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Quando un’ASD deve abbandonare il regime forfetario L. 398/1991: il superamento del limite dei proventi commerciali

14 Giugno, 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) senza scopo di lucro rappresentano un’importante realtà nel panorama sportivo italiano, promuovendo l’attività fisica e il benessere tra i cittadini. Per agevolare queste associazioni, il legislatore ha introdotto un regime fiscale agevolato noto come regime forfetario L. 398/1991. In questo articolo approfondiremo tutti gli aspetti di questo regime, comprese le condizioni per accedervi, le semplificazioni previste, le conseguenze del superamento del limite dei proventi commerciali e le recenti interpretazioni giurisprudenziali. Preparatevi ad affrontare un viaggio dettagliato nel mondo delle agevolazioni fiscali per le ASD.

Il Regime Forfetario L. 398/1991: Cos’è e a chi si rivolge

Il regime forfetario L. 398/1991 è un regime fiscale speciale riservato alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Questo regime è stato introdotto allo scopo di semplificare gli adempimenti contabili e la determinazione del reddito imponibile e dell’IVA dovuta, alleviando gli oneri amministrativi e fiscali che gravano sulle ASD.

Per poter accedere a questo regime agevolato, le ASD devono soddisfare determinati requisiti, tra cui il più importante riguarda il limite massimo di proventi commerciali conseguiti nell’anno precedente. Attualmente, questo limite è fissato a 400.000 euro.

Le Agevolazioni del Regime Forfetario L. 398/1991

Il regime forfetario L. 398/1991 prevede una serie di semplificazioni e agevolazioni per le ASD che ne rispettano i requisiti. Ecco alcune delle principali:

  • Determinazione forfetaria del reddito imponibile: Il reddito imponibile delle ASD viene determinato in modo forfetario, applicando un’aliquota del 3% sui proventi commerciali conseguiti, anziché seguire le regole ordinarie di determinazione del reddito.
  • Semplificazioni IVA: Per le operazioni soggette ad IVA, le ASD possono optare per l’applicazione di un’aliquota IVA forfetaria del 50% sui proventi commerciali, senza la necessità di tenere una contabilità separata per l’IVA. Inoltre, sono previste semplificazioni negli adempimenti contabili e di registrazione delle operazioni.
  • Esonero dagli obblighi di fatturazione: Le ASD sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura per le operazioni di importo non superiore a 25,82 euro.
  • Riduzione degli adempimenti contabili: Le ASD possono beneficiare di semplificazioni in termini di tenuta delle scritture contabili e di registrazione delle operazioni.

Esempio pratico: Un’ASD ha conseguito nell’anno precedente proventi commerciali pari a 250.000 euro. Applicando il regime forfetario L. 398/1991, il reddito imponibile sarà determinato forfetariamente come il 3% di 250.000 euro, ossia 7.500 euro. L’IVA dovuta potrà essere calcolata applicando l’aliquota forfetaria del 50% sui proventi commerciali, semplificando notevolmente gli adempimenti contabili e di registrazione.

Il Superamento del Limite dei Proventi Commerciali

Come accennato in precedenza, per poter accedere al regime forfetario L. 398/1991, le ASD non devono aver conseguito, nell’anno precedente, proventi commerciali superiori a 400.000 euro. Il superamento di questo limite comporta il venir meno dei requisiti per l’applicazione del regime agevolato.

In tal caso, l’ASD sarà tenuta ad abbandonare il regime forfetario e a passare al regime tributario ordinario, sia ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che delle imposte sui redditi. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si determinano due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:

  • Periodo iniziale: Dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui avviene il superamento del limite dei 400.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l’IVA sarà applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo della L. 398/1991.
  • Periodo successivo: Dal mese successivo al superamento del limite, fino alla fine del periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario, sia per quanto riguarda la determinazione dell’imposta che per gli adempimenti contabili.

Esempio pratico: Supponiamo che un’ASD, con esercizio coincidente con l’anno solare, abbia emesso nel corso dell’anno X fatture per prestazioni di sponsorizzazione pari a 450.000 euro, di cui una da 60.000 euro incassata nell’anno X+1. In questo caso, nell’anno X si è verificato il superamento del limite dei 400.000 euro di proventi commerciali. Pertanto, l’ASD dovrà applicare il regime forfetario L. 398/1991 fino al mese in cui si è verificato il superamento del limite, e il regime ordinario dal mese successivo fino alla fine dell’anno X.

Il Criterio di Cassa o di Fatturazione?

Un aspetto cruciale da considerare quando si verifica il superamento del limite dei 400.000 euro di proventi commerciali è il momento in cui si considera avvenuto il superamento. In particolare, occorre stabilire se il superamento si verifica nel mese in cui viene emessa la fattura che determina il superamento, oppure nel mese in cui avviene l’incasso della fattura stessa.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2018, aveva sostenuto l’applicazione del criterio di cassa/fatturazione, secondo il quale, in presenza di fattura, vanno computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi. Tuttavia, questa interpretazione è stata successivamente contraddetta dalla sentenza della Cassazione n. 22440/2022, che ha ribadito l’applicazione del criterio di cassa, escludendo quindi i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati dal computo del plafond di 400.000 euro.

Esempio pratico: Riprendiamo l’esempio precedente in cui un’ASD ha emesso nell’anno X fatture per 450.000 euro, di cui una da 60.000 euro incassata nell’anno X+1. Secondo l’interpretazione della Cassazione, che applica il criterio di cassa, nell’anno X il superamento del limite dei 400.000 euro non si sarebbe verificato, in quanto l’importo fatturato ma non ancora incassato (60.000 euro) non concorre al computo del plafond.

Conclusione

Il regime forfetario L. 398/1991 rappresenta un’importante agevolazione per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, consentendo loro di beneficiare di semplificazioni fiscali. Tuttavia, il superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro comporta il venir meno dei requisiti per l’applicazione di questo regime speciale. Secondo l’interpretazione della Cassazione, il criterio da applicare per il calcolo dei proventi commerciali è quello di cassa, escludendo quindi i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati. Questa precisazione giurisprudenziale è fondamentale per evitare di incorrere in errori di interpretazione e per garantire una corretta applicazione della normativa fiscale.


Domande e Risposte

D: Cos’è il regime forfetario L. 398/1991?

R: Il regime forfetario L. 398/1991 è un regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) senza scopo di lucro. Questo regime prevede semplificazioni in termini di adempimenti contabili e di determinazione del reddito imponibile e dell’IVA dovuta, al fine di agevolare le attività delle ASD.

D: Qual è il limite massimo di proventi commerciali per poter accedere al regime forfetario L. 398/1991?

R: Per poter accedere al regime forfetario L. 398/1991, le ASD non devono aver conseguito, nell’anno precedente, proventi commerciali superiori a 400.000 euro.

D: Cosa succede se un’ASD supera il limite dei 400.000 euro di proventi commerciali?

R: Se un’ASD supera il limite dei 400.000 euro di proventi commerciali, viene meno il requisito per l’applicazione del regime forfetario L. 398/1991. In questo caso, l’ASD sarà tenuta ad abbandonare il regime agevolato e a passare al regime ordinario, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi.

D: Quale criterio si applica per il calcolo dei proventi commerciali: cassa o fatturazione?

R: Secondo l’interpretazione della Cassazione (sentenza n. 22440/2022), per il calcolo dei proventi commerciali ai fini del limite dei 400.000 euro, si applica il criterio di cassa. Ciò significa che non vanno considerati i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.

D: Come vengono gestiti i periodi soggetti a diversi regimi tributari in caso di superamento del limite?

R: In caso di superamento del limite dei 400.000 euro di proventi commerciali, si determinano due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari. Fino al mese in cui avviene il superamento del limite, si applica il regime forfetario L. 398/1991. Dal mese successivo al superamento, fino alla fine del periodo d’imposta, si applica il regime tributario ordinario.

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