L’organizzazione di manifestazioni di sorte locali come lotterie, tombole, riffe o banchi di beneficenza è regolamentata in modo preciso dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Questo decreto definisce le caratteristiche di ciascuna tipologia di evento e stabilisce gli adempimenti necessari per poterli realizzare in conformità alla legge.
Chi può organizzare lotterie, tombole e pesche di beneficenza
Innanzitutto, è importante sottolineare che queste manifestazioni possono essere promosse esclusivamente da:
- enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, se necessarie per far fronte alle loro esigenze finanziarie
- partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2
- ambito familiare e privato, se organizzate per fini prettamente ludici
Tali manifestazioni devono essere effettuate nell’ambito di eventi locali organizzati dagli stessi enti promotori.
Definizione e limiti per lotterie, tombole e pesche
Il decreto fornisce una definizione precisa per ciascuna tipologia di manifestazione:Lotterie: si tratta di manifestazioni che prevedono la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, i quali partecipano ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. I biglietti:
- possono essere venduti solo sul territorio provinciale dove si svolge l’evento
- il loro costo complessivo non può superare i 51.645,69 euro
- i premi possono consistere solo in servizi e beni mobili (sono esclusi denaro, titoli, valori bancari, carte di credito, metalli preziosi)
Tombole: sono manifestazioni effettuate tramite cartelle portanti una data quantità di numeri, da 1 a 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
- I premi posti in palio non devono superare complessivamente la somma di 12.911,42 euro
- Non c’è un limite al numero di cartelle che si possono emettere
Pesche o banchi di beneficenza: sono manifestazioni di sorte poste in essere con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l’emissione di biglietti a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio.
- La vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si effettua la manifestazione
- Il ricavato non deve superare i 51.645,69 euro
- I premi possono consistere in beni mobili o servizi (esclusi denaro, titoli, valori bancari, carte di credito, metalli preziosi)
Adempimenti e comunicazioni necessarie
Per poter organizzare queste manifestazioni, i rappresentanti legali degli enti promotori devono effettuare un’apposita comunicazione:
- Almeno 30 giorni prima dell’estrazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ai sensi dell’art. 39 comma 13-quinquies della L. 326/2003, per ottenere il nulla osta. Decorsi 30 giorni senza risposta, il nulla osta si intende rilasciato.
- Successivamente all’invio ad AAMS, ma sempre almeno 30 giorni prima dell’evento, analoga comunicazione va inviata al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione.
Alla comunicazione vanno allegati, a seconda della tipologia:
- Per le lotterie: il regolamento con quantità/natura dei premi, quantità/prezzo dei biglietti, luogo di esposizione dei premi
- Per le tombole: il regolamento con specificazione dei premi e prezzo delle cartelle; la documentazione comprovante il versamento della cauzione in misura pari al valore dei premi
- Per le pesche: il numero e prezzo dei biglietti emessi
Prima dell’estrazione delle lotterie e tombole, l’ente organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e verificare la corrispondenza tra registri e fatture d’acquisto. I biglietti/cartelle non riconsegnati vanno dichiarati nulli agli effetti del gioco.
Aspetti fiscali: IVA, imposte sui redditi, tassazione premi
Dal punto di vista fiscale, l’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi per organizzare queste manifestazioni è totalmente indetraibile. Le somme pagate dai partecipanti sono escluse da IVA.
Se le manifestazioni sono organizzate in via occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, i relativi proventi e costi sostenuti sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRES), a condizione che le offerte di beni ai sovventori siano di modico valore.
I premi erogati sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 10% da versare entro il 16 del mese successivo con il modello F24. Fanno eccezione le tombole effettuate da associazioni e circoli per i propri soci.
In sintesi, organizzare lotterie, tombole e pesche richiede il rispetto di precise regole e adempimenti burocratici, ma consente agli enti non profit di raccogliere fondi in modo legale per finanziare le proprie attività istituzionali. È fondamentale però attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative per non incorrere in sanzioni.
Esempi pratici
- Un’associazione culturale vuole organizzare una lotteria per finanziare un progetto di restauro. Può farlo a condizione di: vendere i biglietti solo nella propria provincia, non superare i 51.645 euro di incasso, mettere in palio solo premi in beni e servizi. Deve comunicarlo ad AAMS, Prefettura e Comune almeno 30 giorni prima, allegando il regolamento.
- Una parrocchia intende fare una pesca di beneficenza per la festa del santo patrono. Può venderla i biglietti nel territorio comunale, incassando al massimo 51.645 euro e usando come premi solo beni. Deve inviare la comunicazione con il numero e prezzo dei biglietti.
- Un circolo ricreativo organizza delle tombole per i soci. Non deve chiedere autorizzazioni ma i premi non possono superare i 12.911 euro. Non deve applicare la ritenuta del 10% sulle vincite.
- Un comitato di volontariato vuole abbinare una sottoscrizione a premi ad una campagna di sensibilizzazione. Se i premi sono di modico valore, i proventi non sono tassati. Va comunque fatta la comunicazione e vanno seguite le regole per le lotterie.
Conclusione
Organizzare manifestazioni di sorte locale come lotterie, tombole e pesche è un’opportunità per gli enti non profit di autofinanziarsi in modo legale e coinvolgere il pubblico. Tuttavia non si può improvvisare: è indispensabile conoscere e rispettare la normativa che regola in modo ferreo questi eventi.
In particolare, solo determinati soggetti come ONLUS, associazioni, comitati, partiti e movimenti politici possono promuoverli, mentre sono vietati ai privati con fini di lucro. Ci sono poi limiti ben precisi all’ammontare di biglietti che si possono emettere e al valore dei premi, che non possono mai essere in denaro o titoli.
Fondamentale è la comunicazione preventiva ad AAMS, Prefettura e Comune, da fare almeno 30 giorni prima allegando la documentazione richiesta. Infine, anche se i proventi sono in genere detassati, i premi sono soggetti ad una ritenuta del 10% da versare con F24.
Insomma, con un po’ di attenzione burocratica, lotterie & co. possono essere un valido strumento di raccolta fondi per il non profit. L’importante è gestirle in modo trasparente e coerente con le proprie finalità sociali, così da riscuotere la fiducia dei donatori.
Domande e Risposte
D: Un’associazione può fare una lotteria per finanziare le proprie attività ordinarie?
R: Sì, le lotterie possono essere organizzate dagli enti non profit per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, a condizione di rispettare i limiti e gli adempimenti previsti dalla legge.
D: Si possono mettere in palio premi in denaro nelle pesche di beneficenza?
R: No, i premi delle lotterie, tombole e pesche possono consistere solo in beni mobili o servizi, mentre sono espressamente esclusi denaro contante, titoli, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi.
D: Quanto tempo prima bisogna inviare la comunicazione per una tombola?
R: La comunicazione per lotterie, tombole e pesche va inviata almeno 30 giorni prima dell’evento sia all’AAMS per avere il nulla osta, sia al Prefetto e al Sindaco.
D: Una parrocchia deve pagare la ritenuta del 10% sui premi di una lotteria?
R: Sì, i premi delle lotterie sono sempre soggetti alla ritenuta del 10% a titolo d’imposta, da versare entro il 16 del mese successivo con F24, indipendentemente dal soggetto organizzatore.
D: I proventi di una sottoscrizione a premi abbinata ad una campagna sociale sono tassati?
R: Se la sottoscrizione è occasionale e i premi sono di modico valore, i relativi proventi non concorrono a formare il reddito imponibile dell’ente non profit che la organizza.