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Principio di omnicomprensività: la rivoluzione fiscale per i professionisti

23 Aprile, 2025

Il principio di omnicomprensività sta cambiando radicalmente le regole fiscali per i lavoratori autonomi. La riforma della determinazione del reddito professionale, introdotta dal Decreto Legislativo n. 192/2024, retroagisce al 1° gennaio 2024 e ridefinisce completamente il perimetro delle componenti reddituali rilevanti. I professionisti devono rivedere con urgenza le proprie registrazioni contabili per adeguarsi alle nuove disposizioni, applicabili già nella dichiarazione dei redditi 2025.

La nuova veste del reddito professionale

Il Decreto Legislativo n. 192/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 31 dicembre dello stesso anno, ha modificato sostanzialmente l’articolo 54 del TUIR. La novità principale consiste nell’introduzione del principio di omnicomprensività, che allarga notevolmente il perimetro delle componenti positive da includere nel reddito di lavoro autonomo.

La nuova formulazione normativa stabilisce che concorrono alla formazione del reddito professionale non solo i compensi percepiti nell’esercizio dell’arte o professione, ma anche ogni altra somma a qualunque titolo percepita nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, incluse quelle di natura straordinaria.

Questa modifica legislativa non ha stravolto la struttura del quadro RE del modello Redditi 2025, ma ha conferito valenza normativa a situazioni che la prassi amministrativa aveva già ricondotto all’ambito del reddito professionale, estendendone ulteriormente la portata. Il risultato? Un progressivo avvicinamento del regime fiscale del lavoro autonomo a quello del reddito d’impresa.

Le componenti positive nel quadro RE

Nel rigo RE2, colonna 2 del modello Redditi 2025 deve essere indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi percepiti nell’anno relativi all’attività professionale. Con la nuova normativa, rientrano in questa categoria, con maggiore certezza giuridica:

  • I compensi percepiti dal commercialista per funzioni di amministratore o sindaco di società
  • I compensi relativi ad aziende che svolgono attività connesse alle mansioni tipiche della professione (come quelli percepiti dall’ingegnere amministratore di una società edile)
  • I corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore su temi correlati all’attività professionale
  • I compensi per collaborazioni che richiedono le conoscenze tecnico-giuridiche proprie dell’attività autonoma esercitata

Tutte queste fattispecie, già considerate fiscalmente rilevanti dall’Amministrazione finanziaria attraverso diversi documenti di prassi (Circolare n. 9/E del 2019, Risposta n. 517 del 2019, Circolare n. 105/E del 2001), sono ora esplicitamente attratte al reddito di lavoro autonomo grazie al principio di omnicomprensività.

Le novità del rigo RE3: un ampliamento sostanziale

Le novità più significative riguardano il rigo RE3 del modello dichiarativo. Con l’introduzione del principio di omnicomprensività, questa sezione accoglie:

  • Gli interessi attivi moratori e per dilazione di pagamento
  • I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi professionali
  • Ogni altra componente positiva incassata in relazione all’attività professionale

Secondo la nuova visione normativa, nel rigo RE3 dovrebbero rientrare anche i contributi pubblici percepiti nell’esercizio della professione, tradizionalmente esclusi dal reddito di lavoro autonomo (Risoluzione 163/E del 2001), e le sopravvenienze attive fiscalmente rilevanti.

La Relazione illustrativa al decreto chiarisce che la principale finalità dell’introduzione del principio di omnicomprensività è proprio quella di “attribuire rilevanza, seppure soltanto implicitamente, a componenti reddituali che nell’ambito del reddito d’impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive in senso proprio”, con particolare riferimento a quelle che rappresentano rettifiche di componenti che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d’imposta.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Il nuovo principio supera l’impostazione della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2023 (paragrafo 6.2.1), riconoscendo la rilevanza reddituale del differenziale positivo tra l’importo nominale del credito d’imposta acquisito e il prezzo di acquisto riconosciuto al soggetto cedente.

Un caso pratico: un avvocato che acquista un credito d’imposta del valore nominale di 10.000 euro pagandolo 8.000 euro, dovrà considerare il differenziale di 2.000 euro come componente reddituale positiva da includere nel rigo RE3.

La cessione della clientela: una semplificazione normativa

L’introduzione del principio di omnicomprensività rende superflua la disposizione dell’articolo 54, comma 1-quater, del TUIR, relativa ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale.

Con la nuova formulazione, questi corrispettivi confluiscono automaticamente nel reddito di lavoro autonomo tra le componenti del rigo RE3, in quanto naturalmente percepiti in relazione all’attività professionale.

Resta ferma la possibilità di assoggettare tali corrispettivi a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma g-ter), del TUIR, anche se percepiti in più rate nello stesso periodo d’imposta, allineandosi così alle indicazioni della Circolare n. 11/E del 2007.

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