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Regime fiscale agevolato per istruttori sportivi: agevolazioni solo per attività con enti riconosciuti

2 Novembre, 2024

Sono un istruttore sportivo che svolge attività di personal trainer con partita IVA. Vorrei sapere se posso beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal recente decreto legislativo sullo sport anche per le prestazioni che effettuo direttamente a clienti privati, al di fuori di associazioni o società sportive. Come devo comportarmi dal punto di vista fiscale?

Il decreto legislativo n. 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro sportivo, ma le agevolazioni fiscali e previdenziali non si applicano indistintamente a tutte le attività svolte da un istruttore sportivo. L’art. 25 del decreto specifica chiaramente che per essere considerata “sportiva” e quindi rientrare nel regime agevolato, l’attività deve essere esercitata “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a., o di altro soggetto tesserato“. Questo significa che le prestazioni erogate direttamente a clienti privati non rientrano in questo ambito e sono soggette al regime fiscale ordinario.

È quindi fondamentale che l’istruttore sportivo con partita IVA tenga ben distinte le due tipologie di operazioni. I compensi per prestazioni ad associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.) o società sportive dilettantistiche (s.s.d.) o ad atleti tesserati rientrano nello speciale regime agevolato. Al contrario, le prestazioni effettuate a favore di enti non sportivi (come palestre commerciali, centri vacanze, alberghi) o a favore di privati non tesserati, sono soggette al regime ordinario.

Per gestire correttamente questa situazione, è consigliabile utilizzare due diverse numerazioni in sede di fatturazione elettronica, in modo da poter indicare correttamente i due totali distintamente in dichiarazione dei redditi. Questo approccio permetterà di beneficiare delle agevolazioni fiscali per le attività che ne hanno diritto, mantenendo al contempo una corretta gestione fiscale per le prestazioni soggette al regime ordinario.

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