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Riforma del Terzo Settore: il 2025 segna l’ultimo miglio per le Onlus

4 Aprile, 2025

Manca solo un anno alla completa attuazione della riforma del Terzo Settore. Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore i nuovi regimi fiscali che cambieranno radicalmente il panorama degli enti non profit italiani dopo quasi tre decenni di stabilità normativa. Oltre 17.000 Onlus dovranno scegliere una nuova veste giuridica, con l’assistenza sanitaria e le attività prevalenti che giocheranno un ruolo determinante nelle decisioni strategiche delle organizzazioni.

Il percorso della riforma tra scadenze e passaggi cruciali

La riforma ha mosso i primi passi nel 2016 con la legge delega 106, ma solo ora sta giungendo a compimento con l’entrata a regime dei regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Un passaggio fondamentale è stato l’arrivo, nel marzo 2024, della cosiddetta “comfort letter” dalla direzione generale Concorrenza della Commissione europea. Questo documento, atteso da anni, ha finalmente aperto la strada alla formalizzazione degli effetti di Bruxelles sulla riforma, confermando il via libera definitivo all’impianto fiscale.

Il primo tassello operativo è stato posto già nel 2021 con l’implementazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che oggi conta nelle sue sette sezioni oltre 134.000 organizzazioni. Ma è proprio l’aspetto fiscale a rappresentare l’ultimo scoglio per la piena attuazione della riforma.

Le nuove scadenze e gli obblighi per gli enti non profit

Il calendario segna date precise e improrogabili. Entro il 31 marzo 2026, tutte le Onlus dovranno completare l’iscrizione al RUNTS, scegliendo tra le diverse sezioni previste quella più coerente con la propria missione e attività prevalenti. Solo così potranno mantenere le agevolazioni fiscali in un contesto normativo completamente rinnovato.

La scadenza segna però anche un altro passaggio delicato: la fine delle regole applicate da 28 anni alle Onlus, disciplinate dal 1997 dal Dlgs 460. Le 17.462 organizzazioni ancora iscritte all’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere se iscriversi al RUNTS o veder scomparire patrimonio e agevolazioni in un confronto con finalità analoghe.

Il dilemma delle Onlus tra assistenza sanitaria e attività prevalente

Le Onlus oggi si trovano davanti a un bivio strategico. La scelta della nuova configurazione giuridica dipenderà principalmente dall’attività prevalente svolta. Franco Taverna, vicepresidente della Fondazione Exodus, spiega un punto culturalmente rilevante: “Gli enti non profit concorrono con lo loro attività a realizzare l’interesse generale della comunità, quindi le agevolazioni fiscali esistono non tanto a tutela di Stato, ma perché i punti interrogativi aperti rispetto ai nuovi regimi fiscali vengano chiariti”.

Per le Onlus che dovessero diventare imprese sociali si pone la questione della necessità di una modifica normativa perché sia disinnescato l’obbligo dell’aliquota del 22% su alcune prestazioni. A livello fiscale, sull’Irap oggi gli enti del Terzo settore con commerciali hanno un trattamento peggiore rispetto alle imprese profit, impedendo di armonizzare le regole degli Ets con quelle previste per lo sport dilettantistico.

La distribuzione geografica e l’impatto sociale delle Onlus

Dal punto di vista geografico, la presenza delle Onlus sul territorio italiano risulta disomogenea. Al 31 dicembre 2023, si contavano quasi 3.000 Onlus nel Lazio, oltre 2.000 in Lombardia e in Sicilia. Le province con maggiore incidenza rispetto alla popolazione sono Firenze, Palermo e Roma.

Molte organizzazioni hanno posticipato l’iscrizione al RUNTS in attesa di chiarimenti sul quadro fiscale. Come spiega Lorenzo Simonelli, esperto di diritto tributario dell’arcidiocesi di Milano: “Numerose Onlus sono ‘rami’ di enti ecclesiastici che potevano diventare Onlus solo parzialmente, per alcune attività. Questi enti possono scegliere se e come distribuire le risorse che hanno a disposizione, senza diventare necessariamente Ets”.

Gli effetti pratici della riforma sul regime fiscale

Il cambio di paradigma avrà ripercussioni concrete sulla gestione quotidiana degli enti. Con l’entrata in vigore dei nuovi regimi, le Onlus dovranno confrontarsi con l’articolo 79 del Codice del Terzo Settore dedicato alle imposte sui redditi e all’Iva non commerciale, l’articolo 80 sul regime forfettario per gli enti non commerciali, e l’articolo 86 sul regime forfettario per le attività commerciali.

Un aspetto essenziale della disciplina Onlus rimarrà l’obbligo di cedere beni e prestare servizi a persone svantaggiate. Questo elemento distintivo rappresenta il cuore della missione sociale di queste organizzazioni e continuerà a caratterizzarle anche nel nuovo contesto normativo.

Esempi concreti di transizione per le diverse tipologie di enti

Per comprendere meglio l’impatto della riforma, consideriamo alcuni casi tipici:

Case di riposo e RSA: Molte strutture residenziali per anziani, attualmente configurate come Onlus, dovranno valutare se transitare verso la configurazione di impresa sociale, mantenendo così le agevolazioni fiscali ma adottando una governance più strutturata.

Parrocchie con “ramo Onlus”: Un’ottantina di organizzazioni non governative e decine di comitati della Croce rossa, oltre a Caritas italiana e Fondazione Exodus, dovranno scegliere se costituire un ente del Terzo settore autonomo o incorporare le attività in altre strutture esistenti.

Piccole associazioni locali: Per le realtà di dimensioni ridotte, la transizione potrebbe rappresentare un’opportunità per accedere a nuove forme di sostegno, ma anche una sfida in termini di adeguamento amministrativo e gestionale.

Il passaggio al registro unico: opportunità e sfide

Il trasferimento al RUNTS rappresenta per la maggior parte delle organizzazioni un’opportunità di accedere a semplificazioni e agevolazioni fiscali. Il passaggio naturale per molte realtà sarà quello di iscriversi in una delle sette sezioni del Registro, con particolare attenzione alla scelta più coerente con la propria missione.

La Commissione UE ha confermato che i regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma sono compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Questo riconoscimento è fondamentale per garantire la stabilità del nuovo sistema e permettere agli enti di pianificare il proprio futuro con maggiore certezza.

Entro il 31 marzo 2026, tutte le Onlus ancora iscritte all’anagrafe dovranno completare la transizione verso il RUNTS o devolveranno il patrimonio a un altro ente con finalità analoghe. Questo termine rappresenta dunque non solo una scadenza amministrativa, ma un vero spartiacque per l’intero settore non profit italiano.

Le prospettive future del Terzo settore italiano

Con l’implementazione completa della riforma, il Terzo settore italiano si avvia verso un nuovo modello di welfare partecipativo. Le organizzazioni che sapranno cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo potranno rafforzare il proprio ruolo di attori fondamentali nella costruzione di un sistema di protezione sociale più efficace e sostenibile.

La sfida per il futuro sarà quella di mantenere la propria identità valoriale pur adeguandosi a requisiti più stringenti in termini di trasparenza, governance e rendicontazione. Il nuovo assetto normativo, se correttamente implementato, potrà contribuire a valorizzare ulteriormente il contributo essenziale che gli enti del Terzo settore forniscono alla società italiana.

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