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Sanzioni polizze catastrofali: primi chiarimenti del Mimit

16 Aprile, 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente aggiornato le FAQ relative all’obbligo assicurativo per le imprese contro i danni derivanti da eventi catastrofali, chiarendo il regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento. Le nuove indicazioni ministeriali delineano un quadro operativo più definito, pur lasciando spazi di incertezza su alcuni aspetti applicativi della disciplina.

Il meccanismo sanzionatorio nella legge di bilancio

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto, al comma 102 dell’articolo 1, una disposizione secondo cui “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

La formulazione normativa, caratterizzata da una certa genericità, ha sollevato numerosi interrogativi interpretativi in merito alla concreta operatività delle conseguenze sanzionatorie. In particolare, il testo legislativo non chiarisce quali siano le specifiche agevolazioni il cui accesso risulterebbe limitato o precluso alle imprese inadempienti, né definisce se l’inadempimento comporti l’esclusione totale dai benefici o solamente una fruizione ridotta.

Il carattere non autoapplicativo della sanzione

I recenti chiarimenti forniti dal MIMIT muovono dalla constatazione che la disciplina sanzionatoria, così come delineata dal legislatore, non possiede carattere autoapplicativo. Il comma 102, infatti, limitandosi a stabilire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti concreti di tale valutazione nell’ambito dei procedimenti di concessione di benefici pubblici.

In questo contesto, il Ministero ha precisato che spetta alla singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39“.

Le competenze amministrative per l’attuazione

L’impostazione interpretativa adottata dal MIMIT conduce a una frammentazione delle competenze attuative: ciascun Ministero e, più in generale, ciascuna amministrazione erogatrice di benefici economici è chiamata a emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca le specifiche conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare.

Questo decentramento applicativo dovrà coordinarsi con i nuovi termini per l’adempimento dell’obbligo assicurativo fissati dall’art. 1 del DL 39/2025, che stabilisce scadenze differenziate in relazione alle dimensioni dell’impresa:

  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese;
  • 31 marzo 2025 (già decorso) per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno 2025.

Il MIMIT non ha specificato quale, tra questi termini, debba considerarsi rilevante per l’adozione dei provvedimenti attuativi da parte delle Amministrazioni. Una lettura sistematica della disciplina suggerirebbe l’adozione del termine più prossimo, in coerenza con l’esigenza di assicurare certezza nei rapporti giuridici tra amministrazioni e imprese.

L’orientamento del MIMIT sulle proprie misure di sostegno

Con specifico riferimento alle misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha anticipato il proprio orientamento, dichiarando l’intenzione di “tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti“.

Tale indirizzo interpretativo, particolarmente rigoroso, dovrà trovare formale recepimento nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo gestito dal MIMIT. Il Ministero ha inoltre precisato che l’esclusione dalle agevolazioni riguarderà le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge di Bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa della specifica misura di agevolazione.

La non retroattività delle disposizioni sanzionatorie

Un ulteriore chiarimento di particolare rilevanza riguarda l’efficacia temporale della disciplina sanzionatoria. Il MIMIT ha espressamente confermato che la disposizione di cui all’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 non ha efficacia retroattiva e, conseguentemente, non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL 39/2025.

La valutazione in merito all’accesso a benefici economici pubblici, connessa alla mancata stipula della polizza assicurativa, opererà pertanto dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione contenuta nella legge di bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data eventualmente indicata nel provvedimento stesso.

Criticità interpretative residue

Nonostante i chiarimenti forniti dal Ministero, permangono alcune criticità interpretative nella disciplina delle sanzioni per la mancata stipula delle polizze catastrofali. In particolare, non risulta ancora definito con precisione il perimetro delle agevolazioni il cui accesso è limitato o precluso alle imprese prive di polizza e, conseguentemente, non è agevole identificare in modo esaustivo quali siano le Amministrazioni tenute ad adottare i provvedimenti attuativi.

L’interpretazione fornita dal MIMIT, inoltre, è potenzialmente generatrice di una considerevole eterogeneità di soluzioni e di conseguenze sanzionatorie per il mancato adempimento all’obbligo di stipula, diversificate in relazione a ciascuna Amministrazione coinvolta e a ciascuna tipologia di beneficio economico.

Tale frammentazione rischia di compromettere la coerenza sistematica dell’impianto sanzionatorio e di generare incertezze applicative per le imprese, chiamate a confrontarsi con un quadro normativo articolato e potenzialmente differenziato in relazione ai diversi settori di intervento pubblico.

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