Nel tumultuoso panorama normativo italiano, l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese sta emergendo come un caso emblematico di legislazione confusa e di difficile attuazione. A pochi giorni dalla scadenza prevista del 31 marzo 2025, il mondo imprenditoriale si trova ancora a navigare in acque torbide, tra interpretazioni contrastanti, lacune normative e il concreto timore di costi insostenibili. In questo scenario di confusione, emergono questioni cruciali: quali imprese sono effettivamente obbligate? Quali beni devono essere assicurati? Come si determineranno i premi? Quali sanzioni sono previste per gli inadempienti? Domande apparentemente semplici che, a pochi giorni dalla scadenza, non hanno ancora trovato risposte definitive, costringendo il legislatore a riconsiderare l’entrata in vigore dell’obbligo attraverso un nuovo slittamento al 31 ottobre 2025
L’obbligo assicurativo tra incertezze e rinvii
È trascorso oltre un anno dall’approvazione della norma che ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi derivanti da catastrofi naturali, ma ancora oggi persistono numerose zone d’ombra. Secondo quanto riportato da fonti ministeriali, sarebbe imminente una nuova proroga, richiesta a gran voce da Confindustria e Confesercenti, che dovrebbe slittare il termine dal 31 marzo al 31 ottobre 2025.
La misura, inserita in un emendamento di Fratelli d’Italia firmato dal deputato Zucconi, dovrebbe trovare spazio nel Decreto Bollette (DL 19/2025). La motivazione ufficiale – “consentire il superamento dell’emergenza energetica senza ulteriori oneri per le imprese” – appare però poco attinente alle reali problematiche della polizza catastrofale.
Le vere ragioni dell’ennesimo rinvio risiedono piuttosto nelle criticità sostanziali della normativa:
- Rispondere alle pressanti richieste delle associazioni di categoria;
- Prevenire il rischio di costi eccessivi per le micro e piccole imprese;
- Garantire un periodo adeguato per valutare l’impatto economico dell’obbligo;
- Bilanciare l’ampiezza della tutela assicurativa con premi sostenibili, specialmente per le attività in zone ad alto rischio.
Soggetti obbligati: un perimetro ancora da definire
Uno dei dubbi principali riguarda chi debba effettivamente stipulare questa polizza. La norma include le imprese iscritte nel Registro delle Imprese con sede in Italia e le stabili organizzazioni di imprese estere operanti sul territorio nazionale, comprendendo tutte le attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile.
Sono esplicitamente escluse le imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali continua ad applicarsi la normativa sul Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole.
Resta però il dubbio sui “piccoli imprenditori” di cui all’articolo 2083. Secondo l’interpretazione derivante dai dossier parlamentari, questi soggetti sarebbero esclusi dall’obbligo, in base al richiamo all’articolo 2202 del Codice Civile. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, la relazione tecnica che accompagna il DM 18/2025 indicherebbe, contrariamente, che l’obbligo si applica a tutti i soggetti iscritti in qualsiasi sezione del Registro Imprese.
Una ulteriore problematica riguarda le attività di allevamento e acquacoltura che, pur essendo escluse dall’obbligo in quanto imprese agricole, non risultano tuttavia protette dal Fondo mutualistico nazionale, che copre solo le produzioni agricole.
I beni da assicurare: perimetro incerto
L’obbligo assicurativo copre i danni causati da eventi calamitosi ai beni immobili e materiali previsti nell’articolo 2424 del Codice Civile, escludendo quelli già coperti da analoghe polizze assicurative. Resta però aperto il dibattito sull’interpretazione della modifica introdotta dal DL 155/2004, che ha precisato che l’obbligo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa.
I documenti parlamentari parlano di “Beni Iscritti” e “Patrimonio delle Imprese”, suggerendo che l’obbligo non possa estendersi a qualsiasi bene impiegato nell’attività a prescindere dal titolo di possesso. Un bene di terzi non può considerarsi patrimonio dell’azienda, né può essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali del bilancio.
Su questo tema, né l’IVASS ha fornito indicazioni chiare, né la relazione tecnica al DM 18/2025 è di pubblico dominio, creando ulteriore confusione tra gli operatori del settore.
Il rischio di catastrofe sociale
Al di là delle questioni tecniche, emerge un rischio concreto di impatto sociale negativo. La normativa, nel tentativo di personalizzare i premi in base al rischio, potrebbe compromettere il principio di mutualità assicurativa che normalmente distribuisce i costi tra tutti gli assicurati, garantendo una forma di solidarietà territoriale.
Il pericolo è che i premi diventino economicamente insostenibili per le piccole attività , aggravando il fenomeno della desertificazione commerciale che già colpisce centri urbani e piccoli comuni. Come evidenziato da una recente analisi del Centro Studi Confcommercio, questo depauperamento del tessuto economico comporta minore sicurezza, ridotta vivibilità delle aree coinvolte e perdita di servizi essenziali.