gli amministratori che non adempiono all’obbligo di convocazione possono incorrere, oltre alle sanzioni pecuniarie già menzionate, in ulteriori responsabilità. Se dalla violazione dei loro doveri derivano danni alla società, gli amministratori potrebbero rispondere ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile.
In caso di specifici ritardi nella convocazione (superiori a 25 giorni) che escludono l’amministratore in violazione dei propri doveri, la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità di “gravi irregolarità” nella gestione aziendale.
Questo può portare, su richiesta dei soci, all’attivazione del provvedimento cautelare di “revoca” dell’amministratore, qualora questi sia ritenuto responsabile di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società.
La tracciabilità assembleare e le sue implicazioni
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la tracciabilità delle assemblee. Le sanzioni previste per l’omessa convocazione “non sono cumulabili” con quelle previste dall’articolo 2630 del codice civile in materia di omesso deposito del bilancio.
Va evidenziato che la mancata convocazione dell’assemblea può essere “riscontrata” da chiunque abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese. Se la convocazione non è soggetta a tali adempimenti, il termine decorre dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea.
La documentazione formale delle convocazioni e delle delibere assume quindi un valore probatorio fondamentale in caso di contestazioni, consentendo di verificare il rispetto degli obblighi procedurali.
Casi pratici e soluzioni operative
Caso pratico 1
Una società a responsabilità limitata non ha convocato l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Gli amministratori, resisi conto dell’omissione dopo 140 giorni, procedono immediatamente alla convocazione.
Soluzione: In questo caso, sebbene la convocazione sia tardiva, la delibera di approvazione del bilancio resta valida. Gli amministratori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2631 c.c., ma non si configurano i presupposti per lo scioglimento della società.
Caso pratico 2
In una società per azioni, nonostante ripetute richieste da parte di un gruppo di soci rappresentanti il 10% del capitale sociale, gli amministratori non convocano l’assemblea per discutere gravi irregolarità gestionali.
Soluzione: I soci possono richiedere al tribunale la convocazione dell’assemblea ex articolo 2367 c.c. e, contestualmente, segnalare l’omissione alla Camera di commercio competente per l’irrogazione della sanzione. I soci potrebbero anche valutare un’azione di responsabilità contro gli amministratori inadempienti e, nei casi più gravi, richiedere la revoca cautelare degli stessi.
I rimedi alla mancata convocazione
La normativa prevede specifici rimedi a tutela dei soci in caso di omessa convocazione:
- La convocazione giudiziale dell’assemblea (articolo 2367 c.c.): i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere al tribunale la convocazione dell’assemblea, qualora gli amministratori o il collegio sindacale non provvedano a tale adempimento.
- La denuncia al tribunale per gravi irregolarità (articolo 2409 c.c.): i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono denunciare al tribunale le gravi irregolarità commesse dagli amministratori, tra cui l’omessa convocazione, chiedendo provvedimenti cautelari.
- L’azione di responsabilità contro gli amministratori: i soci possono promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori per i danni causati dalla mancata convocazione dell’assemblea.
La tempestività nell’attivazione di questi rimedi risulta cruciale per tutelare efficacemente gli interessi sociali e impedire che l’omessa convocazione possa causare danni irreparabili alla società.
Considerazioni sulla recente giurisprudenza
La giurisprudenza ha sviluppato interpretazioni significative sul tema dell’omessa convocazione assembleare e sul suo effetto sulla validità delle delibere.
Il Tribunale di Milano (sentenza 21/1/2016) ha individuato il presupposto della revoca nella “inosservanza dei doveri” imposti all’amministratore dalla legge o dall’atto costitutivo, includendo tra questi anche gli adempimenti necessari per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.
Il Tribunale di Latina (sentenza 23/6/2011) ha stabilito che la “mera” annullabilità della delibera in caso di mancata redazione della relazione al bilancio da parte dell’organo amministrativo non inficia la validità della delibera se tale vizio non viene impugnato nei termini di legge.
La Corte d’Appello di Milano (sentenza 26/5/1998) ha confermato che nulla la delibera in caso di mancata redazione della relazione al bilancio da parte dell’organo di controllo.
Queste pronunce delineano un quadro giurisprudenziale articolato, che distingue tra vizi formali e sostanziali, attribuendo conseguenze diverse in base alla gravità dell’omissione e alla tempestività dell’impugnazione.
In sintesi
IN SINTESI Quali sono le conseguenze dell’omessa convocazione dell’assemblea societaria? La mancata convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori o dei sindaci comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 2631 del codice civile, che varia da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Se l’omissione riguarda situazioni di perdite o richieste legittime dei soci, la sanzione può aumentare di un terzo. La competenza per l’irrogazione spetta alle Camere di commercio. Qual è l’impatto dell’omessa convocazione sulla validità delle delibere sociali? La tardiva convocazione dell’assemblea non invalida automaticamente le delibere adottate. La Cassazione ha stabilito che l’approvazione del bilancio oltre i termini previsti non incide sulla sua validità, mentre il Tribunale di Salerno ha confermato che il ritardo nella sua approvazione non comporta annullamento. Tuttavia, questa condotta può avere conseguenze sulla responsabilità degli amministratori. Quando la mancata approvazione del bilancio può portare allo scioglimento della società? L’assenza di approvazione del bilancio può derivare dall’assenza delle maggioranze necessarie o da un voto contrario. La mancata approvazione isolata non implica necessariamente lo scioglimento, ma se si protrae nel tempo può dimostrare un’impossibilità di funzionamento della società, come previsto dall’articolo 2484 del codice civile. Quali sono le responsabilità degli amministratori in caso di omessa convocazione? Gli amministratori inadempienti possono essere soggetti a sanzioni pecuniarie e a responsabilità per danni verso la società. Se il ritardo nella convocazione supera i 25 giorni, può configurarsi una grave irregolarità gestionale, con la possibilità di una richiesta di revoca dell’amministratore da parte dei soci. Qual è il ruolo della tracciabilità delle assemblee? La documentazione delle assemblee è fondamentale per garantire la correttezza procedurale. Le sanzioni per omessa convocazione non si cumulano con quelle per omesso deposito del bilancio. Inoltre, l’omissione può essere contestata entro tre anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze. Quali sono i rimedi disponibili in caso di omessa convocazione? I soci possono ricorrere a tre principali rimedi: la convocazione giudiziale dell’assemblea (articolo 2367 c.c.), la denuncia al tribunale per gravi irregolarità (articolo 2409 c.c.) e l’azione di responsabilità contro gli amministratori. La tempestività nell’attuazione di questi strumenti è cruciale per prevenire danni alla società. Cosa dice la giurisprudenza in materia? Le sentenze confermano che la mancata convocazione può comportare la revoca dell’amministratore per inosservanza dei suoi doveri (Tribunale di Milano, 2016) e che le delibere possono essere annullabili se non vengono rispettate formalità essenziali (Tribunale di Latina, 2011; Corte d’Appello di Milano, 1998). La giurisprudenza distingue tra vizi formali e sostanziali, valutando caso per caso l’impatto della violazione. |