Con l’ultima modifica normativa, i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater hanno ora la possibilità di essere riammessi al beneficio, accedendo a un nuovo piano di pagamento che sostituisce integralmente quello precedente. Il provvedimento, introdotto con la conversione del Decreto Milleproroghe, consente di dilazionare il debito residuo fino al 2027, garantendo il mantenimento dell’agevolazione fiscale che prevede l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.
Chi può accedere alla riammissione e quali debiti sono inclusi
La possibilità di riammissione è riservata ai contribuenti che, per qualunque motivo, non sono riusciti a rispettare le scadenze del piano di pagamento della rottamazione quater al 31 dicembre 2024, decadendo quindi dal beneficio della definizione agevolata.
L’adesione alla nuova rateizzazione riguarda l’intero debito residuo, ovvero l’importo che sarebbe stato ancora dovuto al momento della decadenza, al netto delle somme già versate.
E’ opportuno precisare che non è necessario per i soggetti già decaduti al 31 dicembre scorso il versamento della prossima rata in scadenza del 28 febbraio per poter essere riammessi alla rottamazione quater.
Quali debiti possono essere inclusi?
Sono ammessi alla nuova rateizzazione i debiti inseriti originariamente nella domanda di adesione alla rottamazione quater, relativi a carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Tra questi rientrano:
- imposte non versate (IRPEF, IRES, IVA);
- contributi previdenziali e assistenziali non pagati;
- multe stradali e altre sanzioni amministrative (con esclusione delle sanzioni accessorie);
- tributi locali come IMU, TARI e TASI, se affidati agli agenti della riscossione.
Come richiedere la riammissione e termini per la domanda
I contribuenti interessati devono presentare una specifica istanza di riammissione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), che sarà disponibile entro 20 giorni dall’entrata in vigore della norma.
L’istanza dovrà contenere l’elenco delle cartelle per cui si chiede la riammissione e l’impegno a rispettare il nuovo piano di pagamento.
La scadenza per presentare la richiesta è fine aprile 2025, e l’accoglimento comporta l’automatica sostituzione del vecchio piano di pagamento con quello aggiornato.
Il nuovo piano di pagamento e il calendario delle rate
A differenza del piano originario, il nuovo schema prevede una ripartizione del debito residuo in un massimo di 10 rate con la seguente cadenza:
- Prima e seconda rata: con scadenza fissata a luglio e novembre 2025;
- Rate successive: pagamenti distribuiti nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre per gli anni 2026 e 2027.
L’importo delle rate sarà calcolato in base al debito ancora dovuto, senza l’applicazione di sanzioni e interessi di mora, ma con la necessità di rispettare rigorosamente il nuovo calendario.
Immaginiamo il caso di Luca, un contribuente che aveva aderito alla rottamazione quater per un debito iniziale di 15.000 euro, suddiviso in 18 rate fino al 2027. Tuttavia, a causa di difficoltà economiche, ha interrotto i pagamenti dopo aver versato 4.000 euro, decadendo dal beneficio. Con la riammissione, il suo nuovo piano di pagamento verrà calcolato sui restanti 11.000 euro e ripartito nei nuovi termini previsti dal calendario aggiornato.
Effetti fiscali della riammissione e vantaggi per il contribuente
L’ammissione al nuovo piano di pagamento offre vantaggi significativi rispetto alla riscossione ordinaria:
- Conservazione dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, che, in caso di decadenza definitiva, sarebbero stati interamente dovuti.
- Dilazione del pagamento senza ulteriori penalizzazioni, permettendo una gestione più sostenibile del debito.
- Sospensione delle procedure esecutive, a condizione che il contribuente rispetti le nuove scadenze di pagamento.
Se il contribuente non paga puntualmente una rata del nuovo piano, decade definitivamente dalla definizione agevolata e l’intero debito residuo sarà riscosso con le normali procedure, comprensive di sanzioni, interessi e possibili azioni esecutive come fermi amministrativi o pignoramenti.
In sintesi
IN SINTESI Chi può essere riammesso alla rottamazione quater? I contribuenti che non sono riusciti a rispettare le scadenze del piano di pagamento precedente e sono decaduti dal beneficio della definizione agevolata. Quali debiti possono essere inclusi nella nuova rateizzazione? Sono ammessi i debiti originariamente inseriti nella domanda di adesione alla rottamazione quater, relativi a carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Tra questi rientrano imposte non versate (IRPEF, IRES, IVA), contributi previdenziali e assistenziali, multe stradali (escluse sanzioni accessorie) e tributi locali come IMU, TARI e TASI. Come si può richiedere la riammissione? La domanda va presentata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro fine aprile 2025, specificando le cartelle incluse e l’impegno a rispettare il nuovo piano di pagamento. Quali sono le nuove modalità di pagamento? Il debito residuo verrà ripartito in un massimo di 10 rate con scadenze a luglio e novembre 2025, poi a febbraio, maggio, luglio e novembre negli anni 2026 e 2027. Le somme saranno calcolate senza sanzioni e interessi di mora. Quali sono i vantaggi della riammissione? Si mantiene l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, si ottiene una dilazione senza penalizzazioni aggiuntive e si sospendono eventuali procedure esecutive, a patto di rispettare le nuove scadenze. Cosa succede in caso di mancato pagamento? Se il contribuente non rispetta il nuovo piano, decade definitivamente dalla definizione agevolata e il debito sarà riscosso con le normali procedure, comprese sanzioni, interessi e possibili azioni esecutive. |