Il ravvedimento operoso, ossia la possibilità per il contribuente di sanare le proprie violazioni tributarie con una riduzione delle sanzioni, si arricchisce di nuove importanti precisazioni operative. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ravvedimento può essere parziale anche dopo la notifica dello schema di atto previsto dall’articolo 6-bis della Legge 212/2000. Inoltre, le nuove riduzioni introdotte dal Decreto Legislativo 87/2024 si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Il ravvedimento parziale: una possibilità concreta anche dopo la notifica
Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, ha sempre rappresentato uno strumento utile per i contribuenti desiderosi di regolarizzare la propria posizione fiscale, evitando sanzioni più gravi. Con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 87/2024, emerge una novità di rilievo: il ravvedimento può essere parziale anche quando lo schema di atto è già stato notificato.
Ma cosa significa esattamente? In pratica, il contribuente ha la possibilità di ravvedersi anche dopo aver ricevuto lo schema di atto, scegliendo di sanare solo alcune delle violazioni contestate, senza essere costretto a regolarizzare l’intero quadro di irregolarità. Questo aspetto è particolarmente utile in situazioni complesse, dove il contribuente preferisce intervenire su aspetti specifici, magari per motivi di convenienza economica o strategica.
Un esempio pratico può aiutare a chiarire: immaginiamo un contribuente che abbia ricevuto uno schema di atto relativo a diverse irregolarità fiscali. Grazie al ravvedimento parziale, potrà scegliere di sanare solo alcune di esse, ad esempio quelle più rilevanti dal punto di vista economico, lasciando che il procedimento continui per le altre.
Le nuove riduzioni delle sanzioni: cosa cambia con il decreto legislativo 87/2024
Un altro punto cruciale riguarda le nuove riduzioni delle sanzioni introdotte dal Decreto Legislativo 87/2024. Queste si applicano esclusivamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi, come confermato durante un recente Videoforum organizzato dall’Agenzia delle Entrate.
Per comprendere meglio, è utile esaminare le principali riduzioni previste:
- Se il ravvedimento avviene dopo la notifica dello schema di atto, ma senza che vi sia stata una precedente adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Decreto Legislativo 218/1997, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
- Se il ravvedimento avviene dopo un processo verbale di constatazione (PVC) e prima della notifica dello schema di atto, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo.
- Se il ravvedimento avviene dopo lo schema di atto preceduto da un PVC, la riduzione è pari a 1/4 del minimo.
Queste riduzioni si applicano solo se le violazioni contestate sono state commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per quelle commesse fino al 31 agosto 2024, continuano a valere le regole precedenti.
Come calcolare la sanzione base
Un chiarimento importante riguarda il calcolo della sanzione su cui applicare le riduzioni del ravvedimento. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la base di calcolo deve essere sempre la sanzione minima prevista dalla normativa, indipendentemente da eventuali maggiorazioni proposte dagli organi di controllo. Questo principio, basato sul criterio di proporzionalità sancito dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 472/1997, assicura che il ravvedimento sia equo e proporzionato alla gravità della violazione.
Ad esempio, immaginiamo che un contribuente abbia commesso una violazione per cui la sanzione minima è di 1.000 euro, ma l’ufficio abbia proposto una maggiorazione a 1.500 euro per tenere conto di circostanze aggravanti. In caso di ravvedimento, la riduzione si applicherà comunque ai 1.000 euro, e non alla cifra maggiorata.
Cosa succede in pratica
Per comprendere meglio l’applicazione delle nuove regole, consideriamo due scenari ipotetici.
Scenario 1: Un contribuente, a settembre 2025, riceve uno schema di atto relativo a una dichiarazione infedele del modello Redditi 2022. Se la violazione è stata commessa prima del 1° settembre 2024, le nuove riduzioni non si applicano, e il ravvedimento segue le regole precedenti.
Scenario 2: Lo stesso contribuente, sempre a settembre 2025, riceve uno schema di atto per una violazione commessa dopo il 1° settembre 2024. In questo caso, le nuove riduzioni saranno applicabili, e il contribuente potrà beneficiare di una sanzione ridotta a 1/6, 1/5 o 1/4 del minimo, a seconda del momento in cui sceglie di ravvedersi.
Comunicare agli uffici le violazioni ravvedute
Anche se non è espressamente obbligatorio, comunicare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate le violazioni parzialmente ravvedute può essere una prassi utile. Questo permette di evitare fraintendimenti, assicurando che la procedura si concentri solo sulle violazioni non sanate. In passato, questa prassi è stata suggerita anche dalla circolare 6/E del 19 febbraio 2015, che trattava il ravvedimento in costanza di PVC.