Sono un ex collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepiva compensi sportivi ex art. 67 TUIR presso una società sportiva dilettantistica. Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, il mio inquadramento è stato convertito in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Ora sto valutando di aprire una partita IVA e mi chiedo se sia possibile optare per il regime forfettario, considerando la mia recente storia lavorativa nel settore sportivo.
La possibilità di accedere al regime forfettario dopo l’apertura della partita IVA dipende principalmente dalla natura e dalla continuità delle prestazioni che il lavoratore svolgerà in futuro. Secondo quanto indicato nella normativa vigente, se dopo l’apertura della partita IVA l’attività verrà svolta prevalentemente nei confronti di soggetti diversi da quello con cui si è intrattenuto il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo, sarà possibile avvalersi del regime forfettario.
Questo scenario presuppone una discontinuità significativa rispetto alla precedente collaborazione e l’ampliamento della propria clientela. Tuttavia, se le prestazioni professionali continueranno ad essere erogate prevalentemente nei confronti della stessa società sportiva dilettantistica con cui si è intrattenuto il rapporto di co.co.co. nei due periodi d’imposta precedenti all’apertura della partita IVA, la possibilità di usufruire del regime forfettario è preclusa. Questa limitazione deriva dal fatto che le collaborazioni coordinate e continuative previste dalla riforma del lavoro sportivo sono considerate a tutti gli effetti rapporti di lavoro, e la normativa sul regime forfettario esclude espressamente l’accesso a tale regime agevolato per chi svolge l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due anni precedenti.
È importante sottolineare che, indipendentemente dalla possibilità di accedere al regime forfettario, il professionista può comunque aprire una partita IVA in regime ordinario. Questa scelta comporta adempimenti e costi di gestione più onerosi, oltre all’assoggettamento a IVA al 22% dei compensi. Nel caso in cui la società sportiva dilettantistica operi in “regime 398”, non potrà recuperare l’IVA, che diventerà quindi un costo aggiuntivo. La decisione di aprire una partita IVA e la scelta del regime fiscale più appropriato richiedono una valutazione attenta delle prospettive lavorative future e una consulenza professionale per ottimizzare la propria posizione fiscale nel rispetto della normativa vigente.