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Rottamazione-quater: l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui termini di pagamento e la tempestività dei versamenti

13 Marzo, 2024

La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), rappresenta un’opportunità per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco, beneficiando di una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Tuttavia, le diverse modifiche normative intervenute successivamente hanno generato incertezza tra i contribuenti riguardo alle scadenze e alla tempestività dei versamenti. In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 68 del 12 marzo 2024, ha fornito importanti chiarimenti, offrendo un quadro più preciso delle regole da seguire per aderire correttamente alla Rottamazione-quater.

Le novità introdotte dal DL 145/2023 e dal DL 215/2023

La disciplina originaria della Rottamazione-quater prevedeva scadenze precise per il pagamento delle rate, ma due interventi legislativi hanno modificato il quadro normativo. Il primo è il DL 145/2023, convertito dalla L. 191/2023, che ha disposto una proroga per i versamenti in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, considerandoli tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Il secondo intervento è rappresentato dal DL 215/2023, convertito dalla L. 18/2024 (DL Milleproroghe), che ha introdotto una nuova proroga. L’art. 3-bis del decreto ha previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione agevolata, a condizione che il debitore effettui l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Per tale scadenza sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024. In sostanza, il legislatore ha concesso ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti, evitando che eventuali ritardi o omissioni nel versamento delle rate comportassero automaticamente la decadenza dalla Rottamazione-quater.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 68/2024

Con la Risposta n. 68 del 12 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione favorevole ai contribuenti riguardo alla tempestività dei versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023 può considerarsi “tempestivo”, anche se intervenuto prima delle proroghe introdotte dal DL 145/2023 e dal DL 215/2023.

Questa interpretazione risponde all’esigenza di garantire parità di trattamento tra i contribuenti che hanno effettuato i versamenti prima delle proroghe e coloro che, pur essendo decaduti dal piano di rateazione per non aver versato le rate, hanno beneficiato delle norme di differimento. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio equo e ragionevole, evitando di penalizzare i contribuenti che hanno dimostrato diligenza nei pagamenti.

Per quanto riguarda la corretta imputazione delle somme versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che si tratta di una questione di natura gestionale e non interpretativa. Pertanto, i contribuenti che hanno dubbi sulla corretta allocazione dei pagamenti effettuati dovranno rivolgersi al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere indicazioni precise sulla gestione del proprio piano di rateizzazione.

Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici.

Esempio #1

La società Alfa ha aderito alla Rottamazione-quater e ha effettuato il versamento della prima rata il 10 novembre 2023, prima delle proroghe introdotte dal DL 145/2023 e dal DL 215/2023. Il pagamento può considerarsi tempestivo?
Sì, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 68/2024, il versamento effettuato dalla società Alfa il 10 novembre 2023 può considerarsi tempestivo, anche se intervenuto prima delle proroghe. L’Agenzia ha adottato un’interpretazione favorevole ai contribuenti, evitando disparità di trattamento tra chi ha pagato prima delle modifiche normative e chi ha beneficiato delle proroghe.

Esempio #2

Il signor Rossi ha aderito alla Rottamazione-quater e deve versare le rate dovute per il 2023 e la rata in scadenza il 28 febbraio 2024. A causa di difficoltà economiche, non riesce a rispettare le scadenze originarie. Può evitare l’inefficacia della definizione agevolata?
Sì, grazie alla proroga introdotta dal DL 215/2023 (DL Milleproroghe), il signor Rossi può evitare l’inefficacia della definizione agevolata anche in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nel 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024. Tuttavia, per non perdere i benefici della Rottamazione-quater, dovrà effettuare l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Per tale scadenza sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

Esempio #3

La società Beta ha aderito alla Rottamazione-quater e ha versato regolarmente le rate dovute fino a febbraio 2024. Tuttavia, ha dubbi sulla corretta imputazione di alcuni pagamenti effettuati. Come può ottenere chiarimenti?
Per ottenere chiarimenti sulla corretta allocazione dei pagamenti effettuati, la società Beta dovrà rivolgersi al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha specificato che si tratta di una questione di natura gestionale e non interpretativa, che richiede un confronto diretto con gli uffici preposti alla gestione dei piani di rateizzazione.


Domande e risposte

In cosa consiste la Rottamazione-quater e quali sono i suoi vantaggi per i contribuenti?
La Rottamazione-quater è una misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Aderendo alla Rottamazione-quater, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco, beneficiando di una riduzione delle somme dovute e di un piano di rateizzazione più favorevole rispetto alle condizioni ordinarie. In particolare, la Rottamazione-quater prevede l’annullamento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle spese di notifica, consentendo ai contribuenti di pagare solo il capitale, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio di riscossione.

Quali sono le scadenze da rispettare per aderire alla Rottamazione-quater e come sono state modificate dalle recenti norme?
Originariamente, la disciplina della Rottamazione-quater prevedeva scadenze precise per il pagamento delle rate. Tuttavia, il DL 145/2023 ha disposto una proroga per i versamenti in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, considerandoli tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Successivamente, il DL 215/2023 (DL Milleproroghe) ha introdotto un’ulteriore proroga, stabilendo che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nel 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione agevolata, purché il debitore effettui l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

Qual è il significato della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 68 del 12 marzo 2024?
Nella Risposta n. 68/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023 può considerarsi “tempestivo”, anche se intervenuto prima delle proroghe introdotte dal DL 145/2023 e dal DL 215/2023. Questa interpretazione mira a garantire parità di trattamento tra i contribuenti che hanno effettuato i versamenti prima delle proroghe e coloro che hanno beneficiato delle norme di differimento. L’Agenzia ha adottato un approccio equo e ragionevole, evitando di penalizzare i contribuenti diligenti nei pagamenti.

Come devono comportarsi i contribuenti che hanno dubbi sulla corretta imputazione delle somme versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli?
I contribuenti che hanno dubbi sulla corretta allocazione dei pagamenti effettuati dovranno rivolgersi al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere indicazioni precise sulla gestione del proprio piano di rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha specificato che si tratta di una questione di natura gestionale e non interpretativa, che richiede un confronto diretto con gli uffici preposti.

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