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Polizze catastrofali: arriva la proroga differenziata per PMI e grandi imprese

29 Marzo, 2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ufficialmente la proroga dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali, introducendo scadenze differenziate in base alle dimensioni aziendali. Una decisione attesa che risponde alle numerose richieste avanzate dalle associazioni di categoria e che offre alle imprese più tempo per adeguarsi alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. La proroga si è resa necessaria al fine di consentire di risolvere i tanti dubbi ancora presenti con un apposito decreto attuativo in corso di definizione. Questo strumento normativo, attualmente in fase di elaborazione presso i competenti uffici ministeriali, dovrebbe fare chiarezza sui numerosi aspetti pratici ed operativi che hanno generato incertezze interpretative tra gli operatori economici e nel mercato assicurativo.  Il decreto-legge prevede inoltre che entro il 31.03.2025 vengano emanate indicazioni operative dettagliate per l’applicazione della normativa, con particolare riferimento alle tipologie di coperture ammissibili e alle modalità di controllo del rispetto dell’obbligo.

Scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale

La nuova tempistica approvata il 28 marzo 2025 prevede una calendarizzazione che tiene conto delle diverse realtà imprenditoriali. Per le grandi imprese resta confermata la scadenza del 1° aprile 2025, ma con una importante novità: per i primi 90 giorni non scatteranno le sanzioni. In questo periodo transitorio, l’eventuale inadempienza non comporterà l’esclusione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in caso di eventi calamitosi.

Le medie imprese beneficeranno invece di un termine differito al 1° ottobre 2025, offrendo ulteriori sei mesi per adeguarsi all’obbligo. Ancor più favorevole la situazione per le piccole e micro imprese, che godranno della proroga più estesa, con scadenza fissata al 1° gennaio 2026, permettendo di distribuire meglio i costi nel tempo.

Tale differenziazione risponde a un criterio di proporzionalità che tiene conto delle diverse capacità organizzative ed economiche delle aziende. La classificazione dimensionale utilizzata dal decreto segue i parametri stabiliti dalla normativa europea, recepiti nell’ordinamento italiano: le microimprese sono caratterizzate da un organico inferiore a 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; le medie imprese contano meno di 250 dipendenti e presentano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; le grandi imprese superano tali soglie, avendo oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni o un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.

I dubbi sui soggetti obbligati

La normativa indica che sono tenuti all’assicurazione le imprese iscritte nel Registro delle Imprese con sede in Italia e le stabili organizzazioni di imprese estere operanti sul territorio nazionale. Rientrano nell’ambito applicativo tutte le attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile, mentre sono esplicitamente escluse le imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per danni meteoclimatici.

Un’area grigia riguarda i “piccoli imprenditori” di cui all’articolo 2083 del Codice Civile. Dall’analisi dei lavori parlamentari, sembrerebbe che questi soggetti siano esclusi dall’obbligo, ma una relazione tecnica al Decreto Ministeriale 18/2025 (non ancora di libera consultazione) indicherebbe invece l’obbligatorietà per tutti i soggetti iscritti in qualsiasi sezione del Registro Imprese.

Va sottolineato che la legge istitutiva non delega al Decreto Ministeriale la facoltà di intervenire sulla definizione dei soggetti obbligati, creando ulteriore confusione interpretativa.

Anche per le imprese agricole emergono criticità: mentre sono escluse dall’obbligo, le attività di allevamento e acquacoltura (pur rientrando nella definizione dell’articolo 2135) non risultano tutelate dal Fondo mutualistico, creando un vuoto di protezione.

Le incertezze sui beni da assicurare

L’obbligo assicurativo riguarda la copertura dei danni causati da eventi calamitosi ai beni immobili e materiali previsti nell’articolo 2424 del Codice Civile (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3), escludendo quelli già coperti da analoghe polizze, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore.

Persiste un acceso dibattito sull’interpretazione della modifica introdotta dall’articolo 1-bis del DL 155/2004, che ha precisato che l’obbligo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa. Dai documenti parlamentari emergono riferimenti a “Beni Iscritti” e “Patrimonio delle Imprese”, che sembrano contrastare con l’interpretazione estensiva che includerebbe qualsiasi bene utilizzato, indipendentemente dal titolo di possesso.

Come è stato correttamente evidenziato, un bene di terzi non può essere considerato patrimonio dell’azienda né iscritto tra le immobilizzazioni materiali del bilancio. Su questo punto, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) non ha fornito indicazioni chiare, mentre dalla stampa emergono indiscrezioni secondo cui la relazione tecnica al DM 18/2025 avrebbe chiarito che la copertura deve riguardare “l’affitto di azienda e l’usufrutto di azienda nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore”.

Il rischio di una catastrofe sociale

Al di là delle questioni tecniche, emerge un problema più ampio di carattere sociale ed economico. La normativa tende a personalizzare la determinazione del premio assicurativo, disinnescando così il meccanismo di mutualità che dovrebbe invece mitigare i picchi di costo, distribuendoli su tutti i soggetti assicurati.

Il rischio concreto è che i premi diventino eccessivamente onerosi per le piccole attività, aggravando il fenomeno della desertificazione commerciale che già colpisce tanto i centri urbani quanto le periferie e i piccoli comuni. Come evidenziato da recenti analisi del Centro Studi Confcommercio insieme al Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, questo processo di depauperamento del tessuto economico porta con sé problemi di sicurezza e vivibilità delle aree coinvolte, con potenziali conseguenze devastanti per interi territori.

Una gestione normativa problematica

A rendere la situazione ancora più complessa è la modalità con cui la normativa è stata gestita:

  • Una legge approvata nel dicembre 2023;
  • Un Decreto Interministeriale che circolava informalmente dalla scorsa estate ma pubblicato solo a fine febbraio 2025;
  • Una relazione tecnica non accessibile pubblicamente, ma di cui emergono informazioni frammentarie tramite la stampa specializzata.

A oltre un anno dall’introduzione dell’obbligo, manca ancora una chiara definizione degli adempimenti richiesti, generando incertezza tra le imprese e i professionisti che dovrebbero fornire consulenza in materia.

La vicenda delle polizze catastrofali si configura quindi come una vera e propria “catastrofe legislativa”, dove l’intento iniziale di proteggere le imprese dai rischi naturali rischia paradossalmente di diventare esso stesso un fattore di rischio per la sopravvivenza delle attività più fragili.

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