Buongiorno, sono un personal trainer. Vorrei sapere se il tesserato verso il quale viene fatta la prestazione sportiva agevolata (come nei confronti delle asd/ssd ecc…) può essere qualsiasi tesserato di qualsiasi asd/ssd. Inoltre, io ho il codice ateco 855100 e lavoro con diverse asd/ssd e loro tesserati. Mi chiedo se, ai fini contributivi, tutte queste mie prestazioni siano considerate agevolate. Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto nel fare chiarezza su questi aspetti fiscali che trovo piuttosto complessi.
Gentile lettore, la sua domanda tocca aspetti cruciali della recente Riforma dello Sport, attuata con il D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche. Innanzitutto, è importante chiarire che le prestazioni sportive agevolate non possono essere erogate a qualsiasi tesserato di qualsiasi ASD/SSD. L’art. 36 comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021 specifica che tali agevolazioni si applicano alle somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o per la partecipazione a raduni delle squadre nazionali. Questi premi possono essere erogati da CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ASD e SSD. È fondamentale sottolineare che il beneficiario deve essere tesserato dell’ente erogante, non di altre associazioni. Per quanto riguarda la sua situazione specifica, con codice ATECO 855100 (Corsi sportivi e ricreativi), il trattamento fiscale e contributivo delle sue prestazioni dipende dal suo inquadramento. Se opera con partita IVA in regime forfettario, può fatturare sia a privati che ad ASD/SSD, applicando il regime forfettario con tassazione al 5% o 15% (a seconda delle condizioni specifiche) e senza applicazione dell’IVA. In questo caso, i contributi previdenziali vanno versati alla Gestione Separata INPS. Se invece opera come collaboratore sportivo di ASD/SSD, può beneficiare delle agevolazioni previste dalla Riforma dello Sport. Queste includono l’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro annui e l’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui. Dal 1° luglio 2024, è prevista anche una base imponibile contributiva ridotta al 50% fino al 31/12/2027. È cruciale evidenziare che queste agevolazioni si applicano esclusivamente per le prestazioni rese a favore di ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e dei loro tesserati, non per prestazioni a privati o altre tipologie di clienti. Pertanto, non tutte le sue attività sono automaticamente agevolate ai fini contributivi, ma solo quelle che rientrano nel quadro normativo della collaborazione sportiva con ASD/SSD. La complessità della materia e le recenti modifiche normative rendono consigliabile una valutazione dettagliata della sua situazione specifica. È importante che verifichi attentamente la natura dei suoi rapporti con le varie ASD/SSD e i tesserati, distinguendo tra prestazioni che rientrano nel regime agevolato e quelle che invece seguono il regime fiscale ordinario. Le suggerisco di consultare un commercialista specializzato nel settore sportivo per ottimizzare la sua posizione fiscale e contributiva, assicurandosi di rispettare tutte le normative vigenti e di beneficiare delle agevolazioni a cui ha diritto. Ricordi che le disposizioni citate trovano fondamento nel D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche, nonché nelle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, che potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla sua situazione specifica.