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Patente a crediti e DURF: come gestire le deleghe F24 e affrontare le esenzioni giustificate

23 Novembre, 2024

Dal 1° ottobre 2024, è entrata in vigore una nuova disciplina che coinvolge le imprese edili nel contesto degli appalti pubblici e privati. Al centro di questa normativa vi è il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), un certificato indispensabile per ottenere la patente a crediti, introdotta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo requisito, obbligatorio per poter partecipare alle gare di appalto, pone una serie di adempimenti che mirano a garantire la regolarità fiscale delle imprese. Tuttavia, esistono situazioni in cui l’assenza del DURF può essere giustificata, attraverso specifiche alternative previste dalla normativa. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio i requisiti per ottenere il DURF, i casi di esenzione, e come gestire le deleghe F24 nell’ambito della patente a crediti.

La patente a crediti

La patente a crediti è stata introdotta per promuovere la trasparenza e il rispetto delle normative fiscali e contributive nel settore edile, notoriamente complesso e ad alta intensità di manodopera. Tale strumento trova il suo fondamento nell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal decreto PNRR 4 (D.L. n. 19/2024). A partire da ottobre 2024, le imprese che desiderano partecipare agli appalti pubblici o privati devono ottenere questa “patente”, che è legata al possesso di alcuni requisiti specifici. Tra questi, si distingue il DURF, che certifica l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

La normativa offre tuttavia una flessibilità: l’impresa che non può ottenere il DURF può adempiere presentando al committente i modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute sui dipendenti impiegati nell’appalto. Questo meccanismo è stato pensato per evitare che imprese fiscalmente virtuose vengano escluse dagli appalti per requisiti formali difficili da rispettare in alcune situazioni specifiche.

L’obbligo del DURF: Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo di presentare il DURF si applica esclusivamente in determinati contesti, definiti dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. Innanzitutto, il committente deve essere un’impresa, e l’appalto deve soddisfare alcune caratteristiche specifiche. In particolare, l’obbligo si applica solo agli appalti:

  • Di valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • Ad alta intensità di manodopera, definiti tali quando oltre il 50% del costo complessivo è costituito da retribuzioni lorde dei lavoratori impiegati;
  • Realizzati presso la sede del committente e utilizzando i suoi beni strumentali.

Se anche uno solo di questi requisiti non è soddisfatto, l’impresa non è obbligata a presentare il DURF. Per esempio, se un’impresa gestisce tre appalti distinti da 100.000 euro ciascuno per tre committenti diversi, nonostante il valore totale superi i 200.000 euro, non rientra nell’obbligo di presentare il DURF, poiché i valori sono riferiti a committenti differenti.

Requisiti per l’ottenimento del DURF

Ottenere il DURF non è automatico, ma richiede il rispetto di criteri stringenti. Secondo l’art. 17-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 241/1997, i principali requisiti sono:

  1. Essere in attività da almeno tre anni;
  2. Essere in regola con gli obblighi dichiarativi, come la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali previste;
  3. Aver effettuato, nell’ultimo triennio, versamenti fiscali registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati;
  4. Non avere debiti fiscali o contributivi superiori a 50.000 euro, salvo che siano oggetto di piani di rateazione regolarmente rispettati.

Le difficoltà delle imprese nell’ottenere il DURF

Nonostante la regolarità fiscale, alcune imprese possono trovarsi in difficoltà nel soddisfare i criteri richiesti per ottenere il DURF. Questo è particolarmente vero nel settore edile, dove regimi fiscali come lo split payment o il reverse charge riducono i versamenti diretti delle imprese, creando situazioni in cui non si raggiunge il limite del 10% richiesto.

Per esempio, un’impresa che opera con la Pubblica Amministrazione può accumulare crediti IVA significativi a causa dello split payment, mentre le imprese che lavorano in subappalto sono spesso soggette al reverse charge, che sposta l’onere dell’IVA sul committente. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile includere i versamenti effettuati dai clienti in tali regimi per il calcolo del 10%.

Tuttavia, permangono situazioni in cui il DURF non può essere ottenuto, come nel caso di imprese che maturano crediti IVA per effetto di aliquote IVA sui costi superiori a quelle applicate sui ricavi.

Le alternative al DURF: le deleghe F24 come soluzione

Quando un’impresa non può ottenere il DURF, può comunque adempiere agli obblighi presentando al committente le deleghe di versamento F24 delle ritenute relative ai dipendenti impiegati nell’appalto. Questo approccio rappresenta un’alternativa valida per ottenere la patente a crediti.Ad esempio, un’impresa che non ha raggiunto il limite del 10% dei versamenti richiesti può consegnare al committente la documentazione relativa ai versamenti F24 effettuati per i dipendenti coinvolti nell’appalto, dimostrando così la propria regolarità fiscale.

Come utilizzare il portale INL per la patente a crediti

Il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è lo strumento principale per gestire la patente a crediti. Attraverso questo portale, le imprese possono giustificare l’assenza del DURF in due modi principali:

  1. Dichiarazione di non obbligatorietà: utilizzata quando l’appalto non soddisfa i requisiti soggettivi o oggettivi previsti, come nel caso di appalti di valore inferiore a 200.000 euro o non ad alta intensità di manodopera.
  2. Esenzione giustificata: applicabile quando l’impresa rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis, ma non può ottenere il DURF e sceglie di adempiere presentando le deleghe F24.

Nel portale, l’impresa deve selezionare l’opzione appropriata e caricare la documentazione richiesta, come le deleghe F24 o l’autocertificazione della non obbligatorietà del DURF.

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