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Rimborsi forfettari per i direttori di gara: compenso o rimborso spese per volontari?

25 Febbraio, 2025

I direttori di gara, figure chiave nel mondo dello sport dilettantistico, possono ricevere rimborsi forfettari per la loro attività, senza che questo implichi necessariamente la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato. L’attuale quadro normativo, delineato dal D.Lgs. 36/2021, consente infatti di distinguere tra prestazioni sportive retribuite e attività svolte in forma volontaristica con un mero rimborso delle spese sostenute.

La normativa prevede che questi rimborsi possano essere riconosciuti anche sotto forma di gettone di presenza, ma a condizione che rispettino determinati requisiti per non essere considerati un vero e proprio compenso lavorativo. Inoltre, è possibile optare per un rimborso a piè di lista, ovvero dietro presentazione delle spese effettivamente sostenute.

Il ruolo dei direttori di gara nello sport dilettantistico

I direttori di gara sono figure indispensabili per il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Il D.Lgs. 36/2021, all’art. 25 comma 1, li identifica espressamente tra i lavoratori sportivi, insieme ad atleti, allenatori e altre figure tecniche. Tuttavia, l’inquadramento normativo lascia spazio alla possibilità che il loro apporto sia fornito in forma volontaristica, senza che si configuri un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

La loro attività si concentra su compiti di supervisione e controllo, tra cui l’accertamento del rispetto delle regole, la verifica dei risultati e la gestione del regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Per questo motivo, il loro reclutamento, la formazione e la designazione spettano esclusivamente alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS), e non possono essere scelti direttamente dalle singole società sportive.

Rimborsi forfettari: una soluzione per i volontari dello sport

Uno degli aspetti più delicati riguarda la remunerazione dei direttori di gara. Se il loro operato è retribuito, devono essere considerati lavoratori sportivi, con le relative implicazioni fiscali e previdenziali. Tuttavia, il legislatore ha previsto una soluzione alternativa, ossia il riconoscimento di rimborsi spese forfettari, che non configurano un vero e proprio compenso lavorativo.

L’art. 25 comma 6-bis del D.Lgs. 36/2021 consente infatti di corrispondere ai direttori di gara rimborsi forfettari fino a un massimo di 400 euro al mese. Questi rimborsi possono essere erogati anche se la manifestazione avviene nel comune di residenza dell’arbitro o del direttore di gara e possono essere concessi sia per eventi organizzati da FSN, DSA ed EPS, sia per competizioni riconosciute dal CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A..

Questa opzione consente di sostenere economicamente il lavoro dei direttori di gara senza che si renda necessaria la formalizzazione di un rapporto di lavoro con tutti gli obblighi contributivi e fiscali annessi.

Gettone di presenza: una forma alternativa di rimborso

Un punto di particolare interesse è la possibilità di riconoscere il rimborso forfettario sotto forma di gettone di presenza. Questo meccanismo potrebbe rappresentare una soluzione praticabile, a condizione che:

  • L’importo del gettone sia predeterminato dalla Federazione o dall’Ente sportivo e non lasci spazio a trattative individuali.
  • Il rimborso non superi la soglia mensile di 400 euro prevista per i volontari sportivi.
  • Non vi siano altre forme di compenso che possano far emergere un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Un esempio pratico: se un direttore di gara partecipa a quattro eventi sportivi in un mese e la Federazione stabilisce un rimborso di 100 euro per evento, il totale percepito sarà 400 euro, rimanendo entro il limite normativo.

Questa modalità semplifica la gestione amministrativa e consente di riconoscere un sostegno economico ai direttori di gara senza appesantire le Federazioni con obblighi burocratici e previdenziali.

Obblighi di comunicazione e gestione amministrativa

Per evitare possibili contestazioni fiscali, il legislatore ha introdotto specifici obblighi di comunicazione. Gli enti erogatori dei rimborsi devono comunicare i dati dei beneficiari attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

Inoltre, per le prestazioni non superiori a trenta eventi in tre mesi, la designazione del direttore di gara può avvenire tramite una semplice comunicazione da parte della FSN, DSA o EPS, senza necessità di un contratto di lavoro sportivo.

Alternativa al rimborso forfettario: il rimborso a piè di lista

Oltre al rimborso forfettario, la normativa consente anche di riconoscere un rimborso a piè di lista, ovvero basato sulle spese effettivamente sostenute. Questa modalità prevede che il direttore di gara presenti documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, biglietti di viaggio, ecc.) per ottenere il rimborso delle spese realmente affrontate.

Questa opzione può risultare più complessa da gestire dal punto di vista amministrativo, ma offre una maggiore trasparenza e garantisce che il rimborso sia strettamente legato ai costi effettivi sostenuti dal volontario.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è il ruolo dei direttori di gara nello sport dilettantistico? I direttori di gara sono figure essenziali per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Il D.Lgs. 36/2021 li identifica tra i lavoratori sportivi, ma lascia aperta la possibilità che il loro contributo sia fornito in modo volontario, senza che si configuri un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Le loro funzioni principali includono la supervisione delle gare, il controllo del rispetto delle regole e la gestione del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.


Chi si occupa del reclutamento e della formazione dei direttori di gara? Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara sono di esclusiva competenza delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Le singole società sportive non hanno la facoltà di scegliere direttamente gli arbitri.


Quali forme di rimborso possono ricevere i direttori di gara? I direttori di gara possono ricevere rimborsi spese forfettari, che non costituiscono un vero e proprio compenso lavorativo. Il D.Lgs. 36/2021 prevede la possibilità di erogare fino a 400 euro al mese sotto forma di rimborso per attività volontaristica. In alternativa, è possibile riconoscere un rimborso a piè di lista, basato sulle spese effettivamente sostenute e documentate.


In quali casi un direttore di gara è considerato un lavoratore sportivo? Se il direttore di gara riceve una retribuzione per il suo operatore, è considerato un lavoratore sportivo e deve adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa. Tuttavia, la legge permette di corrispondere rimborsi spese forfettari senza far emergere un rapporto di lavoro subordinato.


In cosa consiste il rimborso forfettario e quali sono i suoi limiti? Il rimborso forfettario permette di erogare fino a 400 euro al mese ai direttori di gara per coprire le spese connesse alla loro attività, anche se la manifestazione sportiva si svolge nel comune di residenza dell’arbitro. Questa soluzione agevola le Federazioni, evitando complessi adempimenti fiscali e contributivi.


È possibile riconoscere il rimborso sotto forma di gettone di presenza? Sì, il rimborso forfettario può essere erogato sotto forma di gettone di presenza, a condizione che l’importo sia stabilito dall’ente sportivo, che non superi i 400 euro mensili e che non vi siano altre forme di compenso che possano configurare un rapporto di lavoro subordinato. Ad esempio, se un direttore di gara partecipa a quattro eventi sportivi con un rimborso di 100 euro per evento, il totale percepito sarà di 400 euro, restando nei limiti normativi.


Quali obblighi amministrativi devono rispettare gli enti erogatori? Gli enti che erogano i rimborsi devono comunicare i dati dei beneficiari tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) entro il mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se la prestazione non supera i trenta eventi in tre mesi, la designazione del direttore di gara può avvenire con una semplice comunicazione della FSN, DSA o EPS, senza necessità di un contratto di lavoro sportivo.


Qual è l’alternativa al rimborso del forfettario? Oltre al rimborso forfettario, è possibile riconoscere un rimborso a piè di lista, che si basa sulle spese effettivamente sostenute. In questo caso, il direttore di gara deve presentare documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, biglietti di viaggio, ecc.) per ottenere il rimborso. Sebbene questa modalità offra maggiore trasparenza, comporta una gestione amministrativa più complessa.

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