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Patente a crediti: l’INL fornisce nuovi chiarimenti attraverso 12 FAQ aggiuntive

19 Ottobre, 2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente pubblicato 12 nuove FAQ relative alla patente a crediti, portando il totale a 16. Questo documento offre importanti delucidazioni su vari aspetti di questa nuova normativa che interessa il settore edile e della sicurezza sul lavoro. Analizziamo in dettaglio i principali punti affrontati.

Modalità di richiesta e periodo transitorio

Durante il periodo transitorio, che si estende fino al 31 ottobre 2024, l’invio di una PEC è sufficiente per richiedere la patente a crediti e consentire l’accesso ai cantieri. L’INL ha chiarito che non è necessaria una ricevuta specifica oltre a quella standard della PEC. Questa semplificazione procedurale mira a facilitare la transizione verso il nuovo sistema.

A partire dal 1° novembre 2024, invece, diventerà obbligatorio utilizzare il portale dell’INL per effettuare la richiesta. Questo passaggio al sistema digitale permetterà una gestione più efficiente e centralizzata delle richieste. La richiesta potrà essere inoltrata direttamente dall’interessato o da un delegato, accedendo al portale tramite SPID. L’INL ha specificato che non sono richieste formalità particolari per la delega, bastando un’autorizzazione semplice. Questa flessibilità nella presentazione della domanda dovrebbe agevolare le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni che potrebbero non avere personale dedicato a queste pratiche amministrative.

È importante sottolineare che le imprese non attualmente operative in cantiere non sono tenute a richiedere la patente o inviare la PEC. Tuttavia, devono provvedere a farlo prima di iniziare qualsiasi lavoro. Questa precisazione evita oneri burocratici non necessari per le aziende temporaneamente inattive nel settore edile.

Soggetti obbligati e verifiche

La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Questo include anche professionisti come gli archeologi, che possono dichiarare l’iscrizione all’Albo professionale in sostituzione dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Tale inclusione riconosce la varietà di figure professionali che possono essere coinvolte in un cantiere edile.

Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare il possesso della patente o di un documento equivalente, anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo. La mancata verifica comporta sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 711,92 a 2.562,91 euro. Questa responsabilità del committente sottolinea l’importanza della due diligence nella gestione della sicurezza in cantiere.

Definizione di cantiere e casi particolari

Le FAQ chiariscono alcuni casi specifici che potrebbero generare dubbi. Ad esempio, i lavori di posa di elementi in cemento per aiuole o la costruzione di muretti richiedono la patente a crediti. Questa specificazione include lavori che potrebbero sembrare di minore entità ma che rientrano comunque nel campo di applicazione della normativa.

I cantieri di impiantistica telefonica e internet, invece, non sono generalmente considerati cantieri ai fini della patente, a meno che non siano parte di lavori edili più ampi. Questa distinzione è importante per evitare l’applicazione eccessiva della norma a settori non strettamente edili.

Analogamente, i cantieri navali generalmente non rientrano nella definizione, tranne quando includono attività di ingegneria civile o lavori edili. Questa precisazione riconosce la natura specifica dei cantieri navali, pur mantenendo la flessibilità necessaria per includere lavori edili che potrebbero svolgersi al loro interno.

Le attività di carico/scarico merci, essendo propedeutiche alle forniture, non richiedono la patente. Questa esenzione semplifica le operazioni logistiche nei cantieri, evitando di imporre oneri burocratici aggiuntivi a attività di supporto.

Consorzi e società consortili

Le società consortili qualificate come consorzi stabili, avendo personalità giuridica autonoma, devono dotarsi della patente a crediti o possedere un’attestazione SOA di categoria III o superiore. Questa regola riconosce l’autonomia giuridica di tali entità e le equipara alle imprese singole ai fini della normativa sulla sicurezza.

I consorzi ordinari, invece, non necessitano di una patente propria ma possono avvalersi di quella delle imprese consorziate. Questa distinzione tiene conto della diversa natura giuridica dei consorzi ordinari e semplifica gli adempimenti per queste forme di aggregazione aziendale.

Tabella riepilogativa

Di seguito un riassunto delle 12 nuove FAQ sulla patente a crediti pubblicate dall’INL in formato tabella:

Argomento Chiarimento
Richiesta durante periodo transitorio PEC sufficiente fino al 31/10/2024, ricevuta standard PEC valida per accesso ai cantieri
Richiesta dal 01/11/2024 Obbligatorio uso del portale INL
Delega per richiesta Possibile, senza formalità particolari, accesso con SPID del delegato
Imprese non attive in cantiere Non tenute a richiedere patente/inviare PEC finché inattive
Soggetti obbligati Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili
Verifica della patente Obbligo del committente/responsabile lavori, anche per unica impresa o lavoratore autonomo
Sanzioni per mancata verifica Da 711,92 a 2.562,91 euro
Lavori di posa cemento/muretti Richiedono patente a crediti
Archeologi Soggetti a patente, iscrizione Albo vale come iscrizione CCIA
Cantieri impiantistica telefonica/internet Non considerati cantieri, salvo se parte di lavori edili più ampi
Cantieri navali Generalmente non rientrano, tranne per attività di ingegneria civile o lavori edili
Attività di carico/scarico merci Non richiedono patente
Consorzi stabili Necessitano patente propria o attestazione SOA categoria III o superiore
Consorzi ordinari Non necessitano patente propria, possono usare quella delle imprese consorziate

Questa tabella riassume in modo conciso i principali punti trattati nelle nuove FAQ.

Conclusione

Questi chiarimenti dell’INL sono fondamentali per interpretare correttamente la nuova normativa, fornendo indicazioni pratiche per la sua applicazione nel complesso settore edile e della sicurezza sul lavoro.

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