Scioglimento Anticipato del Trust: Possibilità e Condizioni per il Disponente
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Scioglimento Anticipato del Trust: Possibilità e Condizioni per il Disponente

Pubblicato il9 Gennaio 2025 di Sabatino Pizzano

L'istituto del trust, pur non essendo originario del sistema giuridico italiano, è stato introdotto nel nostro ordinamento grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Questa convenzione ha permesso l'applicazione del trust in Italia, sebbene con alcune peculiarità. Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità per il disponente di richiedere lo scioglimento anticipato del trust e rientrare in possesso dei beni conferiti.

Il Trust in Italia

È importante sottolineare che, nonostante sia riconosciuto in Italia, il trust non è direttamente regolato dalla legge italiana. La sua applicazione richiede un'attenta analisi della legge applicabile scelta e della Convenzione dell'Aja. Il trust è un rapporto giuridico istituito da una persona, il disponente (settlor), mediante un atto tra vivi o mortis causa. Si tratta di un'operazione unilaterale con la quale il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un altro soggetto, chiamato trustee. Il trustee, a sua volta, gode di tutti i diritti che il disponente aveva su quei beni e li amministra come se ne fosse il proprietario, per uno specifico scopo lecito e a beneficio di uno o più soggetti.   

In un trust sono coinvolti tre elementi soggettivi: il disponente, il trustee e il beneficiario. È possibile che il disponente assuma anche il ruolo di trustee o di beneficiario. Esistono anche trust volti a raggiungere uno scopo specifico, ad esempio di pubblico interesse, in cui manca la figura del beneficiario.   

La Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata dall'Italia con la Legge n. 364/89, esclude dal proprio ambito di applicazione le questioni relative all'atto di trasferimento dei beni al trustee. Queste rimangono disciplinate dalle norme previste dalla legge italiana, il che evidenzia la complessità dell'applicazione del trust in Italia.   

Per quanto riguarda la legge applicabile al trust, il disponente può generalmente scegliere la legge che preferisce tra quelle degli Stati che ammettono il trust. Tuttavia, se la legge scelta non prevede l'istituzione del trust o la categoria specifica di trust in questione, tale scelta non sarà valida e si applicherà la legge con la quale il trust ha i legami più stretti. In assenza di una scelta esplicita, la legge applicabile sarà determinata in base ai criteri previsti dall'articolo 7 della Convenzione dell'Aja. Per una migliore armonizzazione, è consigliabile scegliere la legge di un Paese che abbia aderito alla Convenzione dell'Aja.   

È importante ricordare che il fatto che il disponente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.   

Trust Revocabile Vs  Irrevocabile

Di norma, quando un trust è stato validamente istituito e risulti “irrevocabile”, il disponente (settlor) non può più decidere unilateralmente di porvi fine o rientrare in possesso dei beni, a meno che ciò non sia stato espressamente previsto dall’atto istitutivo o ammesso dalla legge regolatrice del trust:

In un trust irrevocabile, il disponente cede la titolarità legale dei beni al trustee, limitandosi – eventualmente – a mantenere alcune prerogative di controllo o poteri di indirizzo (se consentiti dalla legge regolatrice e dall’atto istitutivo). Se il disponente ha conservato una posizione di beneficiario di riserva (ad esempio, un “reversionary interest”) o altre facoltà in base all’atto istitutivo, potrebbe esercitare tali poteri per ottenere, in determinati casi, il ritorno dei beni o i loro frutti, ma non potrà revocare il trust su sua esclusiva iniziativa in contrasto con le clausole del trust.

La legge straniera scelta come legge regolatrice del trust (ai sensi della Convenzione de L’Aja) può contenere norme che ammettano la risoluzione del trust anche su richiesta del disponente, purché ricorrano determinate condizioni (ad esempio, il consenso unanime di tutti i beneficiari capaci). Tuttavia, se il trust è stato definito “irrevocabile” e non sono previste espressamente clausole di recesso o restituzione, tale rientro del disponente nella piena proprietà dei beni risulta, in linea di principio, escluso.

Revoca del Trust da parte del Disponente

Lo scioglimento anticipato del trust può avvenire per iniziativa unilaterale del disponente, che può revocarlo. Tuttavia, la possibilità di revoca dipende dalla legge regolatrice del trust e dalle clausole previste nell'atto istitutivo. In generale, un trust non è revocabile a meno che il disponente non si sia riservato tale potere nell'atto istitutivo.   

È fondamentale sottolineare che l'inserimento di una clausola di revocabilità può avere importanti implicazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate potrebbe infatti considerare il trust revocabile come un mero mandato conferito dal disponente al trustee, disconoscendone gli effetti e sottoponendolo alla normativa fiscale italiana. Per questo motivo, i trust revocabili sono poco frequenti.

Scioglimento Anticipato del Trust

Oltre alla revoca da parte del disponente, lo scioglimento anticipato del trust può avvenire per diverse altre ragioni:

Cause legate allo scopo del trust:

Cause legate ai soggetti coinvolti:

Altre cause:  

Conseguenze dello Scioglimento Anticipato

In caso di scioglimento anticipato del trust, i beni conferiti possono tornare al disponente o essere distribuiti ai beneficiari secondo quanto previsto nell'atto istitutivo. Nel caso di un "resulting trust", in cui i beni tornano al disponente, questi riceverà non necessariamente i beni originariamente trasferiti, ma il patrimonio attuale del trust, così come modificato dalla gestione del trustee. 

Lo scioglimento anticipato del trust può avere anche conseguenze fiscali.  Il fisco potrebbe tassare lo scioglimento del trust non come un atto che ripristina la situazione patrimoniale precedente, ma come un nuovo atto dispositivo, ad esempio una contro-donazione. Inoltre, una rinuncia irrevocabile da parte del beneficiario può portare ad un "resulting trust" automatico con le relative conseguenze fiscali.   

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