Il regime di “realizzo controllato” disciplinato dall’articolo 177 del TUIR rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria, consentendo il conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale relativa. Questo meccanismo, diversamente dalla neutralità fiscale assoluta prevista per le operazioni straordinarie propriamente dette, determina il valore di realizzo sulla base del patrimonio netto contabile formato dalla conferitaria, anziché sul valore normale delle partecipazioni conferite. La finalità sottostante al regime è quella di facilitare le operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, evitando l’emersione di plusvalenze imponibili o consentendo, a determinate condizioni, il riconoscimento di minusvalenze fiscalmente rilevanti.
La nuova disciplina dei conferimenti di controllo
Il legislatore ha radicalmente ripensato il comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, stabilendo che nei conferimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo (maggioranza dei voti in assemblea) di una società residente o non residente, il valore di realizzo per il conferente corrisponde alla quota di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto dell’operazione.
La novità più rilevante riguarda l’applicabilità del regime anche ai conferimenti minusvalenti, cioè quando il valore determinato risulta inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite. In questi casi, la minusvalenza diventa deducibile (fatti salvi i casi di participation exemption) entro il limite della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale delle partecipazioni, confermando l’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 56/E/2023.
Resta tuttavia irrisolta la questione del valore fiscale da attribuire sia alla partecipazione conferita in capo alla conferitaria, sia alla partecipazione ricevuta in cambio in capo al conferente.
L’ampliamento dell’ambito soggettivo
Una modifica significativa riguarda il profilo soggettivo. Il nuovo testo estende l’applicabilità del “realizzo controllato” anche quando la società le cui partecipazioni vengono conferite (società scambiata) sia non residente, superando l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate che richiedeva la residenza in Italia sia della conferitaria che della società scambiata.
Rimane invece ferma la condizione che la società conferitaria debba essere necessariamente residente in Italia.
L’allineamento alla direttiva comunitaria
Dal punto di vista oggettivo, la riforma allinea la disciplina domestica alla direttiva comunitaria, consentendo l’applicazione del regime di “realizzo controllato” in ogni caso in cui la conferitaria, già controllante della società scambiata, acquisisca ulteriori partecipazioni. Viene così eliminata la condizione limitativa secondo cui questo sarebbe possibile solo “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”.
Le novità sui conferimenti di minoranze qualificate
Per quanto riguarda i conferimenti di minoranze qualificate disciplinati dal comma 2-bis, la riforma interviene su tre direttrici principali:
- La definizione di società holding che esercita attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni;
- La disciplina dell’approccio “look-through” per la verifica del superamento delle soglie percentuali di partecipazione quando il conferimento riguarda società qualificabili come holding;
- La revisione della condizione di unipersonalità della società conferitaria.
Il nuovo comma 2-bis stabilisce che il regime del “realizzo controllato” si applica, quando la conferitaria non acquisisce né incrementa il controllo della società oggetto del conferimento, al verificarsi di due condizioni:
- Le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto superiore al 2% o al 20%, oppure una partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni;
- Le partecipazioni siano conferite in una società partecipata unicamente dal conferente o, se il conferente è una persona fisica, anche dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
L’attenuazione del requisito di unipersonalitÃ
La riforma attenua notevolmente il requisito dell’unipersonalità della società conferitaria. Già l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 5/2023, aveva chiarito che tale requisito dovesse essere verificato solo al momento del conferimento, per evitare di imporre una “impropria unipersonalità permanente” della holding.
Con la nuova formulazione, quando il conferente è una persona fisica, la società conferitaria può essere partecipata anche dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), offrendo maggiore flessibilità nelle operazioni di riorganizzazione familiare.
Chiarimenti sulla demoltiplicazione
Il comma 2-ter chiarisce il meccanismo di demoltiplicazione per i conferimenti di partecipazioni in società che si qualificano come holding finanziarie o non finanziarie. Per applicare il regime del “realizzo controllato”, le percentuali devono sussistere per le partecipazioni detenute:
- Direttamente dal conferente;
- Indirettamente tramite società controllate che siano anch’esse holding, il cui valore contabile delle partecipazioni superi la metà del valore contabile totale.
La riforma precisa che non rilevano più le partecipazioni detenute indirettamente tramite società commerciali, risolvendo un problema interpretativo che finora precludeva il realizzo controllato in presenza di qualsiasi partecipazione “sotto soglia” posseduta anche mediante una società operativa.
Il test per la verifica delle soglie viene quindi limitato alle partecipate di primo livello non holding. Solo se la partecipata di primo livello è a sua volta una holding controllata, andranno considerate anche le sue partecipate di primo livello.
Il periodo di salvaguardia
Infine, il comma 2-quater conferma il periodo minimo di salvaguardia di 60 mesi per la maturazione dell’holding period ai fini della participation exemption in capo alla conferitaria, nel caso dei conferimenti di minoranza qualificata.
L’intervento normativo risponde pienamente agli obiettivi della Legge delega, eliminando gli effetti di “irrazionalità ” e “distorsione” presenti nella normativa precedente sui conferimenti partecipativi.
Casi pratici
Caso n. 1: Consolidamento del controllo preesistente
Situazione iniziale: Gamma S.p.A. detiene già il 60% del capitale di Delta S.r.l. e intende incrementare la propria percentuale di controllo acquisendo un ulteriore 20% della partecipata.
Parametri dell’operazione:
- Valore normale complessivo di Delta S.r.l.: € 5.000.000.
- Valore normale del 20% oggetto di acquisizione: € 1.000.000.
- Costo fiscale del 20% in capo al conferente Epsilon S.r.l.: € 600.000.
- Incremento di patrimonio netto di Gamma: € 900.000.
Trattamento fiscale pre-riforma: In assenza di un obbligo legale o di un vincolo statutario che giustificasse l’incremento della partecipazione, l’operazione sarebbe stata esclusa dal regime di realizzo controllato, con applicazione del criterio del valore normale e conseguente emersione di una plusvalenza di € 400.000 in capo al conferente.
Trattamento fiscale post-riforma: L’operazione rientra nel regime di realizzo controllato indipendentemente dalla sussistenza di obblighi legali o vincoli statutari. La plusvalenza imponibile sarà quantificata in € 300.000 (€ 900.000 – € 600.000), con un risparmio fiscale di € 24.000 (aliquota IRES 24%).
Caso n. 2: Riorganizzazione patrimoniale familiare
Situazione iniziale: Il Sig. Rossi detiene una partecipazione del 30% in Zeta S.p.A. (società non quotata) e intende conferirla in una holding di famiglia appositamente costituita.
Parametri dell’operazione:
- Valore normale della partecipazione del 30%: € 3.000.000.
- Costo fiscale della partecipazione: € 1.800.000.
- Assetto partecipativo della holding: Sig. Rossi 70%, coniuge 20%, figlio 10%.
- Incremento di patrimonio netto della holding: € 2.700.000.
Trattamento fiscale pre-riforma: Non essendo soddisfatto il requisito dell’unipersonalità della conferitaria, l’operazione sarebbe stata esclusa dal regime di realizzo controllato, con conseguente applicazione del criterio del valore normale ed emersione di una plusvalenza pari a € 1.200.000, soggetta a imposta sostitutiva del 26%.
Trattamento fiscale post-riforma: L’operazione rientra nel regime di realizzo controllato in quanto, pur non essendo rispettato il requisito dell’unipersonalità in senso stretto, la holding conferitaria è partecipata dal conferente e dai suoi familiari (coniuge e figlio). La plusvalenza sarà quantificata in € 900.000 (€ 2.700.000 – € 1.800.000), con un onere impositivo di € 234.000 (aliquota 26%), comportando un risparmio fiscale di € 78.000.