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Ritenute d’acconto e reddito professionisti: cambia il criterio di imputazione

14 Gennaio, 2025

Il legislatore ha introdotto un meccanismo di imputazione dei compensi per i professionisti che mira a risolvere il problema del disallineamento tra il momento del pagamento e l’obbligo di operare la ritenuta. In termini pratici, chi subisce la trattenuta deve dichiarare il compenso nello stesso periodo d’imposta in cui il committente, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a operarla. L’articolo che segue fornisce una panoramica dettagliata di questa novità, mostrando anche alcuni esempi concreti e spiegando le conseguenze che ne derivano.

SCHEMA DI SINTESI

In sintesi
Norma Principale Modifica art. 54 comma 1 TUIR (DLgs. 192/2024) sul criterio di imputazione dei compensi professionali.
Principio Base Conferma del criterio di cassa per i redditi di lavoro autonomo.
Novità Principale Per compensi da sostituti d’imposta, imputazione al periodo in cui il sostituto ha l’obbligo di effettuare la ritenuta.
Esempio Pratico Bonifico del 30/12/anno X, accredito il 02/01/anno X+1.
Conseguenza per Professionista Dichiarazione del compenso nell’anno di emissione del bonifico da parte del committente.
Decorrenza Dal periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”.
Regime Transitorio Applicabile anche per anni precedenti se dichiarazioni conformi.
Eccezione Nessun cambiamento per pagamenti da privati (non sostituti d’imposta).

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LE BASI NORMATIVE E LA RAGIONE DELLA MODIFICA

La regola del principio di cassa resta alla base del calcolo del reddito professionale, così come stabilito dall’art. 54 comma 1 del TUIR e successivamente modificato dal DLgs. 192/2024. Questa innovazione interviene quando il compenso viene erogato da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta (società e altri professionisti). In passato, poteva crearsi uno scarto temporale tra l’anno di versamento della somma da parte del committente e quello in cui il professionista dichiarava effettivamente il reddito se, ad esempio, il bonifico o l’assegno emesso in favore del professionista veniva contabilizzato al 31/12 ma incassato dal professionista a gennaio dell’anno successivo.

Il recente nuovo quadro normativo risolve questo problema: l’imposizione fiscale e la ritenuta si concentrano entrambe nello stesso periodo d’imposta, garantendo coerenza anche ai fini del modello 770 e della Certificazione Unica.

L’OBBLIGO DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA E IL MOMENTO DEL PAGAMENTO

Secondo l’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, la ritenuta va operata “all’atto del pagamento”. Da parte di chi effettua il versamento, il momento rilevante è quello in cui la somma esce dal proprio patrimonio.

Se, per esempio, un ordine di bonifico viene eseguito il 30 dicembre di un determinato anno, ma il professionista riceve l’accredito a gennaio dell’anno successivo, il committente dovrà considerare la cifra nel periodo d’imposta che si chiude a dicembre, poiché in quello stesso anno sono stati effettivamente disposti i fondi.

L’IMPATTO PER IL PROFESSIONISTA

Per chi svolge attività professionale, la modifica prevede che il compenso entri nel reddito imponibile nell’anno in cui sorge, per il sostituto, l’obbligo di operare la ritenuta.

Riprendendo l’esempio di un ordine di bonifico avviato il 30 dicembre e accreditato il 2 gennaio dell’anno successivo, il professionista dovrà tassare quell’importo già nel periodo d’imposta che termina il 31 dicembre, in coerenza con la data di effettivo pagamento da parte del committente.

Si consideri un ulteriore scenario: se il cliente è un privato privo della qualifica di sostituto d’imposta e invia un bonifico il 31 dicembre, con accredito il 2 gennaio seguente, in questo caso il reddito rientra nel periodo in cui il professionista lo riceve effettivamente, senza subire variazioni rispetto al regime ordinario.

LA FASE TRANSITORIA E L’APPLICAZIONE RETROATTIVA

In virtù dell’art. 6 comma 1 e comma 3 del DLgs. 192/2024, questa regola decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, includendo quindi il 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La norma può essere applicata anche agli anni precedenti, purché le dichiarazioni presentate siano già conformi a questo principio e non siano stati emessi accertamenti divenuti definitivi. In tal modo, chi in passato avesse già impostato la dichiarazione in linea con la novità, non dovrà modificarla.

CONSEGUENZE OPERATIVE PER I PROFESSIONISTI

La modifica risulta vantaggiosa in termini di chiarezza fiscale: si elimina il rischio di disallineamenti tra redditi dichiarati e dati contenuti nella Certificazione Unica e nel modello 770.

I professionisti dovranno semplicemente fare attenzione alla data in cui il cliente, con funzione di sostituto, effettua il pagamento, poiché da quel momento scaturisce l’obbligo di imputare il compenso al relativo anno.

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