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Registro CONI e RASD: Funzioni, rapporti e rilevanza nell’ordinamento sportivo italiano

27 Marzo, 2024

Con l’entrata in vigore della riforma dello sport, il panorama delle certificazioni per gli enti sportivi dilettantistici ha subito significativi cambiamenti. Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento per lo sport, ha assunto un ruolo centrale per l’accesso a benefici e contributi pubblici. L’istituzione del RASD, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 36 del 2021 e dell’art. 5 del D.lgs. n. 39 del 2021, ha comportato il trasferimento delle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti, precedentemente assolte dal Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI (c.d. Registro CONI). Tuttavia, l’istituzione del RASD non ha determinato la cancellazione del Registro CONI, generando incertezze sui rapporti tra i due registri e sulle funzioni del Registro CONI stesso. Questo articolo si propone di fare chiarezza sulla situazione attuale, analizzando in dettaglio le funzioni e il meccanismo di funzionamento del Registro CONI, nonché il suo rapporto con il RASD.

Il RASD e le sue funzioni

Il RASD rappresenta il nuovo strumento per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti, ai sensi degli artt. 10 del D.lgs. n. 36/2021 e 5 del D.lgs. n. 39/2021. Esso svolge anche funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente. L’iscrizione al RASD è diventata condizione necessaria per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura. Le società e associazioni sportive dilettantistiche precedentemente iscritte al Registro CONI, incluse quelle riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono state automaticamente trasferite nel RASD, come previsto dall’art. 12 del D.lgs. n. 39/21. In tal modo, il RASD ha sostituito a tutti gli effetti il Registro CONI nella funzione di unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica, attribuzione precedentemente concessa al CONI dall’art. 7, del D.l. n. 136 del 2014, oggi abrogato dall’art. 17 del D.lgs. n. 39 del 2021.

Il Registro CONI e la sua rilevanza nell’ordinamento sportivo

Nonostante l’istituzione del RASD, il Registro CONI continua ad avere rilevanza nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI. Secondo quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del CONI con apposito comunicato del 15/9/2022, l’iscrizione al Registro CONI consente il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell’Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242. Inoltre, permette l’acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi del Principio 4.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come recepito negli statuti federali. L’iscrizione al Registro CONI consente anche l’utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate, l’accesso agli organi di giustizia sportiva federali e del CONI, la partecipazione a iniziative istituzionali legate a progetti olimpici, attività di alto livello, manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI, nonché tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.

Le finalità del Registro CONI

Il Consiglio Nazionale del CONI ha deliberato che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, i dati contenuti nel Registro CONI, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, siano utilizzati per diverse finalità. Tra queste, si annoverano l’attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, oltre che per la sospensione e conferma del riconoscimento stesso. I dati sono impiegati anche per le attività del Centro Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali, per comunicazioni all’Istituto Nazionale di Statistica e per rispondere a richieste provenienti dalle Autorità competenti.

Differenze tra RASD e Registro CONI

Allo stato attuale, è possibile evidenziare una distinzione di funzioni tra il RASD e il Registro CONI. Il RASD ha finalità civilistiche, amministrative e fiscali, compreso l’accesso ai contributi pubblici. Il Registro CONI, invece, mantiene la sua rilevanza per tutte le finalità sportive, come il riconoscimento ai fini sportivi, l’acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali, l’utilizzo dei simboli e marchi del CONI, l’accesso agli organi di giustizia sportiva federali e del CONI, la partecipazione a iniziative istituzionali e tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.

Funzionamento e requisiti per l’iscrizione al Registro CONI

Il Registro CONI, gestito da un applicativo web, si articola in due sezioni: una “sezione pubblica”, contenente i dati degli iscritti ed accessibile liberamente a tutti, e una “sezione riservata”, con ulteriori dati degli iscritti, consultabile solo dagli organismi sportivi e dagli iscritti stessi. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli affiliati agli organismi sportivi e richiede il possesso di specifici requisiti. Le associazioni/società sportive dilettantistiche devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o equiparati e almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea. Devono aver instaurato un valido rapporto di affiliazione con un organismo sportivo e non essere associazioni/società di secondo livello o ad esse assimilabili. A nessun titolo possono costituire un’articolazione territoriale dell’organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI). È necessario che svolgano effettiva e comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito dell’organismo sportivo di appartenenza e abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’organismo sportivo di affiliazione. Le associazioni/società sportive scolastiche devono avere sede presso un istituto scolastico ed essere costituite su iniziativa della scuola. L’iscrizione al Registro CONI è incompatibile con l’affiliazione ad organismi diversi da quelli del CONI o del CIP e con la costituzione in forma di società di capitali.

Procedura di iscrizione e aggiornamento dei dati

L’iscrizione al Registro CONI avviene esclusivamente attraverso un sistema informatico, seguendo una procedura specifica. Gli organismi sportivi affilianti trasmettono al CONI, in via telematica, i dati relativi alle associazioni/società sportive dilettantistiche, acquisiti tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando l’applicativo web messo a disposizione. I dati devono essere conformi alle previsioni del regolamento e completi in tutte le parti. Il CONI verifica la correttezza formale delle informazioni e delle autocertificazioni trasmesse, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento. In caso di esito positivo, provvede all’iscrizione dell’associazione/società sportiva nel Registro CONI. Gli organismi sportivi affilianti sono tenuti a mantenere costantemente aggiornati i dati degli iscritti, comunicando tempestivamente ogni variazione. Il mancato aggiornamento può comportare la revoca dell’iscrizione.

Controlli e revoca dell’iscrizione

Il CONI effettua controlli periodici, anche a campione, per verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte e il permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro CONI. Può richiedere alle associazioni/società sportive dilettantistiche e agli organismi sportivi affilianti ulteriore documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva e didattica e la presenza dei requisiti. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di mancanza dei requisiti, il CONI revoca l’iscrizione dell’associazione/società sportiva, dandone comunicazione all’interessato e all’organismo sportivo affiliante. La revoca comporta l’impossibilità di una nuova iscrizione per un periodo di 12 mesi.

Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici

Esempio #1

L’associazione sportiva dilettantistica “Volley Team” è affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale di pallavolo. Per poter partecipare ai campionati federali e accedere ai contributi pubblici, l’associazione deve essere iscritta sia al Registro CONI, per il riconoscimento ai fini sportivi, sia al RASD, per le finalità amministrative e fiscali. Il legale rappresentante dell’associazione compila l’autocertificazione con i dati richiesti e la trasmette alla Federazione, che provvede a inserirli nel sistema informatico del Registro CONI. Contestualmente, l’associazione procede all’iscrizione al RASD attraverso la procedura prevista.

Esempio #2

La società sportiva dilettantistica “Tennis Club” è affiliata a una Disciplina Sportiva Associata. Durante un controllo del CONI, emerge che la società non ha il numero minimo di tesserati atleti previsto dalle norme regolamentari della Disciplina Sportiva Associata. Il CONI revoca l’iscrizione della società dal Registro CONI e ne dà comunicazione al legale rappresentante e alla Disciplina Sportiva Associata. La società non potrà iscriversi nuovamente al Registro CONI per i successivi 12 mesi e dovrà regolarizzare la propria posizione per quanto riguarda il numero di tesserati atleti.

Conclusioni

In conclusione, nonostante l’istituzione del RASD abbia comportato una ridefinizione delle funzioni e delle competenze in materia di certificazione dell’attività sportiva dilettantistica, il Registro CONI mantiene un ruolo fondamentale nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale. L’iscrizione al Registro CONI continua a essere condizione necessaria per il riconoscimento ai fini sportivi, l’acquisizione di diritti e la partecipazione alle attività istituzionali del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Gli enti sportivi dilettantistici devono quindi prestare attenzione a entrambi i registri, assicurandosi di rispettare i requisiti e gli adempimenti previsti sia per l’iscrizione al RASD, ai fini civilistici, amministrativi e fiscali, sia per l’iscrizione al Registro CONI, per le finalità strettamente sportive. Solo attraverso una corretta gestione e un costante aggiornamento dei dati in entrambi i registri, gli enti sportivi dilettantistici potranno godere pienamente dei benefici e delle opportunità offerte dall’ordinamento sportivo e dalla normativa vigente.


Domande e Risposte:

D: Quali sono i principali requisiti per l’iscrizione al Registro CONI?
R: I principali requisiti per l’iscrizione al Registro CONI includono: avere sede legale in uno Stato membro dell’UE o equiparato e almeno una sede operativa in Italia; avere un valido rapporto di affiliazione con un organismo sportivo; svolgere effettiva e comprovata attività sportiva e didattica; adottare norme statutarie conformi alla normativa; avere un numero minimo di tesserati atleti e figure tecniche coerenti con la disciplina praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’organismo sportivo di affiliazione.

D: Come avviene l’iscrizione al Registro CONI e chi è responsabile dell’aggiornamento dei dati?
R: L’iscrizione al Registro CONI avviene esclusivamente attraverso un sistema informatico. Gli organismi sportivi affilianti trasmettono al CONI, in via telematica, i dati relativi alle associazioni/società sportive dilettantistiche, acquisiti tramite autocertificazione. Il CONI verifica la correttezza delle informazioni e, in caso di esito positivo, provvede all’iscrizione. Gli organismi sportivi affilianti sono responsabili di mantenere costantemente aggiornati i dati degli iscritti, comunicando tempestivamente ogni variazione.

D: Cosa succede in caso di dichiarazioni mendaci o mancanza dei requisiti per l’iscrizione al Registro CONI?
R: In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di mancanza dei requisiti, il CONI revoca l’iscrizione dell’associazione/società sportiva, dandone comunicazione all’interessato e all’organismo sportivo affiliante. La revoca comporta l’impossibilità di una nuova iscrizione per un periodo di 12 mesi.

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