La recente pubblicazione del D.Lgs. 192/2024, insieme ai decreti collegati alla riforma fiscale, preannuncia importanti cambiamenti nel panorama tributario italiano. IRPEF e IRES subiscono una profonda revisione, con effetti concreti a partire dal 31 dicembre 2024, benché molte regole entreranno in vigore con tempistiche differenziate. In questo articolo analizziamo punto per punto le principali modifiche, cercando di rendere la materia chiara anche a chi non possiede competenze specialistiche e, allo stesso tempo, fornendo una visione tecnica sufficiente per i professionisti del settore.
La nuova struttura di IRPEF e IRES
Il decreto mira a razionalizzare la normativa in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società. L’impianto normativo, frutto della delega prevista dalla Legge 111/2023, introduce diverse novità che ridisegnano la tassazione sia per i redditi dei terreni (in arrivo dal periodo d’imposta 2024) sia per i redditi di lavoro dipendente (da gennaio 2025).
Uno degli interventi più significativi riguarda la revisione dei redditi da lavoro autonomo, con una riscrittura integrale dell’art. 54 del TUIR e l’entrata in scena di articoli aggiuntivi come il 54-bis e il 54-octies. Questi ultimi puntano a facilitare operazioni di aggregazione e ristrutturazione di studi professionali, prevedendo un regime di neutralità simile a quello già esistente per le fusioni societarie. Inoltre, dall’art. 67 del TUIR vengono introdotte nuove ipotesi di tassazione dedicate alle cessioni di partecipazioni in associazioni professionali.
Secondo il nuovo assetto, le disposizioni sui redditi da lavoro autonomo troveranno applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche se con alcune eccezioni e una fase transitoria descritta dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024.
Plusvalenze nelle donazioni e novità per i redditi d’impresa
Il D.Lgs. 192/2024 incide in modo rilevante anche sul trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dal passaggio di beni ai donatari. In particolare, diventa necessario fare riferimento al costo originario sostenuto dal donante come valore di acquisto. Questa modifica si applicherà a tutte le donazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024, sancendo così un allineamento tra valore fiscale e valore di mercato.
Le novità toccano pure i redditi d’impresa, oggetto di una serie di norme volte a ridurre la doppia imposizione sui valori di bilancio. Viene introdotto un regime unitario che permette di affrancare plusvalori straordinari già dal 1° gennaio 2024, mentre l’art. 14 del decreto dispone l’affrancamento straordinario dei saldi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta, purché tali importi rientrino nei redditi d’impresa.
Riporto delle perdite e riforma dei regimi straordinari
Un altro tassello fondamentale è la rivisitazione del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione, scissione o conferimento: secondo il decreto, le perdite non utilizzate potranno essere portate avanti in regime di neutralità fiscale, a patto di rispettare le condizioni stabilite dagli articoli 84, 172 e 173 del TUIR nella loro nuova formulazione. Dal 31 dicembre 2024, inoltre, entrerà in vigore il nuovo art. 177-bis del TUIR, che estende le operazioni di neutralità a fusioni e scissioni di studi professionali, analogamente a quanto già avviene per le società di capitali.
Prospettive dei decreti attuativi
Contestualmente al D.Lgs. 192/2024, altri decreti di riforma fiscale sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, completando l’iter di revisione in settori come la fiscalità internazionale, la semplificazione degli adempimenti tributari, il contenzioso e il riordino del settore dei giochi. Risultano già operativi provvedimenti che intervengono sullo Statuto del contribuente, sulla riscossione delle imposte e sulle sanzioni tributarie, delineando un quadro integrato e coerente.