Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha profondamente modificato i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti strutturali che impattano direttamente sulla compilazione del quadro RE. L’intervento normativo, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha completamente riscritto l’art. 54 del TUIR e aggiunto sette nuovi articoli (dal 54-bis al 54-octies), creando un sistema più organico e allineato, per certi versi, alla disciplina del reddito d’impresa.
Vediamo come queste modifiche si riflettono nella compilazione del quadro RE del modello Redditi 2025, analizzando le principali novità che riguardano sia i componenti positivi che negativi di reddito.
Codice Ateco e inquadramento iniziale
Nel rigo RE1 va indicato il codice ATECO corrispondente all’attività esercitata in via prevalente, secondo la nuova classificazione ATECO 2025. Questo codice riveste particolare importanza poiché determina anche il modello ISA applicabile. I professionisti devono prestare particolare attenzione alla corretta identificazione del proprio codice attività, essendo stato completamente rinnovato il sistema di classificazione.
La nuova gestione dei compensi professionali
Una novità rilevante riguarda il criterio temporale di imputazione dei compensi. L’art. 54 del TUIR, riformulato, stabilisce che le somme percepite nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo in cui sussiste l’obbligo di effettuazione della ritenuta.
In pratica, un compenso certificato da fattura con ritenuta d’acconto, per il quale il cliente ha disposto il bonifico (operando quindi la ritenuta) il 30 dicembre 2024, deve essere imputato al 2024 (rigo RE2), anche se materialmente accreditato nei primi giorni del 2025. Questa modifica elimina le possibili discrepanze tra le Certificazioni Uniche rilasciate dai committenti e quanto dichiarato dal professionista in caso di incassi a cavallo d’anno.
Somme riaddebitate e rimborsi spese
Nel rigo RE2 va precisato che non sono da considerarsi compensi le somme riaddebitate ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi (art. 54, comma 2, lett. c, del TUIR).
Attenzione però: per l’anno d’imposta 2024 vanno ancora inclusi nei compensi i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Questa regola (prevista dall’art. 54, comma 2, lett. b, del TUIR) verrà superata solo a partire dal 2025, quando tali rimborsi diventeranno fiscalmente irrilevanti.
Il principio di onnicomprensività
Il rigo RE3 accoglie tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, rappresentando la traduzione pratica del principio di onnicomprensività. Questo principio stabilisce che tutte le somme e i valori in genere percepiti dal professionista concorrono alla formazione del suo reddito professionale.
Plusvalenze patrimoniali: la novità dei contratti di leasing
Una delle innovazioni più significative riguarda il rigo RE4, dedicato alle plusvalenze patrimoniali. Il nuovo art. 54-bis del TUIR sancisce la rilevanza fiscale del maggior valore conseguito a seguito della cessione del contratto di locazione finanziaria, analogamente a quanto già previsto per le imprese.
Nel rigo RE4 dovranno essere indicate quindi:
- Le plusvalenze derivanti da cessioni di beni strumentali iscritti a libro cespiti;
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di leasing.
Queste ultime sono determinate come differenza tra il valore normale del bene (al netto del prezzo stabilito per il riscatto) e il valore dei canoni relativi alla durata residua, attualizzati alla data di avvenuta cessione del contratto di locazione finanziaria.
Quote di ammortamento e spese per beni strumentali
Per quanto riguarda i componenti negativi, il rigo RE7 accoglie le quote di ammortamento e le spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
Ai sensi dell’art. 54-quinquies, comma 1, del TUIR, le quote annuali di ammortamento devono essere stabilite sulla base dei coefficienti stabiliti dal Decreto del 31 dicembre 1988 – Min. Finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta.
Spese relative agli immobili: conferme e novità
Nel rigo RE10, relativo alle spese per gli immobili, resta confermata l’impossibilità di ammortizzare i costi di acquisto degli immobili destinati all’esercizio di arte o professione. È tuttavia ammessa la deduzione delle quote di ammortamento del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.
Una modifica significativa riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili. A partire dall’esercizio 2024, il riparto delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili strumentali avviene in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei cinque successivi (quindi in quote costanti in sei anni), senza più alcun riferimento al precedente limite di deducibilità pari al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
Il rigo RE10 accoglie quindi sia 1/6 delle spese sostenute nel 2024 sia le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti, il cui recupero prosegue secondo il piano originario.
Beni ed elementi immateriali: nuove regole di deduzione
La riforma ha introdotto il nuovo rigo RE10A, dedicato alle spese relative a beni ed elementi immateriali. In particolare, sono state modificate le regole di deducibilità:
- Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono ora deducibili in misura non superiore al 50% del costo (art. 54-sexies, comma 1, del TUIR);
- Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge (art. 54-sexies, comma 2, del TUIR).
Va evidenziato che l’art. 54-sexies del TUIR prevede inoltre che l’ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività professionale siano deducibili in misura non superiore a 1/5, ma questa disposizione sarà applicabile solo dall’esercizio 2025.
Spese per prestazioni di lavoro: la maxi deduzione
Per quanto riguarda il costo del lavoro (rigo RE11), va indicato in colonna 3 l’importo comprensivo dell’eventuale maggiorazione afferente al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ex art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216).
Tale maggiorazione deve essere distintamente evidenziata in:
- Colonna 1: 20% per le assunzioni standard.
- Colonna 2: 30% per i lavoratori meritevoli di particolare tutela.
Conclusioni operative
Le novità introdotte dalla riforma del lavoro autonomo richiedono un’attenta analisi e una corretta imputazione delle diverse componenti di reddito. I professionisti dovranno prestare particolare attenzione ai nuovi criteri di imputazione temporale dei compensi, alle plusvalenze da cessione dei contratti di leasing e alle regole di deduzione dei costi per beni immateriali.
Sarà inoltre fondamentale monitorare le CU rilasciate dai committenti, che non possono più presentare squadrature con quanto dichiarato dal professionista a seguito di incassi avvenuti a cavallo d’anno.