Con l’avvicinarsi del termine del 31 marzo 2025, data entro cui le imprese devono stipulare obbligatoriamente una polizza contro eventi catastrofali, persistono numerose zone d’ombra interpretative sulla corretta applicazione della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Un’analisi approfondita delle fonti legislative e dei documenti ufficiali rivela ambiguità che rendono complessa l’attuazione di questo nuovo obbligo assicurativo, tanto che si moltiplicano le richieste di ulteriore proroga da parte delle associazioni di categoria.
L’ambito soggettivo dell’obbligo assicurativo
Il perimetro dei soggetti obbligati alla stipula delle polizze catastrofali rappresenta uno dei nodi più controversi della normativa. La lettura dei documenti parlamentari utilizzati durante l’iter legislativo fornisce indicazioni preziose per comprendere l’intenzione del legislatore.
Nei Dossier della Legge di Bilancio agli atti della Camera (AC 1627 del 22 dicembre 2023) e del Senato (A.S. 926 del 6 novembre 2023), nonché nel Dossier congiunto del 31 gennaio 2024, viene specificato che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale”.
Gli stessi documenti chiariscono che “non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia“.
Questa lettura suggerirebbe che i piccoli imprenditori non rientrino nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Tuttavia, la questione si complica considerando che il DPR 558/1999 ha istituito una sezione speciale del Registro Imprese per i piccoli imprenditori, senza però modificare il Codice Civile.
Proprietà o utilizzo: il dilemma dei beni da assicurare
Un secondo aspetto controverso riguarda l’individuazione dei beni oggetto della copertura assicurativa obbligatoria. La normativa fa riferimento ai “beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3)” del Codice civile, ovvero terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Le modifiche introdotte dal DL 155/2024 hanno ampliato l’ambito oggettivo, precisando che l’obbligo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa”, escludendo solo quelli già coperti da analoga polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore.
Questa formulazione ha generato incertezze interpretative persino presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), organismo deputato alla regolamentazione del settore assicurativo.
L’interpretazione dell’IVASS
In un recente contributo al convegno “L’assicurazione dei rischi catastrofali” tenutosi a Roma il 12 febbraio 2025, il segretario generale dell’IVASS, Stefano De Polis, ha affermato che la norma “sembra chiarire che la copertura assicurativa debba comunque essere presente sui beni aventi natura di immobilizzazioni materiali utilizzati dall’impresa, anche quando detenuti in affitto, usufrutto o leasing”.
Tuttavia, lo stesso De Polis ha utilizzato la formula dubitativa “teoricamente, rientrerebbero anche i beni utilizzati in affitto o detenuti in usufrutto“, evidenziando come l’Istituto stesso non sia in grado di fornire un’interpretazione definitiva della norma, nonostante le rettifiche introdotte dal DL 155/2024.
La lettura civilistica della normativa
Il DM 18/2025, all’articolo 11 comma 4, stabilisce che “per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS”. Questo rimando suggerisce che l’intera normativa sulle polizze catastrofali debba essere interpretata secondo un’ottica civilistica, sia per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro Imprese, sia per la titolarità dei beni oggetto della copertura.
Seguendo questa interpretazione, l’obbligo assicurativo riguarderebbe esclusivamente i beni di proprietà dell’impresa, regolarmente iscritti nel suo stato patrimoniale, e non quelli semplicemente utilizzati ma di proprietà di terzi.
Oltre l’obbligo: la cultura della prevenzione
Al di là delle questioni interpretative che necessitano di chiarimenti normativi urgenti, è fondamentale sottolineare che la tutela del patrimonio aziendale e la garanzia della continuità operativa dovrebbero prescindere dagli obblighi di legge.
In un territorio ad alto rischio come quello italiano, è necessario sviluppare una maggiore consapevolezza sulla prevenzione e sulla mutualizzazione dei rischi catastrofali. Le polizze assicurative contro eventi naturali estremi rappresentano infatti uno strumento essenziale di risk management, indipendentemente dagli adempimenti normativi.
Proroga in arrivo?
Vista la complessità interpretativa della normativa e le numerose richieste di chiarimento, sono sempre più frequenti le domande di proroga dell’obbligo oltre la scadenza del 31 marzo 2025.
In sintesi
IN SINTESI Chi è obbligato a stipulare una polizza contro eventi catastrofali? Sono obbligate le imprese con sede in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese secondo il Codice civile. I piccoli imprenditori, invece, potrebbero essere esentati se non obbligati all’iscrizione secondo la disciplina civilistica, nonostante l’esistenza di una sezione speciale per loro nel Registro. Quali beni devono essere assicurati? Devono essere coperti i beni dell’attivo patrimoniale dell’impresa, come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Dopo le modifiche legislative, l’obbligo si estende anche ai beni utilizzati in affitto o in usufrutto, purché impiegati per l’attività d’impresa e non già assicurati. Qual è la posizione dell’IVASS sulla normativa? L’IVASS, pur essendo l’autorità di vigilanza sul settore assicurativo, non ha ancora fornito indicazioni univoche, limitandosi a interpretazioni generiche che lasciano spazio a dubbi e incertezze. È prevista una proroga della scadenza del 31 marzo 2025? Alla luce delle numerose ambiguità interpretative e delle richieste di chiarimenti da parte di imprese e assicuratori, cresce la possibilità che l’obbligo venga prorogato oltre la scadenza inizialmente prevista. |