La recente proroga dei termini per l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali, disposta dal Decreto Legge n. 39/2023 e successivamente confermata dalla Legge di conversione n. 76/2023, ha generato numerosi dubbi tra imprese, professionisti e compagnie assicurative. Molti si chiedono se tale rinvio al 1° gennaio 2025 possa invalidare le polizze già sottoscritte o modificarne le condizioni essenziali. L’analisi approfondita del quadro normativo e della prassi contrattuale rivela che, contrariamente a quanto alcuni commentatori sostengono, questo rinvio non comporta l’annullamento delle polizze già stipulate né costituisce un motivo legittimo per richiederne la cessazione anticipata.
La proroga del decreto e le conseguenze sul mercato assicurativo
Il Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76 del 26 maggio 2023, ha posticipato al 1° gennaio 2025 l’obbligo per le micro e piccole imprese di dotarsi di coperture assicurative contro i rischi catastrofali. Questo rinvio, inizialmente pensato per consentire alle imprese di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni in un periodo economicamente complesso, ha generato significativa confusione nel mercato assicurativo italiano.
Il provvedimento modifica specificamente l’articolo 1, comma 706, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2023 il termine per l’emanazione del regolamento attuativo. Durante questo periodo transitorio di oltre un anno, numerose aziende – stimabili in circa 20.000 secondo i dati ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) – hanno già stipulato contratti assicurativi contro i rischi catastrofali, spesso su consiglio dei propri consulenti o broker, ignorando le future evoluzioni normative.
La proroga solleva una questione cruciale di diritto dei contratti e diritto assicurativo: quale valore giuridico e vincolatività mantengono i contratti già firmati in vigenza di un’aspettativa normativa poi modificata? Il dibattito tra gli esperti del settore si concentra principalmente sull’interpretazione dell’articolo 1360 del Codice Civile in materia di condizione e dell’articolo 1467 in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta. Alcuni commentatori sostengono che l’estensione dei termini potrebbe teoricamente invalidare gli accordi esistenti o costituire una causa legittima di recesso. Tuttavia, questa interpretazione non trova fondamento giuridico solido nella dottrina prevalente né nella giurisprudenza di legittimità più recente (si veda Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 25409 del 20 ottobre 2022).
Il valore giuridico dei contratti assicurativi già sottoscritti
Gli esperti di diritto assicurativo e i giuristi specializzati in diritto dei contratti sottolineano unanimemente che la proroga legislativa non può in alcun modo intaccare la validità delle polizze già stipulate. Questo principio trova fondamento in diversi pilastri dell’ordinamento giuridico italiano:
- Principio pacta sunt servanda: codificato nell’articolo 1372 del Codice Civile, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti” e “non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”;
- Reciprocità del consenso: le basi contrattuali rimangono solide, poiché fondate sul reciproco consenso manifestato al momento della stipula (articoli 1321 e 1325 c.c.);
- Causa del contratto: la causa del contratto assicurativo resta valida indipendentemente dall’obbligo normativo, essendo rappresentata dal trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore (articolo 1882 c.c.);
- Irretroattività delle norme: il principio di irretroattività della legge (articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale).
Un contratto assicurativo, una volta sottoscritto e perfezionato con il pagamento del premio, non può essere unilateralmente annullato per il semplice fatto che l’obbligo normativo di riferimento è stato rinviato. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (si vedano le sentenze n. 18675/2019 e n. 26135/2020) che le sopravvenienze normative non costituiscono causa di risoluzione automatica dei contratti in essere, salvo espressa previsione di retroattività.
L’adeguamento alla normativa non rappresenta una condizione risolutiva tacita del contratto, né può essere invocato come presupposto per l’applicazione dell’articolo 1467 c.c. sull’eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto il rinvio dell’obbligo non modifica l’equilibrio economico della prestazione assicurativa. Le imprese che hanno già stipulato polizze contro rischi catastrofali restano quindi vincolate agli obblighi contrattuali, indipendentemente dal rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo legale.
Il dubbio interpretativo sorge principalmente quando si confronta l’articolo 1, comma 695, della legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) con l’articolo 1 del Dl 39/2023. Tuttavia, un’analisi sistematica della normativa, condotta secondo i criteri dell’articolo 12 delle Preleggi, porta a concludere che la volontà del legislatore non era quella di invalidare i contratti esistenti, bensì di concedere maggior tempo alle imprese per adeguarsi all’obbligo.
Diritti e obblighi delle parti contrattuali: analisi tecnico-giuridica
Nel rapporto assicurativo contro i rischi catastrofali, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono dettagliatamente definiti non solo dal contratto stesso, ma anche dalle norme del Codice Civile (articoli 1882-1932) e dalle disposizioni speciali del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). In questo quadro normativo articolato:
- L’assicurato ha diritto alla copertura dei rischi specificati nella polizza (generalmente eventi sismici, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche e altri eventi naturali estremi come definiti all’art. 2 del D.L. 39/2023) e l’obbligo primario di pagare il premio nei termini concordati (art. 1901 c.c.). Ha inoltre l’obbligo accessorio di dichiarare correttamente il rischio in fase precontrattuale (artt. 1892-1893 c.c.) e di dare avviso di eventuali aggravamenti (art. 1898 c.c.).
- L’impresa assicuratrice, dal canto suo, ha l’obbligo fondamentale di garantire la copertura per tutta la durata contrattuale e il diritto di ricevere il premio pattuito. L’assicuratore deve inoltre adempiere agli obblighi di informativa precontrattuale previsti dagli articoli 120 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, agli obblighi di chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali (art. 166 CAP) e di assistenza post-vendita.
La proroga dell’obbligo normativo disposta dal D.L. 39/2023 non modifica minimamente questi equilibri contrattuali già cristallizzati. Secondo il principio di intangibilità del contratto, codificato nell’art. 1372 c.c., il contratto resta pienamente valido ed efficace fino alla sua naturale scadenza, con tutte le garanzie e le condizioni originariamente pattuite.
Particolarmente rilevante è l’analisi dell’istituto del recesso. Se l’impresa assicurata volesse recedere anticipatamente dal contratto, dovrebbe necessariamente farlo secondo le specifiche clausole previste dal contratto stesso (tipicamente dopo un sinistro, ex art. 1898 c.c., o alla scadenza di ciascuna annualità con preavviso). In nessun caso il mero rinvio dell’obbligo normativo può costituire una giusta causa di recesso straordinario ai sensi dell’art. 1373 c.c., né può essere validamente invocato come motivo di annullamento per errore sul motivo ex art. 1429 c.c., essendo l’adempimento a un obbligo di legge futuro un motivo del contratto e non la sua causa giuridica.
La giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, sentenza n. 7432/2022) ha già chiarito che le aspettative normative non rientrano nella categoria dei presupposti contrattuali la cui mancanza può legittimare la risoluzione per presupposizione.
Il nodo della riduzione del rischio e della garanzia: profili tecnico-attuariali
Un aspetto fondamentale della questione, spesso trascurato nelle analisi superficiali, riguarda il principio tecnico-attuariale della proporzionalità tra rischio assunto e premio applicato. Le imprese assicuratrici, come previsto dal Regolamento IVASS n. 38/2018 sulla governance societaria, operano in territori e settori specifici applicando modelli di rischio accuratamente calibrati secondo principi statistico-matematici avanzati.
Questi modelli, particolarmente sofisticati per i rischi catastrofali, si basano su:
- Serie storiche degli eventi (frequenza e intensità),
- Modelli geologici e idrogeologici territoriali,
- Valutazioni sulla vulnerabilità degli insediamenti produttivi,
- Analisi predittive basate su scenari climatici (per alluvioni e altri eventi meteorologici estremi),
- Calcoli probabilistici complessi (Value at Risk, Tail Value at Risk, ecc.).
Quando il rischio oggettivo si riduce, in base al principio di corrispettività che permea il contratto di assicurazione come contratto sinallagmatico, è tecnicamente logico aspettarsi una proporzionale riduzione del premio. L’articolo 1897 del Codice Civile disciplina specificamente questa situazione, prevedendo che “se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio”.
Questo principio tecnico-giuridico vale pienamente anche per i rischi catastrofali. Se un’area viene riclassificata come meno soggetta a determinati rischi naturali (ad esempio a seguito dell’aggiornamento delle mappe di pericolosità sismica da parte dell’INGV o delle mappe di rischio idrogeologico da parte delle Autorità di Bacino), le compagnie potrebbero essere tenute a rivedere i premi alla prima scadenza annuale. Tuttavia, è cruciale sottolineare che questa valutazione deve necessariamente basarsi su dati tecnici e scientifici oggettivi, certificati da autorità competenti, e non su mere modifiche normative che non alterano la realtà fisica del rischio.
La riduzione della garanzia, d’altra parte, rappresenta un aspetto ancora più delicato che deve seguire precise regole contrattuali e normative. In caso di diminuzione del rischio durante il periodo di copertura, l’articolo 1897 c.c. prevede che le parti possano negoziare una revisione delle condizioni, ma l’assicuratore non ha un diritto automatico alla riduzione della garanzia. L’IVASS, nella lettera al mercato del 14 marzo 2022, ha chiarito che qualsiasi modifica alle garanzie deve rispettare i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con gli assicurati (art. 183 CAP).
La giurisprudenza (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 5972/2019) ha inoltre stabilito che ogni revisione delle condizioni contrattuali deve essere concordata tra le parti e non può essere imposta unilateralmente, salvo specifiche clausole di adeguamento automatico preventivamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. e chiaramente formulate.
Implicazioni pratiche per imprese e assicuratori: linee guida operative
Per le micro e piccole imprese assicurate
Per le micro e piccole imprese (come definite dall’articolo 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE) che hanno già stipulato polizze catastrofali in previsione dell’obbligo, l’analisi tecnico-giuridica conduce a precise raccomandazioni operative:
- Mantenimento delle coperture: è fortemente consigliabile mantenere attive le coperture esistenti. Queste rappresentano una tutela economicamente e strategicamente rilevante contro rischi reali (secondo i dati ANIA, negli ultimi 20 anni i danni da eventi catastrofali al settore produttivo hanno superato i 52 miliardi di euro), indipendentemente dall’obbligo normativo.
- Analisi costi/benefici: effettuare una valutazione oggettiva del rapporto costo/beneficio della copertura, considerando:
- L’effettiva esposizione al rischio basata sull’ubicazione geografica (consultando le mappe di rischio dell’ISPRA e dell’INGV)
- Il valore degli asset aziendali esposti
- La capacità finanziaria di assorbire eventuali perdite
- Gli eventuali obblighi verso finanziatori o partner commerciali
- Verifica condizioni di recesso: se si valuta comunque la cessazione della polizza, è indispensabile esaminare dettagliatamente le condizioni contrattuali di recesso, prestando particolare attenzione a:
- Termini di preavviso (tipicamente 30-60 giorni)
- Eventuali penali o costi amministrativi
- Modalità formali di comunicazione (raccomandata A/R o PEC)
- Calcolo del premio non goduto e modalità di rimborso
- Consultazione professionale: affidarsi a un broker assicurativo o consulente legale specializzato prima di assumere decisioni rilevanti, considerando le potenziali conseguenze di lungo termine.
Per le compagnie assicurative e gli intermediari
Per gli assicuratori e gli intermediari, la gestione della situazione richiede un approccio strutturato:
- Comunicazione proattiva: è fondamentale implementare una strategia di comunicazione chiara e trasparente con i clienti, spiegando in modo documentato che la proroga normativa non influisce sulla validità e sull’efficacia dei contratti in essere. L’IVASS, nella comunicazione del 28 aprile 2023, ha sottolineato l’importanza di queste attività informative per prevenire contenziosi.
- Gestione delle richieste di annullamento: eventuali richieste di annullamento dovrebbero essere valutate caso per caso, considerando:
- Le specifiche clausole contrattuali applicabili
- Il momento della sottoscrizione rispetto all’evoluzione normativa
- L’eventuale presenza di dichiarazioni precontrattuali sullo scopo della polizza
- I profili di responsabilità professionale degli intermediari coinvolti
- Revisione dei prodotti: è opportuno rivedere i fascicoli informativi e le condizioni di polizza dei prodotti a copertura dei rischi catastrofali, allineandoli al nuovo scenario normativo e chiarendo esplicitamente gli ambiti di operatività indipendentemente dall’obbligo di legge.
- Formazione della rete distributiva: organizzare sessioni formative specifiche per agenti e broker sulla corretta gestione della tematica e sugli aspetti tecnico-legali delle polizze catastrofali nel contesto del rinvio normativo.
Il mercato assicurativo italiano sta attraversando una complessa fase di trasformazione strutturale. La crescente consapevolezza dei rischi catastrofali, amplificata dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico (che secondo studi dell’ANIA ha aumentato del 35% la frequenza degli eventi estremi nell’ultimo decennio), unita all’evoluzione normativa e regolamentare in corso, sta creando contemporaneamente nuove opportunità e sfide significative per tutti gli attori del mercato.
In questo contesto fluido, la trasparenza, la correttezza professionale e la chiarezza comunicativa diventano elementi essenziali non solo per la compliance normativa, ma anche per costruire relazioni solide e durature tra assicuratori e imprese assicurate. I contenziosi relativi all’interpretazione delle polizze catastrofali, seppur ancora limitati, mostrano un trend in crescita (dati Osservatorio controversie assicurative 2023), rendendo ancora più cruciale un approccio rigoroso e tecnicamente fondato.