Il Ministero del Lavoro ha fornito un’importante interpretazione sulla riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i collaboratori sportivi del settore dilettantistico, specificando che tale agevolazione si applica sul massimale contributivo INPS. La risposta ministeriale del 10 aprile 2025 chiarisce che per i contratti con compensi superiori al massimale, l’imponibile su cui calcolare la riduzione coincide con il massimale stesso, comportando un significativo risparmio contributivo per le società sportive. Questo chiarimento, sebbene privo dei requisiti formali dell’interpello, offre un’interpretazione favorevole alle società che impiegano collaboratori con compensi elevati.
La disciplina contributiva nel settore sportivo dilettantistico
L’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 regola il trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome. La norma prevede che tali soggetti siano iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) con aliquote contributive differenziate: 25% per chi non risulta assicurato presso altre forme obbligatorie, 24% per chi è già assicurato altrove.
Un aspetto distintivo della disciplina riguarda la franchigia di 5.000 euro: la contribuzione si applica solo sulla parte di compenso eccedente tale soglia, considerando il totale erogato dalla totalità dei committenti. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del relativo imponibile, con riduzione equivalente dell’imponibile pensionistico.
Il massimale contributivo INPS: funzionamento e limiti
I contributi previdenziali vengono calcolati fino a un importo massimo di reddito annuale, denominato massimale contributivo. Per il 2024, questo limite è fissato a 119.650 euro (Circolare INPS n. 24/2024), mentre per il 2025 è stato aggiornato a 120.607 euro (Circolare INPS n. 26/2025).
Il massimale contributivo produce due effetti fondamentali:
- Limita il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore
- Pone un tetto al calcolo della pensione, con impatto sulla sostenibilità del sistema previdenziale
Sono soggetti al calcolo del massimale tutti i redditi prodotti nell’anno che hanno formato oggetto di contribuzione obbligatoria, inclusi quelli da lavoro sportivo dilettantistico.
La questione interpretativa sulla riduzione contributiva
La Lega Pallavolo Serie A ha presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro per chiarire un dubbio interpretativo fondamentale: in caso di compensi superiori al massimale contributivo INPS, qual è l’importo su cui applicare la riduzione del 50%?
Per comprendere meglio la questione, è utile analizzare un esempio concreto. Ipotizziamo un compenso lordo annuo di 300.000 euro per un atleta con contratto di collaborazione sportiva nel 2024. Si prospettano due possibili interpretazioni:
Ipotesi 1: L’agevolazione contributiva si applica sull’intero compenso pattuito.
- Compenso annuo: 300.000 €
- Franchigia previdenziale: 5.000 €
- Base imponibile contributi minori (2,03%): 295.000 €
- Riduzione base imponibile (50%): 147.500 €
- Base imponibile contributi pensionistici (25%): 147.500 €
- Massimale contributivo 2024: 119.650 €
- Contributi minori: 5.988,50 €
- Contributi pensionistici (sul massimale): 29.912,50 €
- Totale contributi: 35.901,00 €
Ipotesi 2: L’agevolazione contributiva si applica sul massimale contributivo.
- Compenso annuo: 300.000 €
- Franchigia previdenziale: 5.000 €
- Base imponibile contributi minori (2,03%): 295.000 €
- Massimale contributivo 2024: 119.650 €
- Riduzione base imponibile (50%): 59.825 €
- Base imponibile contributi pensionistici (25%): 59.825 €
- Contributi minori: 5.988,50 €
- Contributi pensionistici: 14.956,25 €
- Totale contributi: 20.944,75 €
La differenza tra le due interpretazioni è sostanziale: circa 15.000 euro di risparmio contributivo nell’ipotesi 2.
La risposta ministeriale e le sue implicazioni
Il Ministero del Lavoro, con risposta del 10 aprile 2025, ha chiarito che “per i contratti che prevedono compensi superiori al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995, l’imponibile contributivo su cui applicare la misura agevolativa del 50% coincide con il massimale contributivo”.
Questa interpretazione accoglie l’ipotesi 2, generando un beneficio significativo per le società sportive che corrispondono compensi elevati ai propri collaboratori. Confrontando le due ipotesi nell’esempio precedente, emerge un risparmio contributivo di circa 15.000 euro, a vantaggio sia delle società che dei collaboratori.
Considerazioni sulla validità giuridica dell’interpretazione
Va rilevato che il Ministero ha preliminarmente evidenziato come l’istanza non presenti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per essere considerata un interpello formale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 124/2004. Questa precisazione solleva interrogativi sulla valenza giuridica della risposta, considerando che il Ministero non ha avuto l’obbligo di consultare l’ente previdenziale.
Sarebbe quindi auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’INPS, che prenda atto dell’interpretazione ministeriale e fornisca indicazioni operative uniformi.
Possibilità di recupero della contribuzione indebita
Le società che avessero applicato un’interpretazione diversa potrebbero attivarsi per recuperare l’eventuale contribuzione versata in eccesso. La normativa generale prevede che la contribuzione versata in eccesso sia soggetta a restituzione (Circolare INPS 63/2019), su istanza dell’interessato entro il termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 del Codice Civile.
È importante sottolineare che le somme non richieste a rimborso entro il termine prescrizionale rimarranno definitivamente acquisite all’INPS, risultando improduttive di effetti previdenziali. Per recuperare quanto versato oltre il massimale, i datori di lavoro devono avviare una procedura di regolarizzazione e comunicare l’avvenuto superamento per ciascun periodo di riferimento, indicando gli importi da recuperare.