Il regime forfetario, introdotto dalla Legge 190/2014, offre numerose semplificazioni fiscali ai contribuenti che rispettano determinati requisiti. Tuttavia, quando si tratta di operazioni soggette a reverse charge, sia interno che esterno, i forfetari devono comunque adempiere ad alcuni obblighi IVA. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio gli adempimenti richiesti ai contribuenti forfetari in relazione al reverse charge, con particolare attenzione ai versamenti IVA e ai codici tributo da utilizzare, nonché alle operazioni con l’estero e ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti IVA per i soggetti in regime forfetario
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario godono di numerose semplificazioni in materia di IVA. Sono esonerati dalla tenuta dei registri contabili e delle registrazioni IVA (ad eccezione dell’obbligo di conservare i registri previsti da norme diverse da quelle tributarie), dalle liquidazioni periodiche, dai versamenti IVA periodici e annuali, e dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Tuttavia, ci sono ancora alcuni obblighi da rispettare:
- Conservare e numerare le fatture ricevute e le bollette doganali
- Certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti, salvo esoneri specifici, annotando gli incassi in un registro cronologico
- Emettere fatture elettroniche in formato XML
- Integrare le fatture per acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro e per altre operazioni soggette a reverse charge (sia esterno che interno), con esonero dall’imposta di bollo e senza doverle registrare nei registri IVA
- Presentare i modelli Intrastat, dove richiesto
- Effettuare la rettifica alla detrazione in caso di passaggio a un diverso regime, se necessario
- Iscriversi all’archivio VIES
- Adottare un registratore telematico per le attività soggette all’art. 22 del D.P.R. 633/1972
Versamenti IVA per operazioni soggette a reverse charge
Per le operazioni soggette a reverse charge, sia interno che esterno, i contribuenti forfetari sono tenuti a versare l’IVA tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’acquisto. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni specifiche sul codice tributo da utilizzare in questi casi.
Tuttavia, sembra ragionevole utilizzare il codice tributo relativo al versamento dell’IVA mensile (ad esempio, “6001” per gennaio). L’uso del codice “6099”, relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale, appare inappropriato, poiché i forfetari non presentano la dichiarazione IVA, anche quando effettuano acquisti con reverse charge. A sostegno di questa soluzione, si possono considerare le indicazioni fornite con la Risoluzione 91/2017 per gli enti non commerciali, secondo cui per acquisti esteri soggetti a integrazione delle fatture si deve usare un codice tributo specifico per versare l’IVA, indicando il mese di riferimento dell’acquisto. Poiché anche per i forfetari il versamento IVA avviene mensilmente, l’utilizzo del codice “6099” non permetterebbe di indicare il mese di riferimento degli acquisti.In ogni caso, si ritiene che chi avesse utilizzato il codice “6099” non dovrebbe essere soggetto a sanzioni.
Forfetari e operazioni con l’estero
Per quanto riguarda le operazioni con l’estero, i contribuenti forfetari devono prestare attenzione ad alcuni aspetti specifici.
Cessioni intracomunitarie di beni
Le cessioni intracomunitarie effettuate dai forfetari verso soggetti passivi IVA di altri Paesi UE non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non è evidenziata in fattura. In questi casi, il forfetario deve indicare in fattura che l’operazione, soggetta al regime forfetario, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 331/1993“. Non è richiesta l’iscrizione al VIES né la compilazione degli elenchi Intrastat.
Acquisti intracomunitari di beni
Per gli acquisti intracomunitari di beni, si applicano le disposizioni dell’art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. 331/1993:
- Se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma 3, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni. In questo caso, il forfetario non deve iscriversi al VIES né compilare gli elenchi Intrastat, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia;
- Quando gli acquisti superano il limite di 10.000 euro, l’acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie. Il forfetario deve adempiere agli obblighi di iscrizione al VIES, integrazione della fattura con IVA in Italia, versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo (senza diritto alla detrazione) e compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (se tenuto alla presentazione mensile).
Se il forfetario non si iscrive al VIES pur avendo superato la soglia, gli verrà applicata l’IVA del Paese UE di partenza dei beni senza necessità di reverse charge in Italia, venendo meno anche l’obbligo Intrastat.
Importazioni, esportazioni e operazioni assimilate
Per importazioni, esportazioni e operazioni assimilate, si applicano le disposizioni degli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. 633/1972, fermo restando l’impossibilità per i forfetari di utilizzare il plafond.
Prestazioni di servizi rese o ricevute
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai forfetari sono soggette alle ordinarie regole IVA in tema di territorialità (artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972). Per gli acquisti di prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter, territorialmente rilevanti in Italia, il forfetario deve adempiere agli stessi obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro. Per le prestazioni rese a soggetti passivi UE, va emessa fattura elettronica senza addebito d’imposta e compilato l’elenco Intrastat.
Chiarimenti dell’Interpello n. 431/2022
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 431/2022, ha precisato che per gli acquisti effettuati da forfetari presso fornitori UE in regime di piccole imprese, indipendentemente dall’ammontare annuo, non si configura un acquisto intracomunitario. In assenza di documentazione dal fornitore, il cessionario italiano deve emettere autofattura senza applicazione dell’IVA e senza compilare gli elenchi Intrastat.
Conclusione
In sintesi, i contribuenti forfetari, pur godendo di numerose semplificazioni IVA, devono comunque adempiere ad alcuni obblighi specifici quando effettuano operazioni soggette a reverse charge. In particolare, devono versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’acquisto, utilizzando il codice tributo mensile appropriato. Per le operazioni con l’estero, è fondamentale distinguere tra cessioni e acquisti intracomunitari, prestando attenzione alle soglie e agli adempimenti richiesti. Infine, per gli acquisti da fornitori UE in regime di piccole imprese, non si configura un acquisto intracomunitario, ma è necessario emettere autofattura senza applicazione dell’IVA.
Riferimenti normativi
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Agenzia delle Entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 agosto 2022, n. 431
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, comma 5, lett. c) e art. 41, comma 2-bis
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter e seguenti, 8, 8-bis, 9, 17, 19, 22, 24, 34, 67 e seguenti
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 aprile 2016, n. 10/E
- Agenzia delle Entrate, circolare 21 ottobre 2010, n. 36/E
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 14 luglio 2017, n. 91
- D.M. 10 maggio 2019