Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole fiscali sui premi sportivi per atleti e tecnici dilettanti. L’agevolazione prevista fino al 31 dicembre 2024, che consentiva l’esenzione dalla ritenuta per premi fino a 300 euro, non è stata prorogata, rendendo tutti i premi soggetti a una ritenuta del 20%.
Il quadro normativo di riferimento
La normativa di riferimento sui premi sportivi per atleti e tecnici dilettanti è contenuta nell’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che rinvia alle disposizioni dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973.
In base a tali norme, i compensi erogati da enti riconosciuti come il CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.
Tuttavia, il D.L. 215/2023 (Decreto Milleproroghe), all’art. 14, comma 2, ha introdotto una deroga temporanea per il periodo dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, prevedendo che i premi fino a 300 euro per singolo beneficiario non fossero soggetti a ritenuta. Questa esenzione non riguardava i compensi per attività continuative, ma solo i premi legati ai risultati ottenuti in competizioni sportive.
Cosa succede dal 1° gennaio 2025?
Dal 1° gennaio 2025 torna in vigore il regime ordinario, senza soglia di esenzione. Questo significa che qualsiasi premio corrisposto a un atleta o tecnico dilettante viene assoggettato alla ritenuta del 20%.
L’ente erogatore dovrà quindi:
- Applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio;
- Versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1047;
- Decidere se esercitare la rivalsa, ossia trattenere il 20% dall’importo lordo del premio, oppure sostenere direttamente l’onere fiscale versando il premio intero e la ritenuta a proprie spese.
Esempio pratico
Un’associazione sportiva dilettantistica decide di erogare un premio di 1.000 euro a un atleta per i risultati ottenuti in una competizione:
- Se applica la rivalsa, il premio netto percepito dall’atleta sarà di 800 euro (1.000 – 20%);
- Se non applica la rivalsa, l’atleta riceverà 1.000 euro netti, ma la società dovrà versare 200 euro di ritenuta con modello F24.
Premi in natura: come vengono tassati?
La stessa disciplina fiscale si applica anche ai premi in natura (buoni spesa, buoni carburante, materiale tecnico, ecc.).
L’art. 30, comma 3 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che, in questi casi, il valore del premio deve essere convertito in denaro per calcolare la ritenuta. Ad esempio, se un atleta riceve un buono spesa del valore di 500 euro, l’associazione dovrà versare 100 euro di ritenuta (20% di 500 euro).
Premi a atleti stranieri
I premi erogati a atleti o tecnici stranieri sono anch’essi soggetti alla ritenuta del 20%.
È importante sottolineare che, trattandosi di premi per risultati sportivi e non di compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non si applica la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 600/1973.
Obblighi dichiarativi e aspetti fiscali
Gli enti che erogano i premi hanno specifici obblighi fiscali e dichiarativi:
- Non devono compilare la Certificazione Unica (CU) per gli importi erogati;
- Devono includere i premi nel modello 770, compilando il Prospetto G del Quadro SH;
- I premi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi del beneficiario e non incidono sulla soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico. Tuttavia, ai fini ISEE, vanno dichiarati nel Quadro FC4 della DSU, poiché considerati redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
In sintesi
IN SINTESI
Qual è il cambiamento principale a partire dal 1° gennaio 2025 per i premi sportivi? A partire dal 1° gennaio 2025, l’esenzione dalla ritenuta per i premi fino a 300 euro non è più valida, e tutti i premi saranno soggetti a una ritenuta del 20%. Qual è il quadro normativo di riferimento per i premi sportivi? L’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che rinvia all’articolo 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973, stabilisce che i compensi erogati da enti riconosciuti (CONI, CIP, federazioni sportive, ecc.) sono soggetti a una ritenuta del 20%. Una deroga temporanea nel 2024 aveva esentato i premi fino a 300 euro, ma questa non è stata prorogata. Quali sono gli obblighi per chi eroga i premi dal 1° gennaio 2025? L’ente erogatore deve applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio, versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1047), e decidere se rivalersi sull’atleta trattenendo il 20% dal premio lordo o sostenere direttamente l’onere fiscale. Come funziona la ritenuta con un esempio pratico? Se un’associazione sportiva eroga un premio di 1.000 euro, l’atleta riceverà 800 euro se viene applicata la rivalsa (l’associazione trattiene il 20% come ritenuta). In alternativa, l’atleta può ricevere 1.000 euro netti, ma l’associazione dovrà versare 200 euro di ritenuta. Come vengono tassati i premi in natura? Anche i premi in natura (buoni spesa, carburante, ecc.) sono soggetti alla stessa ritenuta del 20%. Il valore del premio deve essere convertito in denaro per calcolare l’importo della ritenuta. Ad esempio, un buono spesa di 500 euro implica una ritenuta di 100 euro. |