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Rilievo delle dichiarazioni spontanee nei controlli fiscali sulle ASD

16 Gennaio, 2025

Le associazioni sportive dilettantistiche possono godere di importanti agevolazioni fiscali, ma solo se realmente prive di finalità lucrative. Nel caso che esaminiamo, la Cassazione ha ribadito la validità delle dichiarazioni dei partecipanti raccolte dall’Amministrazione finanziaria, purché adeguatamente corroborate da elementi oggettivi, per accertare la natura commerciale dell’attività di una palestra.

Dichiarazioni dei terzi come indizi e il divieto di prova testimoniale

La questione ha avuto origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che ha contestato all’Associazione Sportiva Dilettantistica l’omessa tenuta di scritture contabili e la mancata dichiarazione di parte dei ricavi relativi all’anno 2011. Secondo i giudici, sebbene il processo tributario vieti di norma la prova testimoniale, ciò non impedisce all’Amministrazione di utilizzare le informazioni rese da soggetti esterni in fase istruttoria, purché considerate come semplici indizi.

Tale principio, affermato già in Cass. n. 903/2002, consente a chi giudica di valutare le dichiarazioni spontanee, a condizione che trovino riscontro in ulteriori elementi probatori, come documentazione o fatti oggettivi.

Ruolo delle dichiarazioni dei soci e l’assenza di vita associativa

Nel caso specifico, alcune persone avevano riferito di corrispondere una quota mensile di 35 euro per accedere alla palestra e alle prestazioni dell’istruttore, senza alcuna partecipazione alla vita associativa.

Gli Ermellini hanno evidenziato che tali dichiarazioni, pur non essendo prove testimoniali formalmente assunte, rappresentano validi indizi se confermate da altri dati. Tra questi, si è sottolineato che le assemblee erano firmate solo dai soci fondatori e che mancavano prove di un effettivo coinvolgimento di tutti gli iscritti alle attività sociali.

Onere probatorio a carico dell’associazione

L’Associazione, di fronte alla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che ne aveva riconosciuto la natura commerciale, ha tentato di sostenere l’inammissibilità delle dichiarazioni dei terzi.

Tuttavia, la Cassazione ha confermato la legittimità dell’uso di queste informazioni, ribadendo che la mancata dimostrazione di un reale svolgimento di attività dilettantistiche ricade sull’ente. In base alla giurisprudenza (Cass. n. 10393/2018), infatti, l’Associazione deve dimostrare in concreto la propria natura non lucrativa, producendo adeguate convocazioni delle assemblee, verbali completi e ogni altro elemento atto a dimostrare la regolare vita associativa.

Decisione finale e le implicazioni per le asd

La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Associazione, confermando la natura commerciale dell’attività e condannando la stessa al pagamento delle spese processuali. Ciò evidenzia come le agevolazioni previste dalla normativa siano legate non soltanto alla denominazione “sportiva dilettantistica”, ma all’effettivo rispetto dei principi di non lucro. Le ASD che intendono operare in modo corretto devono, dunque, porre grande attenzione alla documentazione (come i verbali delle assemblee) e all’effettiva partecipazione dei soci, affinché l’attività non sia equiparata a quella di un normale centro sportivo a scopo di lucro.

Schema di sintesi

In pillole…
Tema Principale Accertamento fiscale su Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e validità delle dichiarazioni dei terzi come indizi
Origine della Controversia Contestazione dell’Agenzia delle Entrate per: omessa tenuta scritture contabili e mancata dichiarazione ricavi 2011
Principio Giuridico Chiave Ammissibilità di dichiarazioni di terzi come indizi, purchè supportate da elementi probatori oggettivi
Elementi Rilevanti – Quote mensili di 35€ per accesso palestra
– Assenza di effettiva vita associativa
– Assemblee firmate solo dai soci fondatori
Onere della Prova A carico dell’Associazione dimostrare natura non lucrativa
Decisione Finale Rigetto del ricorso dell’Associazione e conferma natura commerciale dell’attività
Implicazioni per ASD Necessità di documentare concretamente:
– Attività associativa
– Coinvolgimento effettivo dei soci
– Principi di non lucratività

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