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Sanzioni per i committenti che non richiedono il DURC di Conguità solo per opere superiori a 150 mila euro

11 Marzo, 2024

 

Il settore delle costruzioni e dei lavori pubblici e privati riveste un ruolo cruciale nell’economia italiana, ma non è esente da criticità, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori e il contrasto all’irregolarità nei cantieri. In questo contesto, il decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021, noto anche come decreto PNRR introduce importanti novità in materia di congruità della manodopera, stabilendo obblighi e sanzioni per i committenti.

L’obiettivo principale del decreto è quello di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e di promuovere la legalità e la trasparenza nel settore delle costruzioni. Le nuove disposizioni mirano a contrastare fenomeni come il lavoro irregolare, il dumping contrattuale e lo sfruttamento dei lavoratori, che hanno un impatto negativo non solo sulle condizioni di lavoro, ma anche sulla qualità delle opere realizzate e sulla concorrenza leale tra le imprese.

Premesso ciò, il nuovo decreto Pnrr (D.l.n. 19/2024, articolo 29) interviene sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei cantieri, introducendo per la prima volta un sistema sanzionatorio. Tuttavia, le soglie oltre le quali scattano le sanzioni variano a seconda della tipologia di lavori: 150mila euro per i lavori pubblici e 500mila euro per quelli privati. Questa differenziazione rischia di creare confusione nell’applicazione della norma e di indebolire il principio di congruità, che dovrebbe essere garantito per tutti i lavori, indipendentemente dal loro valore.

Sanzioni per i committenti inadempienti

Il decreto stabilisce che, per i lavori pubblici sopra i 150mila euro e per quelli privati sopra i 500mila euro, i committenti sono tenuti a richiedere il Durc di congruità prima di effettuare l’ultimo pagamento. In caso di inadempienza, il responsabile del progetto potrà procedere al pagamento del saldo finale solo dopo la regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori. Inoltre, l’irregolarità sarà comunicata all’Anac e avrà un impatto negativo sulla valutazione della performance del Rup (Responsabile Unico del Procedimento).

Esempio 1: In un appalto pubblico del valore di 200mila euro, il committente dovrà richiedere il Durc di congruità prima di effettuare l’ultimo pagamento, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto Pnrr.

Un passo avanti nella tutela dei lavoratori, ma con alcuni limiti

L’introduzione di sanzioni per i committenti inadempienti rappresenta un progresso nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella lotta al lavoro irregolare nei cantieri. Tuttavia, la soglia di 500mila euro per i lavori privati rischia di escludere una parte significativa degli appalti, lasciando scoperta una fetta di lavoratori. Inoltre, la differenziazione delle soglie tra lavori pubblici e privati potrebbe generare disparità di trattamento e rendere più complessa l’applicazione della norma.

Esempio 2: Per un appalto privato di 80mila euro, il committente sarà tenuto a richiedere il Durc di congruità, ma in caso di inadempienza non subirà le sanzioni del decreto, poiché l’importo è inferiore alla soglia dei 500mila euro.

Le contraddizioni del decreto PNRR (D.l.n. 19/2024)

Facendo un passo indietro, la novità riguarda il Durc di congruità, il sistema che parte da un accordo tra le parti sociali sottoscritto a settembre del 2020. Per contrastare l’irregolarità nei cantieri e il dumping contrattuale, è nato un meccanismo di verifica parte dei principi di congruità differenziati per categoria di lavori, parametrandoli al valore delle opere.

Se in teoria questa norma nasce per rafforzare il Durc di congruità, nella pratica rischia di creare confusione nel settore, perché attiva una doppia soglia tra sanzioni e obblighi. La verifica di congruità, cioè, resta obbligatoria per tutti gli appalti pubblici e per quelli privati sopra i 70mila, ma la sanzione del decreto Pnrr ci sarà soltanto sopra i 150mila euro nel pubblico e sopra i 500mila euro nel privato.

Sotto questi limiti, di fatto, i committenti non sono sanzionati.


Domande e risposte

D: Le sanzioni per i committenti inadempienti si applicano a tutti i lavori pubblici?
R: No, le sanzioni si applicano solo ai lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro. Al di sotto di questa soglia, pur restando l’obbligo di richiedere il Durc di congruità, non sono previste sanzioni specifiche.

D: Qual è la soglia oltre la quale scattano le sanzioni per i committenti privati?
R: Per i lavori privati, le sanzioni si applicano solo agli appalti di importo superiore a 500mila euro. Tuttavia, l’obbligo di richiedere il Durc di congruità resta valido per tutti i lavori privati sopra i 70mila euro.

D: Quali sono le conseguenze per un committente pubblico che non richiede il Durc di congruità per un appalto di 180mila euro?
R: In questo caso, il committente sarà soggetto alle sanzioni previste dal decreto Pnrr. Il pagamento del saldo finale potrà avvenire solo dopo la regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, e l’inadempienza sarà comunicata all’Anac, influenzando negativamente la valutazione della performance del Rup.

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