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Riforma del lavoro sportivo: le criticità nella compilazione del quadro RR INPS e nella gestione fiscale dei compensi

7 Luglio, 2024

Il mondo del lavoro sportivo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con importanti ripercussioni in ambito fiscale e previdenziale. Questa evoluzione è il risultato dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021, che ha ridefinito il quadro normativo del settore, introducendo nuove regole per la determinazione dei contributi previdenziali e la gestione fiscale dei compensi. In questo contesto, l’INPS ha recentemente fornito indicazioni per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2024, che presenta una nuova sezione dedicata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico. Tuttavia, queste indicazioni hanno sollevato numerose questioni interpretative e pratiche, creando non poche difficoltà per i professionisti del settore e i loro consulenti fiscali.

Il nuovo quadro normativo del lavoro sportivo

Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto una nuova definizione di “lavoratore sportivo”. Secondo la normativa, rientrano in questa categoria:

  1. Atleti
  2. Allenatori
  3. Istruttori
  4. Direttori tecnici
  5. Direttori sportivi
  6. Preparatori atletici
  7. Altre figure professionali che svolgono attività sportive, formative, didattiche o direttive

Queste figure devono operare nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI, a titolo oneroso e con carattere di continuità.

Le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo sono entrate in vigore il 1° luglio 2023. Questo aspetto temporale è cruciale per comprendere le modalità di calcolo dei contributi previdenziali per l’anno 2023.

Il quadro RR e la nuova sezione III

Struttura del quadro RR

Il quadro RR del modello REDDITI PF è lo strumento attraverso il quale i lavoratori autonomi dichiarano i propri redditi ai fini previdenziali. La struttura del quadro RR si articola ora in tre sezioni:

  1. Sezione I: dedicata ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
  2. Sezione II: per i contributi dovuti alla Gestione separata da professionisti senza cassa
  3. Sezione III (novità): specifica per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico con partita IVA

Compilazione della nuova sezione III

La nuova sezione III del quadro RR è stata introdotta per gestire le peculiarità contributive dei lavoratori sportivi autonomi. In particolare:

  • Va compilata dai lavoratori sportivi autonomi con partita IVA che operano nel settore dilettantistico
  • Deve riportare i compensi percepiti per attività di lavoro sportivo come definite dal D.Lgs. 36/2021
  • Prevede l’applicazione di specifiche regole per il calcolo dei contributi previdenziali

Criticità e questioni interpretative

Attività miste: sportive e non sportive

Un punto particolarmente delicato riguarda i casi in cui un professionista svolge contemporaneamente attività di lavoro sportivo e attività di altra natura. L’INPS ha fornito le seguenti indicazioni:

  1. I redditi da attività diverse dal lavoro sportivo vanno indicati nella sezione II del quadro RR
  2. I compensi da lavoro sportivo devono essere riportati nella nuova sezione III

Esempio pratico

Consideriamo il caso di Mario Rossi, istruttore sportivo con partita IVA che svolge anche l’attività di interprete. Nel 2023, Mario ha percepito:

  • 20.000 euro come istruttore sportivo presso associazioni dilettantistiche
  • 15.000 euro come interprete freelance

In questo scenario, Mario dovrà:

  • Indicare i 15.000 euro da attività di interprete nella sezione II del quadro RR
  • Riportare i 20.000 euro da istruttore sportivo nella sezione III del quadro RR

Tuttavia, questa suddivisione solleva alcune questioni. Ad esempio, come gestire i costi comuni alle due attività? Come applicare correttamente le franchigie e le riduzioni previste per il lavoro sportivo?

La questione dei codici ATECO

L’INPS ha specificato che nella sezione II vanno inseriti i redditi da lavoro autonomo identificati da codici ATECO diversi da quelli relativi al lavoro sportivo, mentre i compensi relativi ad attività con codici ATECO sportivi devono essere inseriti nella sezione III.Questa indicazione, apparentemente chiara, solleva in realtà diverse problematiche:

  1. Cosa succede se un professionista svolge attività con un unico codice ATECO sportivo, ma solo una parte delle sue prestazioni rientra effettivamente nel settore sportivo secondo i criteri del D.Lgs. 36/2021?
  2. Come gestire i casi in cui l’attività sportiva è accessoria rispetto all’attività principale con codice ATECO non sportivo?
  3. Quali sono esattamente i codici ATECO considerati “sportivi” ai fini di questa distinzione?

Esempio pratico

Consideriamo il caso di Laura Bianchi, istruttrice di fitness che opera con il codice ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi). Nel 2023, Laura ha svolto:

  • Lezioni in palestre affiliate a enti sportivi riconosciuti per 25.000 euro
  • Lezioni private a domicilio per clienti non tesserati per 10.000 euro
  • Consulenze online di fitness per 5.000 euro

In questo scenario, sembrerebbe più corretto:

  • Indicare nella sezione III solo i 25.000 euro relativi alle prestazioni che rientrano nei criteri del lavoro sportivo
  • Inserire nella sezione II i 15.000 euro derivanti dalle altre prestazioni, anche se svolte con lo stesso codice ATECO

Tuttavia, questa suddivisione non è esplicitamente prevista dalle istruzioni dell’INPS, creando incertezza nella compilazione.

Il regime forfetario e l’esenzione fiscale

Un punto particolarmente critico riguarda l’applicazione dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 36/2021 per i contribuenti in regime forfetario. La struttura del modello REDDITI PF e le indicazioni dell’INPS sembrano rendere difficoltosa l’applicazione di questa esenzione.Problematiche emerse:

  1. Non è chiaro come indicare i compensi esenti nel quadro LM del modello REDDITI PF
  2. Non sono previsti controlli di corrispondenza tra gli importi dei righi LM22-LM27 e RR9 colonna 1
  3. Manca una guida chiara su come gestire l’esenzione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali

Esempio pratico

Immaginiamo il caso di Giovanni Verdi, istruttore sportivo in regime forfetario. Nel 2023, Giovanni ha percepito:

  • Compensi totali: 30.000 euro
  • Di cui esenti ai sensi del D.Lgs. 36/2021: 10.000 euro

Come dovrebbe Giovanni compilare il quadro LM e il quadro RR? Dovrebbe:

  1. Indicare nel quadro LM l’intero importo di 30.000 euro?
  2. Indicare solo 20.000 euro, escludendo la parte esente?
  3. Nel quadro RR, sezione III, quale importo dovrebbe riportare?

La mancanza di chiarezza su questi punti crea notevole incertezza per i contribuenti e i loro consulenti.

La decorrenza dell’obbligo contributivo e il calcolo dell’imponibile

L’INPS ha chiarito che l’obbligo contributivo per i lavoratori sportivi decorre dal 1° luglio 2023. Tuttavia, le indicazioni fornite per il calcolo dell’imponibile previdenziale hanno sollevato perplessità.L’INPS suggerisce di:

  1. Sottrarre la franchigia di 5.000 euro dai compensi totali
  2. Calcolare i 6/12 del risultato (per considerare solo il secondo semestre 2023)
  3. Applicare una riduzione del 50%

Esempio pratico

Consideriamo il caso di Anna Neri, allenatrice di nuoto. Nel 2023, Anna ha percepito:

  • Compensi totali: 24.000 euro
  • Di cui 14.000 euro nel periodo luglio-dicembre 2023

Secondo le indicazioni INPS, il calcolo sarebbe:

  1. 24.000 – 5.000 (franchigia) = 19.000 euro
  2. 19.000 / 2 (6/12) = 9.500 euro
  3. 9.500 / 2 (riduzione 50%) = 4.750 euro

Tuttavia, questo calcolo solleva diverse questioni:

  1. Perché considerare i compensi dell’intero anno e non solo quelli effettivamente percepiti dal 1° luglio 2023?
  2. La franchigia di 5.000 euro dovrebbe essere applicata pro-rata per il secondo semestre?
  3. Come si concilia questo calcolo con il principio stabilito dal D.Lgs. 36/2021, secondo cui la contribuzione dovrebbe applicarsi su tutti i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, al netto delle esenzioni previste?

Conclusioni e raccomandazioni

Le nuove disposizioni per la compilazione del quadro RR relative al lavoro sportivo rappresentano un tentativo di adeguare il sistema fiscale e previdenziale alle peculiarità di questo settore. Tuttavia, le indicazioni fornite dall’INPS sollevano numerose questioni interpretative e pratiche che necessitano di ulteriori chiarimenti.In attesa di eventuali nuove indicazioni, si raccomanda ai professionisti del settore di:

  • Prestare particolare attenzione nella compilazione del quadro RR, valutando attentamente la propria situazione specifica
  • Documentare dettagliatamente le scelte effettuate nella compilazione, motivando eventuali interpretazioni adottate
  • Consultare esperti fiscali per assicurarsi di adempiere correttamente ai propri obblighi fiscali e contributivi
  • Monitorare eventuali nuovi chiarimenti da parte dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate
  • Considerare l’opportunità di presentare istanze di interpello per casi particolarmente complessi o incerti

È evidente la necessità di un coordinamento più stretto tra INPS e Agenzia delle Entrate per garantire una gestione coerente e corretta delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori sportivi. Solo attraverso un quadro normativo e interpretativo chiaro sarà possibile garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, tutelando sia i diritti dei lavoratori sportivi che gli interessi dell’erario.

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