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Rimborsi spese di trasferta: le nuove regole per volontari e lavoratori sportivi

29 Aprile, 2024

La riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento dei rimborsi spese di trasferta per volontari e lavoratori del settore sportivo. La nuova normativa delinea una netta distinzione tra le prestazioni rese dai volontari, che operano gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e quelle svolte dai lavoratori sportivi dilettantistici remunerati, inquadrati con contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell‘art. 25 del D.Lgs. 36/21.

Cosa si intende per trasferta?

Il concetto di trasferta differisce tra volontari e lavoratori sportivi:

  • Per i volontari, la trasferta è definita come il trasferimento al di fuori del comune di residenza. In questo caso, possono essere rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto relative agli spostamenti tra abitazione e luogo di svolgimento dell‘attività di volontariato, purché in comuni diversi dalla residenza del volontario. Sono inoltre rimborsabili le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni e missioni autorizzate al di fuori della sede del sodalizio sportivo, sempre se in comune diverso dalla residenza del volontario.
  • Per i lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), la trasferta è valutata rispetto alla sede di lavoro indicata nel contratto. In questo caso, non possono essere rimborsate le spese di trasferimento relative al percorso casa-lavoro, ma possono essere rimborsate le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni sportive o missioni autorizzate al di fuori della sede di lavoro.

Rimborso spese per i volontari sportivi

Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo ed è possibile riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le trasferte fuori dal comune di residenza. Esistono tre diverse modalità, anche concorrenti, per la documentazione del rimborso:

  • Nota a piè di lista: il volontario deve indicare luogo, data e motivo della trasferta, riepilogando le spese sostenute e allegando i relativi documenti giustificativi (ricevute fiscali, fatture, biglietti di viaggio, scontrini, etc.).
  • Indennità chilometrica: ammessa nel caso di utilizzo di veicolo proprio da parte del volontario, deve essere quantificata in base al tipo di veicolo e alla distanza effettivamente percorsa, tenendo conto degli importi delle tabelle ACI o dei parametri deliberati dal consiglio direttivo del sodalizio (purché non superiori alla tabella ACI). Anche in questo caso il volontario presenta una distinta o nota a piè di lista, indicando il calcolo dell’indennità in base ai chilometri percorsi.
  • Autocertificazione: il correttivo-bis ha previsto la possibilità di rimborsare le spese sostenute dal volontario anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tutte le spese eccedenti tali limiti e criteri, in particolare i rimborsi forfettari, escludono la natura volontaristica della prestazione e comportano l‘obbligo di configurare un rapporto di lavoro remunerato.

Rimborso spese per i lavoratori sportivi

La disciplina fiscale delle trasferte dei lavoratori dipendenti e collaboratori è contenuta all’art. 51 del TUIR sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente e assimilato.

Le spese di trasferta fuori dal comune sede di lavoro sono escluse dall‘imponibile fiscale entro i seguenti limiti giornalieri:

  • Indennità forfettaria di trasferta per vitto e alloggio: fino a 46,48 euro in Italia e 77,47 euro all’estero. L’indennità è ridotta di un terzo se il datore di lavoro rimborsa analiticamente o mette a disposizione gratuitamente una delle due spese (vitto o alloggio), e di due terzi se rimborsa o fornisce entrambe.
  • Rimborso a piè di lista per viaggio e trasporto: il lavoratore presenta la distinta allegando i documenti giustificativi di spesa. Sono comprese anche le indennità chilometriche per utilizzo della propria autovettura nei limiti delle tariffe ACI.

Tutte le spese eccedenti tali limiti o non adeguatamente documentate concorrono alla formazione del reddito e non sono considerate esenti.

Il rimborso spese di trasferta all‘interno del comune sede di lavoro concorre di regola alla formazione del reddito, con l’unica eccezione per le spese di trasporto giustificate da documenti provenienti dal vettore e dettagliate analiticamente dal lavoratore con nota a piè di lista.

Esempi pratici

  • Un volontario sportivo residente a Milano si reca a Bergamo per una gara. Presenta una nota spese con i seguenti giustificativi: biglietto treno a/r 20 euro, pranzo 15 euro, cena 20 euro. Tali spese, essendo relative a trasferta fuori dal comune di residenza e debitamente documentate, possono essere integralmente rimborsate dal sodalizio sportivo senza concorrere alla formazione del reddito del volontario.
  • Un istruttore sportivo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolge la propria attività abituale a Roma. Viene inviato dalla società sportiva a Napoli per un evento di due giorni. La trasferta prevede: viaggio aereo a/r 150 euro, hotel 100 euro a notte, pasti per complessivi 80 euro. La società sportiva può rimborsare integralmente a piè di lista le spese di viaggio e alloggio (250 euro), mentre per i pasti può riconoscere un’indennità forfettaria di 61,98 euro (46,48 x 2 giorni x 2/3, avendo rimborsato sia vitto che alloggio). Le somme così corrisposte non concorrono alla formazione del reddito del collaboratore.

Conclusione

La riforma del lavoro sportivo ha ridisegnato la disciplina dei rimborsi spese di trasferta, differenziando nettamente il trattamento applicabile ai volontari rispetto a quello previsto per i lavoratori sportivi. Mentre per i primi è possibile il solo ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate relative a trasferte fuori dal comune di residenza, per i secondi trovano applicazione i criteri e i limiti di esenzione fiscale stabiliti in generale per i redditi da lavoro dipendente e assimilato. Risulta quindi fondamentale inquadrare correttamente le diverse figure che operano nell‘ambito sportivo dilettantistico, al fine di individuare la disciplina dei rimborsi spese applicabile e di gestire in modo fiscalmente corretto tali erogazioni.


Domande e Risposte

D: Un volontario sportivo può ricevere rimborsi forfettari per le trasferte?
R: No, per i volontari sportivi sono ammessi esclusivamente rimborsi a piè di lista per le spese effettivamente sostenute e documentate relative a trasferte fuori dal comune di residenza. I rimborsi forfettari snaturano il carattere volontaristico della prestazione.

D: Quali sono i limiti di esenzione fiscale delle indennità di trasferta per i lavoratori sportivi?
R: Per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori sportivi le indennità di trasferta per vitto e alloggio fino a 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 euro all‘estero, nonché i rimborsi a piè di lista per spese di viaggio e trasporto.

D: Come devono essere documentate le spese di trasferta per i volontari sportivi?
R: I volontari sportivi devono presentare una nota spese con l’indicazione di luogo, data e motivo della trasferta, allegando i relativi documenti giustificativi (ricevute, fatture, biglietti, scontrini). In alternativa, possono ricevere un‘indennità chilometrica per l‘utilizzo del proprio veicolo, quantificata in base alle tabelle ACI o ai parametri deliberati dal sodalizio sportivo. Il correttivo-bis, non ancora definitivo, dovrebbe prevedere anche la possibilità di autocertificazione per spese non superiori a 150 euro mensili.

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