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Riapertura rottamazione quater: possibile presentare le domande

12 Marzo, 2025

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ufficialmente riattivato il percorso della rottamazione quater, offrendo una nuova possibilità a contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata. Dal’11 marzo e fino al 30 aprile 2025, è possibile presentare domanda di riammissione esclusivamente tramite procedura telematica. A differenza delle precedenti riaperture, questa nuova chance richiede la presentazione di una specifica istanza di adesione per rientrare nel perimetro agevolativo, con possibilità di scegliere tra pagamento unico o dilazionato in dieci rate. La misura interessa esclusivamente chi non ha versato, in tutto o in parte, le rate previste dal calendario fino al 31 dicembre 2024,

Chi può accedere alla riammissione

La possibilità di riattivare la propria posizione nell’ambito della rottamazione quater non rappresenta una misura universale, ma segue criteri ben definiti dall’impianto normativo introdotto dall’art. 3-bis del DL 202/2024 convertito nella L. 15/2025. Tale disposizione stabilisce un perimetro preciso per l’accesso alla procedura di riammissione.

Possono beneficiare della riammissione esclusivamente i contribuenti che soddisfano contemporaneamente due requisiti fondamentali:

  • aver presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione quater entro il termine originario del 30 giugno 2023;
  • essere decaduti dai benefici per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024.

È importante sottolineare che la riammissione non costituisce una nuova rottamazione né un ampliamento della precedente. Questo aspetto risulta cruciale per comprendere correttamente l’ambito applicativo della misura, che non può estendersi a:

  • carichi che non erano stati inclusi nella domanda originaria;
  • debiti affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 giugno 2022.

Non possono accedere alla riammissione i contribuenti che hanno regolarmente versato le rate previste, così come coloro che, pur avendo effettuato pagamenti tardivi, hanno rispettato il limite di tolleranza dei cinque giorni previsto dall’art. 1, comma 244 della L. 197/2022.

Procedura telematica: come presentare la domanda

La presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione quater segue un iter esclusivamente telematico, strutturato secondo modalità operative ben definite dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. L’intero processo è stato progettato per garantire accessibilità e, contemporaneamente, tracciabilità delle richieste.

Accesso all’area riservata

Il metodo principale per la presentazione dell’istanza prevede l’accesso all’area riservata del portale istituzionale AdER mediante:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso, il contribuente può compilare direttamente il modulo online selezionando i carichi per i quali intende richiedere la riammissione. Questa modalità presenta il vantaggio di una gestione più rapida e sicura dell’intera procedura, con l’invio immediato della ricevuta all’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza.

Accesso dall’area pubblica

Per venire incontro alle esigenze di tutti i contribuenti, l’Agenzia ha predisposto anche una modalità alternativa che non richiede l’autenticazione mediante identità digitale. In questo caso, il contribuente dovrà:

  • Accedere all’area pubblica del portale AdER;
  • Compilare il form inserendo il numero della cartella/avviso e quello della “Comunicazione delle somme dovute” originariamente ricevuta;
  • Allegare copia della documentazione di riconoscimento;
  • Specificare un indirizzo e-mail valido per ricevere la ricevuta della domanda.

La procedura dall’area pubblica prevede passaggi aggiuntivi per la validazione della richiesta, con l’invio di un link da convalidare entro 72 ore dalla ricezione. Successivamente, il contribuente riceverà una seconda e-mail di conferma della presa in carico e, in assenza di criticità, il link con la ricevuta effettiva entro 5 giorni lavorativi.

Intermediari e casi particolari

Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda per conto dei propri clienti operando direttamente online attraverso l’area riservata “EquiPro”, utilizzando le credenziali Entratel.

Una procedura specifica è prevista per i debiti oggetto di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questi casi, è necessario trasmettere il modulo DA-LS-RIAMM via PEC agli indirizzi delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione indicati nella documentazione ufficiale.

Selezione dei carichi e opzioni di pagamento

Un aspetto particolarmente rilevante della procedura di riammissione riguarda la possibilità per il contribuente di selezionare specificamente i carichi su cui intende beneficiare della definizione agevolata. Questa flessibilità rappresenta un elemento di novità che merita particolare attenzione.

Indicazione delle cartelle

Nella domanda di riammissione, il contribuente deve indicare con precisione le cartelle esattoriali, gli accertamenti esecutivi o gli avvisi di addebito per i quali intende ripristinare i benefici della rottamazione. Questo implica che non è necessario ricomprendere nella riammissione tutti i debiti precedentemente inseriti nella domanda originaria.

Tale meccanismo consente una gestione strategica della propria posizione debitoria, permettendo di:

  • riammettere solo alcuni carichi specifici;
  • mantenere eventuale contenzioso su altri;
  • ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili.

Come evidenziato anche dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia, se la domanda originaria comprendeva, ad esempio, cinque diverse cartelle, il contribuente può richiedere la riammissione anche solo per tre di esse, continuando a gestire le altre posizioni secondo strategie differenti.

Modalità di pagamento

In fase di presentazione della domanda, il contribuente deve indicare la modalità di pagamento prescelta tra:

  • Soluzione unica: con scadenza fissata al 31 luglio 2025;
  • Dilazione in 10 rate di pari importo con il seguente calendario:
    • Prime due rate: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025
    • Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027

È importante ricordare che, come previsto dall’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (richiamato espressamente dall’art. 3-bis), il tardivo versamento delle rate, contenuto entro i cinque giorni dalla scadenza, non determina la decadenza dai benefici della definizione agevolata.

Effetti della riammissione e comunicazione delle somme dovute

La presentazione della domanda di riammissione genera immediati effetti giuridici sulla posizione del contribuente, attivando una serie di tutele e avviando una procedura amministrativa che si articola secondo tempistiche ben definite.

Effetti protettivi

Dal momento della presentazione dell’istanza, il contribuente viene considerato adempiente agli obblighi di pagamento, con importanti conseguenze operative:

  • impossibilità di avviare nuovi pignoramenti,
  • blocco dell’iscrizione di fermi amministrativi o ipoteche,
  • sospensione del blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
  • possibilità di ottenere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

È opportuno precisare che rimangono attivi eventuali fermi e ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda. Inoltre, non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo che non sia già stato effettuato l’incanto con esito positivo.

Comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno 2025, il contribuente riammesso alla rottamazione quater riceverà una formale comunicazione contenente:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute,
  • i moduli di pagamento precompilati,
  • il piano dettagliato delle rate, in caso di opzione per il pagamento dilazionato.

Questa comunicazione costituisce il documento fondamentale per procedere ai versamenti secondo le modalità e le tempistiche previste dall’impianto normativo della riammissione.

Primo appuntamento con i pagamenti

Il primo versamento, sia per chi ha scelto la soluzione unica che per chi ha optato per la rateazione, è fissato al 31 luglio 2025. Questa data rappresenta il momento cruciale per la definitiva riattivazione dei benefici della rottamazione, con l’effettivo perfezionamento della procedura di riammissione.

Calendario definitivo e scadenze da rispettare

La corretta gestione delle tempistiche risulta determinante per il buon esito della procedura di riammissione. Il calendario definito dalla normativa prevede una serie di date chiave che è necessario rispettare scrupolosamente.

Presentazione della domanda

  • Data di avvio: 11 marzo 2025,
  • Termine ultimo: 30 aprile 2025.

È fondamentale rispettare questa scadenza in quanto non sono previste proroghe o riaperture ulteriori dei termini di presentazione.

Comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento.

Pagamento delle rate

Il nuovo calendario di pagamento si articola secondo il seguente schema:

Anno 2025:

  • 31 luglio 2025 (prima rata o pagamento in unica soluzione)
  • 30 novembre 2025 (seconda rata)

Anni 2026 e 2027:

  • 28 febbraio
  • 31 maggio
  • 31 luglio
  • 30 novembre

Il rispetto puntuale di queste scadenze è essenziale per mantenere i benefici della riammissione, fatta salva la tolleranza dei cinque giorni prevista dalla normativa per eventuali lievi ritardi nei pagamenti.

In sintesi

IN SINTESI


Chi può beneficiare della riammissione? Possono beneficiare solo i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater che avevano aderito entro il 30 giugno 2023, ma non hanno versato, totalmente o parzialmente, le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Sono esclusi coloro che hanno mancato il pagamento previsto entro il 28 febbraio 2025.


Come si presenta la domanda di riammissione? La domanda va presentata esclusivamente online, dall’11 marzo al 30 aprile 2025, accedendo con SPID, CIE o CNS all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, oppure, senza autenticazione, inserendo numero di cartella e documento d’identità nell’area pubblica, con successiva validazione via email entro 72 ore.


Quali debiti rientrano nella procedura di riammissione? Possono essere inclusi solo i carichi già compresi nella domanda originaria. Non sono ammessi nuovi debiti affidati dopo il 30 giugno 2022 né carichi non originariamente inseriti.


Quali modalità di pagamento sono previste? È possibile scegliere tra pagamento unico entro il 31 luglio 2025 o rateizzazione in 10 rate, con prime due rate a luglio e novembre 2025 e successive otto distribuite tra 2026 e 2027.


Quali effetti produce la presentazione della domanda? La domanda sospende immediatamente le azioni esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e consente il rilascio del DURC, anche se restano attivi fermi e ipoteche già precedentemente iscritti.


Quando avviene il primo pagamento? Il primo pagamento, sia per soluzione unica che per rateizzazione, è fissato al 31 luglio 2025; tale scadenza è fondamentale per confermare i benefici della riammissione.


Quali sono i principali vantaggi fiscali della riammissione? La riammissione mantiene i benefici originari della rottamazione: eliminazione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, e possibilità di rateizzazione su un periodo esteso, oltre alla regolarizzazione immediata della posizione fiscale.


Quali sono le date chiave da ricordare? Presentazione domanda: 11 marzo-30 aprile 2025. Comunicazione somme dovute entro il 30 giugno 2025. Pagamenti: primo versamento entro il 31 luglio 2025, successive scadenze a novembre 2025 e poi febbraio, maggio, luglio, novembre per il biennio 2026-2027.

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