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Rimborsi per volontari sportivi: la disparità tra enti sportivi e enti del terzo settore

19 Giugno, 2024

Le recenti modifiche legislative introdotte dal Decreto Legge 71/2024 hanno creato una significativa disparità nel trattamento dei rimborsi spese per i volontari impegnati in attività sportive, a seconda che operino in enti sportivi “puri” o in enti del terzo settore (ETS) con doppia qualifica di enti sportivi e di promozione sociale/organizzazioni di volontariato. Questa disparità ha sollevato perplessità e dibattiti riguardo all’equità del trattamento riservato ai volontari sportivi, considerando che svolgono attività analoghe. In questo articolo approfondito, esamineremo nel dettaglio le novità legislative, le differenze sostanziali nei rimborsi spese, gli adempimenti previsti per entrambe le tipologie di enti, le implicazioni fiscali e previdenziali, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni, al fine di comprendere appieno la portata e le conseguenze di queste modifiche.

Contesto normativo sul volontariato sportivo

Prima di addentrarci nelle novità legislative, è fondamentale comprendere il quadro normativo generale che regola l’impiego di volontari nelle attività sportive. Il Decreto Legislativo 36/2021, noto come “Riforma dell’ordinamento sportivo”, e il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) disciplinano questo ambito.

In base a tali norme, gli enti sportivi riconosciuti, come federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società sportive (anche professionistiche), il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L’attività dei volontari può riguardare la pratica sportiva diretta, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

È importante sottolineare che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno indirettamente dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente in cui il volontario svolge la propria attività. Questa condizione è essenziale per mantenere la natura gratuita e spontanea del volontariato.

Novità legislative sui rimborsi spese per enti sportivi “puri”

Il Decreto Legge 71/2024, entrato in vigore il 1° giugno 2024, ha apportato una modifica sostanziale all’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, riguardante gli aspetti economici del volontariato sportivo negli enti sportivi “puri”, ovvero quelli non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Prima di questa modifica, la norma prevedeva la possibilità di erogare ai volontari sportivi rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni effettuate fuori dal proprio comune di residenza, nonché spese “autocertificate” entro il limite mensile di 150 euro, senza necessità di produrre documentazione giustificativa.

Con il DL 71/2024, queste disposizioni sono state abrogate e sostituite dalla possibilità di erogare “rimborsi spese forfetari” fino a un massimo mensile di 400 euro per ciascun volontario. Questi rimborsi potranno essere corrisposti esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A., previa delibera dell’ente erogante sulle tipologie di spese e le attività di volontariato ammissibili al rimborso forfetario.

Esempio pratico: Un’associazione calcistica dilettantistica organizza un torneo giovanile di rilevanza nazionale riconosciuto dalla federazione sportiva di riferimento. L’associazione può deliberare di corrispondere ai volontari impegnati nell’organizzazione dell’evento un rimborso forfetario fino a 400 euro al mese per ciascuno, senza necessità di documentare specifiche spese sostenute.

Rimborsi spese per volontari sportivi degli ETS

Per gli enti iscritti al RUNTS che operano in ambito sportivo, come associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato con attività sportive, la normativa di riferimento rimane l’articolo 17 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

In questo caso, ai “volontari sportivi” degli ETS potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nel rispetto dei limiti e delle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo attraverso apposita delibera dell’organo amministrativo. Ad esempio, l’ente potrebbe deliberare di rimborsare solo le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai volontari per eventi o trasferte fuori sede.

In via residuale, è possibile ricorrere a un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, ma entro limiti giornalieri di 10 euro e mensili di 150 euro, anch’essi preventivamente deliberati dall’organo sociale competente dell’ente.

Esempio pratico: Un’associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS organizza un torneo di calcio a scopo benefico. I volontari che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione dell’evento potranno ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come ad esempio il costo del carburante per gli spostamenti o i pasti consumati durante le giornate dell’evento, nei limiti stabiliti dall’associazione. In alternativa, l’associazione potrebbe deliberare un rimborso forfetario massimo di 150 euro al mese per ciascun volontario, senza necessità di documentazione specifica.

Adempimenti per gli enti

La novità legislativa comporta anche diversi adempimenti a carico degli enti sportivi “puri” e degli ETS per quanto riguarda la gestione dei volontari e dei relativi rimborsi spese.

Gli enti sportivi “puri” dovranno comunicare nell’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) i nominativi dei volontari ai quali sono stati corrisposti rimborsi forfetari, nonché l’importo erogato a ciascuno di essi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari. Questa comunicazione ha natura obbligatoria e la sua omissione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Inoltre, gli enti sportivi “puri” sono tenuti a garantire ai volontari il tesseramento presso il proprio ente di affiliazione e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 29, comma 4, del D.Lgs. 36/2021. Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare ulteriori sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda gli ETS, essi dovranno tenere obbligatoriamente un registro (vidimato) nel quale iscrivere i volontari non occasionali che prestano la propria attività in favore dell’ente. Il registro deve contenere le generalità del volontario, l’indicazione dei relativi dati identificativi, la data di inizio e, se prestata a tempo determinato, anche quella di fine del periodo di operatività.

Inoltre, gli ETS hanno l’onere di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall’articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La mancata assicurazione dei volontari espone l’ente a sanzioni amministrative da 2.500 a 15.000 euro.

Rilevanza fiscale e previdenziale

Un ulteriore elemento distintivo da considerare riguarda la rilevanza fiscale e previdenziale dei nuovi rimborsi sportivi forfetari introdotti per gli enti sportivi “puri”. Questi rimborsi concorrono, congiuntamente ai compensi da lavoro sportivo eventualmente percepiti dai volontari, al superamento dei plafond di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, del D.Lgs. 36/2021. In tal caso, i rimborsi forfetari costituiscono base imponibile previdenziale.

Allo stesso modo, i rimborsi sportivi forfetari concorrono al superamento dei limiti di esenzione fiscale previsti dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, rendendo imponibili ai fini fiscali le somme eccedenti tali limiti.

Esempio pratico: Un volontario impegnato in un’associazione calcistica dilettantistica percepisce un rimborso forfetario di 400 euro al mese e, contemporaneamente, riceve un compenso da lavoro sportivo di 6.000 euro annui. In questo caso, il totale dei rimborsi e dei compensi (9.800 euro) supera il plafond di non imponibilità previdenziale di 8.000 euro previsto dalla norma. Di conseguenza, l’intero importo dei rimborsi forfetari (4.800 euro) sarà assoggettato a contribuzione previdenziale presso la gestione separata INPS.

Per quanto riguarda gli ETS, i rimborsi spese ai volontari, nella misura in cui siano strettamente connessi all’attività prestata, sono esenti da imposizione fiscale e previdenziale, in quanto non configurano reddito imponibile.

Aspetti critici e riflessioni

Nonostante la figura del volontario sia identificata come colui che mette a disposizione il proprio tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, la recente modifica legislativa ha creato una disparità di trattamento tra i volontari degli enti sportivi “puri” e quelli degli ETS che operano in ambito sportivo.

Mentre i primi potranno beneficiare di rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili, senza necessità di documentare specifiche spese, i secondi saranno limitati ai soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, o a un’autocertificazione entro limiti prestabiliti.

Questa disparità solleva interrogativi sull’equità del trattamento riservato ai volontari sportivi, soprattutto considerando che svolgono attività analoghe, seppur in contesti giuridici diversi. Sarà interessante osservare l’impatto pratico di queste novità legislative e le eventuali evoluzioni normative future al fine di garantire un trattamento più uniforme.

Conclusione

In conclusione, la nuova disciplina sui rimborsi spese per i volontari sportivi rappresenta un cambiamento significativo, con implicazioni rilevanti sia per gli enti sportivi “puri” che per gli ETS operanti in ambito sportivo. È fondamentale che entrambe le tipologie di enti prestino particolare attenzione agli adempimenti previsti dalle rispettive normative, al fine di evitare potenziali sanzioni amministrative e garantire un corretto trattamento dei propri volontari.

Allo stesso tempo, la disparità di trattamento sollevata sollecita riflessioni sulle potenziali conseguenze e sull’opportunità di una maggiore armonizzazione normativa, al fine di preservare l’equità e la coerenza nell’ambito del prezioso contributo offerto dai volontari sportivi, indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente di appartenenza.

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