Il tanto atteso decreto attuativo riguardante la patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024. Si tratta del decreto n. 132 del 18 settembre 2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che introduce il regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l‘attribuzione, l‘incremento e il recupero dei crediti.
Obbligo in vigore dal 1° ottobre 2024
Come previsto dall‘art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 (convertito con Legge 56/2024), l’obbligo per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024. In particolare:
- L’obbligo riguarda tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, e tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri;
- Sono esentate dall’obbligo solo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici) e coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili sarà subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti sulla patente.
Tale obbligo riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all‘interno dei cantieri.
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Quindi, ad eccezione delle imprese con specifici requisiti SOA o che svolgono solo forniture/prestazioni intellettuali, tutte le altre aziende che operano nei cantieri dovranno obbligatoriamente richiedere la patente a punti a partire dal 1° ottobre 2024 per poter continuare la propria attività.
Requisiti per il rilascio della patente
La patente a punti è rilasciata su domanda dell‘azienda, in formato digitale, dall‘Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in base al possesso di specifici requisiti. Secondo quanto riportato nel decreti, i requisiti per il rilascio della patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili sono i seguenti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Questo requisito è autocertificabile;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi. Questo requisito va dichiarato tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Anche questo requisito è autocertificabile;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR). Questo va dichiarato tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), anch’essa autocertificabile;
- Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Questo requisito va dichiarato tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Un nuovo e ulteriore passaggio riguarda inoltre gli obblighi informativi in quanto e ntro 5 giorni dalla richiesta di rilascio della patente, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione agli RLS aziendali/RLST.
Circolare INL del 23 settembre 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornendo le prime indicazioni sulla richiesta della patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili. Le istruzioni dettagliate per effettuare la domanda saranno fornite in una successiva nota tecnica.
Secondo quanto riportato nella circolare, i requisiti per il rilascio della patente possono essere autocertificati, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) possono essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tuttavia, l’INL si riserva il diritto di effettuare successivi controlli e, in caso di dichiarazioni non veritiere, di revocare la patente e applicare le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. In caso di revoca, occorre attendere 12 mesi prima di poter presentare una nuova domanda.
L’INL chiarisce che il portale per la trasmissione delle domande sarà attivo a partire dal 1° ottobre 2024. Tuttavia, già dalla pubblicazione della circolare, è possibile presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando un apposito modello da inviare tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Questa trasmissione avrà validità fino al 31 ottobre 2024 e impegna l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente sul portale dell’INL entro la stessa data. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere con la suddetta autocertificazione o dichiarazione.
Contenuto e punteggio della patente
La patente sarà resa disponibile in formato digitale dopo la presentazione della domanda sul portale dell’INL e conterrà diverse informazioni, come i dati identificativi del titolare, la data di rilascio, il punteggio attribuito e aggiornato, eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.
Al momento del rilascio, la patente sarà dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Questo punteggio potrà essere aumentato fino a un massimo di 100 crediti, in base a fattori come l’anzianità di iscrizione alla CCIAA, lo svolgimento di attività, investimenti e formazione aggiuntivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Contenuto della patente
La patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili sarà disponibile in formato digitale dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il documento conterrà una serie di informazioni essenziali per identificare il titolare, il punteggio attribuito e eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.
In particolare, la patente digitale riporterà i seguenti dati:
- Dati identificativi del titolare:
- Per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA;
- Per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA.
- Dati anagrafici del richiedente (se diverso dal titolare):
- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale
- Data di rilascio e numero della patente:
- La data in cui la patente è stata rilasciata dall’INL;
- Un numero univoco di identificazione della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio:
- Il punteggio iniziale assegnato alla patente al momento del rilascio, che può variare da un minimo di 30 a un massimo di 80 crediti, in base ai requisiti posseduti dal titolare (anzianità di iscrizione alla CCIAA, certificazioni, investimenti in formazione e sicurezza, ecc.).
- Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale:
- Il punteggio della patente aggiornato in tempo reale, che tiene conto di eventuali incrementi (per assenza di violazioni o ulteriori investimenti in sicurezza) o decurtazioni (per violazioni accertate o infortuni sul lavoro).
- Eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
- Indicazione di eventuali provvedimenti di sospensione cautelare della patente adottati dall’INL in caso di gravi violazioni o infortuni, con la specificazione della durata della sospensione (non superiore a 12 mesi).
- Eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
- Indicazione di eventuali provvedimenti definitivi che hanno comportato la decurtazione di crediti dalla patente, con la specificazione del numero di crediti decurtati e della violazione accertata.
L’accesso alle informazioni presenti sul portale sarà consentito, oltre che al titolare della patente, anche a una serie di soggetti istituzionali e figure della prevenzione, tra cui:
- Pubbliche amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST);
- Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
- Responsabile dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
In questo modo, sarà possibile per tutti i soggetti interessati verificare in ogni momento la regolarità e l’affidabilità delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione della sicurezza sul lavoro.
Riconoscimento dei crediti
Più nello specifico, Il decreto attuativo stabilisce i criteri per l’attribuzione dei crediti al momento del rilascio della patente e per il loro successivo incremento. In particolare, vengono individuate tre categorie di crediti:
A) Crediti per anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio (fino a 10 punti)
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti fino a 10 crediti in base all’anzianità di iscrizione dell’impresa o del lavoratore autonomo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo il seguente schema:
- Fino a 5 anni di iscrizione: 0 punti;
- Da 6 a 10 anni di iscrizione: 3 punti;
- Da 11 a 15 anni di iscrizione: 5 punti;
- Da 16 a 20 anni di iscrizione: 8 punti;
- Oltre 20 anni di iscrizione: 10 punti.
B) Crediti per attività, investimenti e formazione aggiuntivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 punti)
Oltre ai crediti base, è possibile ottenere fino a 30 crediti aggiuntivi per attività, investimenti e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che vanno oltre gli obblighi di legge. Tra questi, si segnalano:
- Certificazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001;
- Investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri;
- Utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare la sicurezza, sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
C) Crediti per altri requisiti e standard (fino a 10 punti)
Infine, è possibile ottenere fino a 10 crediti aggiuntivi per il possesso di altri requisiti e standard che dimostrano l’affidabilità e l’impegno dell’impresa o del lavoratore autonomo in materia di sicurezza, legalità e responsabilità sociale. Tra questi, si segnalano:
- Possesso di Certificazione SOA (Società Organismi di Attestazione) di I e II classifica;
- Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
- Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
D) Crediti per assenza di violazioni (1 punto ogni 2 anni)
Oltre ai crediti attribuiti al momento del rilascio o per specifiche attività e investimenti, la patente prevede anche un meccanismo di “premio” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano senza contestazioni di violazioni. In particolare, viene attribuito 1 credito aggiuntivo per ogni 2 anni di attività senza contestazioni di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Decurtazione dei punti
La patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili è soggetta a decurtazione di crediti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte di datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti sono:
- Decurtazione di 20 crediti: in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Decurtazione di 15 crediti: in caso di infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Decurtazione di 10 crediti: in caso di malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Altre violazioni meno gravi possono comportare decurtazioni di 5 o 3 crediti, come ad esempio la mancata formazione dei lavoratori o l’assenza di dispositivi di protezione individuale.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL, INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Il recupero dei punti è subordinato alla realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Sospensione dell’attività
In caso di gravi violazioni o infortuni, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) può disporre la sospensione cautelare della patente per un periodo non superiore a 12 mesi. La durata della sospensione è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Durante il periodo di sospensione, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
La sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL in caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.Invece, la sospensione della patente a crediti è obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave. In questo caso, la durata della sospensione è sempre di 12 mesi.
Durante il periodo di sospensione, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono operare nei cantieri edili e devono provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi di ulteriori infortuni o malattie professionali.
Esempio pratico
L’impresa edile “Costruzioni Rossi S.r.l.” presenta domanda per ottenere la patente a punti il 5 ottobre 2024. L’azienda è iscritta alla Camera di Commercio da 12 anni, ha adempiuto agli obblighi formativi, possiede un DURC valido, il DVR, il DURF e ha designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Al momento del rilascio, la patente digitale dell’impresa “Costruzioni Rossi S.r.l.” viene dotata di 35 crediti iniziali, così suddivisi:
- 30 crediti base;
- 5 crediti aggiuntivi per l’anzianità di iscrizione alla CCIAA (da 11 a 15 anni).
Dopo 6 mesi, l’impresa decide di investire in formazione aggiuntiva per i propri lavoratori, oltre a quella obbligatoria, e ottiene la certificazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001. Grazie a questi investimenti, l’azienda ottiene 20 crediti aggiuntivi, portando il totale a 55 punti.Trascorsi 2 anni senza contestazioni di violazioni, l’impresa guadagna 1 ulteriore credito, arrivando a 56 punti.
Purtroppo, dopo 3 anni dal rilascio della patente, si verifica un infortunio sul lavoro che comporta un’assoluta inabilità permanente di un dipendente, dovuto a una violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Di conseguenza, vengono decurtati 15 crediti dalla patente, portando il punteggio a 41.
L’impresa “Costruzioni Rossi S.r.l.” decide di realizzare ulteriori investimenti in salute e sicurezza, che vengono verificati dalla Commissione territoriale. Grazie a questi interventi, l’azienda recupera 10 dei 15 crediti decurtati, raggiungendo un punteggio finale di 51 punti.
Schema riassuntivo
A seguire uno schema di sintesi delle principali informazioni riguardanti la patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili:
Patente a crediti | |
---|---|
Entrata in vigore |
|
Soggetti obbligati |
|
Soggetti esclusi |
|
Requisiti per il rilascio | La patente a punti è rilasciata su domanda dell‘azienda, in formato digitale, dall‘Ispettorato Nazionale del Lavoro in base al possesso di specifici requisiti:
|
Formato e contenuto | Digitale, con dati identificativi del titolare, data di rilascio, punteggio attribuito e aggiornato, eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione. |
Punteggio iniziale | 30 crediti al momento del rilascio |
Punteggio minimo per operare | 15 crediti. |
Incremento punteggio | Fino a 100 crediti, in base a:
|
Decurtazione punteggio | In caso di violazioni definitive delle norme sulla prevenzione degli infortuni:
|
Recupero crediti decurtati | Previa verifica da parte di una Commissione territoriale e realizzazione di investimenti in salute e sicurezza. |
Sospensione attività |
|
Conclusione
La pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale rappresenta un importante passo avanti nell’implementazione della patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili. Questo strumento mira a promuovere una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, responsabilizzando le imprese e i lavoratori autonomi attraverso un sistema di crediti e decurtazioni basato sul rispetto delle norme e sugli investimenti in formazione e prevenzione.
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