info@studiopizzano.it

Chiama: 0825 1686748

Regime forfettario per lavoratori autonomi sportivi: requisiti, vantaggi e adempimenti

28 Aprile, 2024

 

Il regime forfettario rappresenta un’opzione fiscale vantaggiosa per molti lavoratori autonomi, inclusi quelli del settore sportivo. Questo regime offre una tassazione semplificata e agevolata, con un’imposta sostitutiva del 5% o 15% a seconda dell’anzianità dell‘attività. Inoltre, prevede una serie di semplificazioni contabili e amministrative che riducono gli adempimenti burocratici per i contribuenti. Tuttavia, per accedere e permanere nel regime forfettario è necessario rispettare specifici requisiti e limiti. In questo articolo approfondiremo il funzionamento del regime forfettario per i lavoratori autonomi sportivi, analizzando i requisiti di accesso, i vantaggi fiscali e previdenziali, gli adempimenti richiesti e le casistiche di esclusione.

Requisiti di accesso al regime forfettario

Per poter aderire al regime forfettario, i lavoratori autonomi sportivi devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, è necessario che i ricavi o compensi percepiti nell‘anno precedente non superino la soglia di 85.000 euro. Questo limite è stato aumentato rispetto ai 65.000 euro previsti in passato, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.

Un altro requisito riguarda le spese sostenute per lavoro dipendente, collaboratori e utili agli associati: queste non devono superare i 20.000 euro lordi annui. Inoltre, per accedere al regime forfettario non bisogna aver esercitato nei 3 anni precedenti un‘altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, a meno che la nuova attività non sia il proseguimento di un periodo di pratica obbligatoria.

Sono previste anche alcune cause di esclusione dal regime forfettario, come l’applicazione di regimi speciali IVA, la residenza fiscale all’estero (salvo specifiche eccezioni), la cessione prevalente di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi, la partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari.

È importante sottolineare che il regime forfettario è precluso a quei lavoratori autonomi che svolgono prevalentemente (>50%) la propria attività nei confronti di datori di lavoro, o soggetti ad essi riconducibili, con cui erano in corso rapporti di lavoro dipendente o assimilato nei due anni precedenti. Questa causa ostativa mira ad evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro in attività autonome. Fanno eccezione coloro che intraprendono una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio.

Vantaggi fiscali e previdenziali

Il regime forfettario offre diversi benefici fiscali ai lavoratori autonomi sportivi. Innanzitutto, prevede un’imposta sostitutiva con aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività, che sale al 15% a partire dal sesto anno. Questa tassazione agevolata sostituisce l‘IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP, semplificando notevolmente il carico fiscale.

Inoltre, per i compensi fino a 15.000 euro annui percepiti dai lavoratori sportivi è prevista un‘esenzione totale da imposizione fiscale. Solo la parte eccedente tale soglia sarà assoggettata all‘imposta sostitutiva del 5% o 15%.

Dal punto di vista previdenziale, con la riforma dello sport entrata in vigore il 1° luglio 2023, i lavoratori autonomi sportivi devono iscriversi alla Gestione Separata INPS, con alcune eccezioni come i maestri di sci e gli istruttori di vela che rimangono nella gestione commercianti.

I contributi previdenziali per i lavoratori autonomi sportivi in Gestione Separata godono di una franchigia di 5.000 euro sui compensi. Significa che i contributi saranno dovuti solo sulla parte di compenso che supera i 5.000 euro. Inoltre, fino al 2027 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile previdenziale.

Esempio pratico

Un istruttore di fitness con partita IVA in regime forfettario fattura 38.000 euro nel 2024.

  • I primi 15.000 euro saranno completamente esenti da tassazione.
  • I restanti 23.000 euro sconteranno l’imposta sostitutiva del 5%, pari a 1.150 euro.
  • Per quanto riguarda i contributi INPS, non saranno dovuti sui primi 5.000 euro. Sui restanti 33.000 euro si applicherà la contribuzione INPS ridotta del 50%, pari al 12,5% (25% ordinaria / 2).

Adempimenti contabili e amministrativi

Il regime forfettario prevede una serie di semplificazioni contabili che riducono gli adempimenti per i contribuenti. Non è necessario applicare l’IVA sulle fatture emesse né registrare le fatture ricevute. Tuttavia, permane l‘obbligo di numerare e conservare le fatture e di certificare i corrispettivi.

Nelle fatture emesse dai forfettari non si addebita l‘IVA ma si inserisce la dicitura “operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1 comma 58 L.190/2014″. Non si applica neanche la ritenuta d’acconto.

I lavoratori autonomi in regime forfettario devono comunque presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, solitamente tramite il modello Redditi PF, e versare l’imposta sostitutiva e i contributi INPS alle scadenze previste.

Compatibilità con altre attività e cause di esclusione

Il regime forfettario è compatibile con lo svolgimento di attività sportive sia presso associazioni/società sportive dilettantistiche che con soggetti privati non sportivi. Tuttavia, le agevolazioni fiscali (esenzione fino a 15.000 euro) e previdenziali (franchigia 5.000 euro e riduzione 50% base imponibile) si applicano solo ai compensi percepiti da organismi sportivi, mentre i compensi da soggetti non sportivi scontano la tassazione e contribuzione ordinaria.

Esempio pratico:

Un personal trainer con partita IVA forfettaria riceve compensi per 20.000 euro da una società sportiva dilettantistica e per 5.000 euro da clienti privati.

  • I 20.000 euro dalla società sportiva godranno dell’esenzione fino a 15.000 euro e della tassazione al 5% sulla parte eccedente, nonché della franchigia e riduzione INPS.
  • I 5.000 euro dai clienti privati sconteranno l’imposta sostitutiva del 5% e la contribuzione INPS piena, senza agevolazioni.

Questo comporta la necessità di tenere una doppia contabilità, separando i compensi agevolati da quelli ordinari. Nel regime forfettario si può optare per una doppia numerazione delle fatture.

Tra le cause di esclusione dal regime forfettario c’è quella di fatturare prevalentemente (>50%) verso lo stesso datore di lavoro dei 2 anni precedenti. Quindi un collaboratore sportivo che apre partita IVA non potrà accedere al forfettario se continua a fatturare in modo prevalente alla società sportiva con cui collaborava prima.

Conclusione

Il regime forfettario rappresenta un’opzione vantaggiosa per molti lavoratori autonomi sportivi, grazie alla tassazione agevolata al 5-15%, all’esenzione fino a 15.000 euro, alle riduzioni previdenziali e alle semplificazioni contabili. Tuttavia, è importante valutare attentamente il rispetto dei requisiti di accesso e monitorare le cause di esclusione, oltre a gestire correttamente la separazione tra compensi da attività sportiva e non. Per un’analisi puntuale della propria situazione è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale specializzato in ambito sportivo.


Domande e Risposte

D: Il regime forfettario è sempre conveniente per un lavoratore sportivo autonomo?

R: La convenienza del regime forfettario per un lavoratore sportivo autonomo dipende da diversi fattori, come l’ammontare dei ricavi/compensi, la tipologia di clienti (sportivi o non), l’incidenza dei costi e la possibilità di rispettare i requisiti di accesso. In generale, il forfettario risulta vantaggioso per chi ha ricavi inferiori a 85.000 euro, poche spese e fattura prevalentemente a società sportive. Ma è sempre opportuno fare una valutazione specifica caso per caso, considerando anche alternative come la srl unipersonale o il regime ordinario, soprattutto al crescere del fatturato e della complessità dell’attività.

D: Cosa succede se si supera il limite di 100.000 euro in corso d’anno?

R: Se il limite di 100.000 euro viene superato in corso d’anno, il regime forfettario cessa immediatamente e si passa al regime ordinario IVA dal momento del superamento. Ciò comporta l’applicazione dell’IVA sulle fatture successive e l’obbligo di versamento dell’imposta. Ai fini delle imposte dirette, invece, si applica il regime ordinario IRPEF sin dall’inizio dell’anno. Quindi è importante monitorare costantemente l’andamento dei ricavi per evitare spiacevoli sorprese. In caso di superamento, è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un commercialista per gestire correttamente il passaggio di regime.

D: Un collaboratore coordinato e continuativo di una ASD può aprire partita IVA forfettaria e continuare a fatturare alla stessa associazione?

R: Un collaboratore che apre partita IVA non può accedere al regime forfettario se continua a fatturare in modo prevalente (>50%) alla stessa associazione con cui collaborava prima. Questo per evitare la trasformazione fittizia di rapporti di lavoro dipendente in autonomi. Per accedere al forfettario, il nuovo titolare di partita IVA dovrebbe fatturare prevalentemente ad altri soggetti, sportivi o non. In alternativa, dovrebbe attendere due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione prima di aprire la partita IVA forfettaria e tornare a fatturare in via prevalente alla “vecchia” ASD. Attenzione però che il requisito della prevalenza va verificato ogni anno.

D: Come funziona il doppio binario per i compensi sportivi e non?

R: Il lavoratore autonomo sportivo in regime forfettario deve tenere separati i compensi percepiti da associazioni/società sportive dilettantistiche o da atleti/tesserati, rispetto a quelli fatturati a clienti privati non sportivi (ad esempio palestre commerciali o persone fisiche). Sui primi si applicano le agevolazioni fiscali (esenzione fino a 15.000 euro e tassazione al 5-15% sulla parte eccedente) e previdenziali (franchigia di 5.000 euro e riduzione del 50% della base imponibile). I secondi invece scontano l’imposta sostitutiva e la contribuzione INPS ordinaria. Per gestire questa separazione si può ricorrere a una doppia numerazione delle fatture o a registrazioni contabili distinte.

D: Quali adempimenti e scadenze deve rispettare un lavoratore autonomo sportivo in regime forfettario?

R: Pur godendo di notevoli semplificazioni, il forfettario deve comunque assolvere ad alcuni adempimenti contabili e fiscali. Innanzitutto deve numerare e conservare le fatture emesse, anche se non deve registrarle né applicare l’IVA. Deve anche certificare i corrispettivi. A livello dichiarativo, è tenuto a presentare annualmente il modello Redditi PF, indicando i compensi percepiti, i contributi versati e l’imposta sostitutiva dovuta. Deve poi versare l’imposta sostitutiva (5% o 15%) in un’unica soluzione entro il 30 giugno o in due rate (giugno e novembre). Per i contributi INPS alla Gestione Separata, sono previsti 4 versamenti con le scadenze dei contribuenti titolari di partita IVA (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio).

Articoli correlati