info@studiopizzano.it

Chiama: 0825 1686748

Patente a crediti e DURF: le precisazioni della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

30 Settembre, 2024

Dal 1° ottobre 2024, il panorama della sicurezza nei cantieri edili si arricchisce di un nuovo strumento: la patente a crediti. Questo documento, obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri, ha sollevato numerosi interrogativi, in particolare riguardo al requisito del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha recentemente fornito chiarimenti essenziali su questo aspetto, gettando luce su un tema di cruciale importanza per il settore.

Il contesto normativo della patente a crediti

La patente a crediti si inserisce in un quadro normativo complesso, volto a rafforzare la sicurezza sul lavoro nel settore edile. L’articolo 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 delinea i requisiti necessari per il suo rilascio, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DURC valido, il documento di valutazione dei rischi, la certificazione di regolarità fiscale (DURF) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

leggi anche: La patente a crediti e il DURF: un ostacolo per le imprese edili negli appalti

Chiarimenti sul DURF

La Fondazione Studi ha precisato che il DURF non è richiesto a tutte le imprese soggette all’obbligo della patente a crediti. Questo documento si applica specificamente nell’ambito degli appalti e subappalti con determinate caratteristiche: valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro, prevalente utilizzo di manodopera e prestazioni svolte presso le sedi del committente.

Le imprese che non rientrano in queste casistiche non dovranno dimostrare il possesso del DURF per ottenere la patente a crediti. Il DURF rientra nell’ambito delle misure finalizzate a prevenire il rischio del mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati in appalti e subappalti, come stabilito dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 241/1997.

Requisiti per il rilascio del DURF

Per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del DURF, i requisiti sono:

  • attività in essere da almeno 3 anni e regolarità negli obblighi dichiarativi;
  • versamenti fiscali nell’ultimo triennio pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati;
  • assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.

Precisazioni della Fondazione Studi

La Fondazione Studi ha evidenziato che il legislatore ha specificato che il requisito del DURF è necessario solo “nei casi previsti dalla normativa vigente“. Questa precisazione evita l’esclusione automatica di soggetti che, pur potendo operare nei cantieri, non possono ottenere il DURF per mancanza dei requisiti soggettivi, come le imprese con meno di 3 anni di attività.

Questo chiarimento si allinea con quanto affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che sottolinea come non tutti i requisiti siano richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.i.

Conclusioni

I chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sul requisito del DURF per la patente a crediti sono rilevanti per una corretta interpretazione e applicazione della nuova normativa.

Articoli correlati