La recente riforma della riscossione, introdotta dal D. Lgs. 110/2024, ha confermato la rigidità dei criteri per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari superiori a 120.000 euro. Sebbene siano state estese le possibilità di dilazione per importi inferiori a tale soglia, i parametri per dimostrare la difficoltà finanziaria nei casi più onerosi restano immodificabili. Questo articolo analizza il contesto normativo attuale, i criteri di concessione della rateizzazione e le implicazioni per contribuenti e imprese, evidenziando gli aspetti di maggiore criticità e le conseguenze della normativa attuale.
Il quadro normativo di riferimento
La normativa sulla dilazione dei pagamenti dei debiti tributari trova fondamento nell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, recentemente modificato dal D. Lgs. 110/2024. Il legislatore ha differenziato le condizioni di rateizzazione a seconda dell’importo richiesto:
- Per debiti fino a 120.000 euro, la rateizzazione può arrivare fino a 108 mesi, in base alla data di presentazione della richiesta.
- Per debiti superiori a 120.000 euro, resta l’obbligo di dimostrare una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, secondo criteri rigidi e non modificabili.
Questa impostazione mira a garantire un accesso alla rateizzazione più ampio per importi contenuti, ma mantiene regole più stringenti per i contribuenti con esposizioni debitorie più elevate. L’obiettivo del legislatore è quello di evitare che la rateizzazione venga concessa indiscriminatamente, senza un’adeguata valutazione della reale capacità di rimborso del debitore.
I criteri per dimostrare la difficoltà finanziaria
Per importi superiori a 120.000 euro, i parametri di valutazione della difficoltà economica sono definiti dal decreto del viceministro delle Finanze del 27 dicembre 2024, che conferma l’immodificabilità dei criteri già stabiliti dalla normativa primaria. In particolare, la condizione di difficoltà è automaticamente riconosciuta nei seguenti casi:
- Calamità naturali, eventi atmosferici e incendi che abbiano reso inagibile l’unico immobile adibito ad abitazione principale, studio professionale o sede dell’impresa.
- Certificazione comunale di inagibilità dell’immobile rilasciata non oltre sei mesi prima della richiesta di rateazione.
Nonostante le richieste di ampliamento dei criteri, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ribadito che non possono essere considerati ulteriori parametri, come la presenza di crediti incagliati nei confronti di enti pubblici. Questa rigidità normativa potrebbe rappresentare un ostacolo per molte imprese e professionisti che, pur avendo problemi temporanei di liquidità, non rientrano nei casi previsti dalla legge.
Le implicazioni per le imprese e i contribuenti
L’impossibilità di modificare i criteri di valutazione delle difficoltà finanziarie crea una situazione di rigidità normativa che potrebbe penalizzare diverse categorie di contribuenti. Le imprese, soprattutto quelle che operano con la Pubblica Amministrazione, spesso registrano ritardi nei pagamenti e difficoltà nella gestione della liquidità. Tuttavia, senza il riconoscimento di questa condizione come valida ai fini della rateizzazione, tali soggetti si trovano nell’impossibilità di accedere a forme di dilazione del debito.
Allo stesso modo, professionisti e piccole imprese che subiscono una crisi di liquidità non legata ad eventi straordinari, ma a una congiuntura economica sfavorevole, non hanno la possibilità di accedere alla rateizzazione, aumentando il rischio di inadempienza e di conseguenze fiscali gravi.
La decadenza dalla rateizzazione
Un altro aspetto cruciale riguarda la decadenza dal beneficio della rateizzazione. L’articolo 19, comma 3, lettera a), del D.P.R. 602/1973 stabilisce che il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal piano di dilazione.
Questo approccio si distingue da quello previsto per gli avvisi bonari, in cui la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine previsto per la rata seguente. L’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti su eventuali ulteriori misure di tolleranza, confermando l’automatismo della decadenza al verificarsi della condizione prevista dalla norma. Tale meccanismo potrebbe risultare particolarmente penalizzante per chi si trova temporaneamente in difficoltà finanziaria, anche per cause indipendenti dalla propria volontà.
In sintesi
IN SINTESI Quali sono le principali novità introdotte dal D. Lgs. 110/2024 sulla rateizzazione dei debiti tributari? Il decreto ha confermato criteri rigidi per la rateizzazione dei debiti superiori a 120.000 euro, mentre ha ampliato le possibilità di dilatazione per importi inferiori. Tuttavia difficoltà, per importi elevati, resta l’obbligo di dimostrare una temporanea economica secondo parametri fissi e non modificabili. Qual è il quadro normativo di riferimento? La normativa sulla dilazione dei debiti tributari è regolata dall’articolo 19 del DPR 602/1973, modificato dal D. Lgs. 110/2024. La rateizzazione è concessa con condizioni diverse: fino a 120.000 euro, la dilazione può estendersi fino a 108 mesi; oltre questa soglia, è necessario dimostrare la difficoltà economica con criteri rigidi. Quali sono i criteri per dimostrare la difficoltà economica per debiti superiori a 120.000 euro? I parametri sono definiti dal decreto del viceministro delle Finanze del 27 dicembre 2024 e confermano l’immodificabilità delle regole esistenti. La difficoltà è riconosciuta automaticamente solo in due casi: calamità naturali, eventi atmosferici o incendi che rendono inagibile l’immobile principale dell’attività, e certificazione comunale di inagibilità rilasciata entro sei mesi dalla richiesta di rateazione. Quali sono le principali critiche per imprese e contributori? La rigidità dei criteri penalizza imprese e professionisti che, pur avendo difficoltà di liquidità, non rientrano nei casi previsti dalla norma. In particolare, le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione e subiscono ritardi nei pagamenti non possono ottenere la rateizzazione se non dimostrare le condizioni specificate dalla legge. Cosa prevede la normativa in caso di mancato pagamento della tariffa? Secondo l’articolo 19, comma 3, lettera a), del DPR 602/1973, il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dal piano di rateizzazione. Questo sistema, più rigido rispetto a quello degli avvisi bonari, può risultare penalizzante per chi attraversa difficoltà finanziarie temporanee. |