La recente riforma fiscale ha introdotto significative modifiche nel panorama delle operazioni straordinarie d’impresa, con particolare riferimento alla disciplina della scissione mediante scorporo. Il decreto legislativo di riforma di IRPEF e IRES ha delineato un quadro normativo che esclude esplicitamente la legittimazione delle scissioni mediante scorporo con beneficiarie preesistenti, concentrandosi esclusivamente sulle operazioni previste dall’articolo 2506 del codice civile nella sua interpretazione letterale.
L’evoluzione normativa e le interpretazioni
Il dibattito sulla legittimità delle operazioni di scissione mediante scorporo ha radici profonde nel diritto societario italiano. La questione centrale ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 2506 del codice civile, che nella sua formulazione letterale ammette la scissione parziale mediante scorporo solamente a favore di società beneficiarie di nuova costituzione.
Nonostante il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 209/2023, avesse aperto alla possibilità di effettuare tali operazioni anche nei confronti di beneficiarie preesistenti, il legislatore ha scelto una strada più conservativa.
Il regime fiscale delle operazioni di scorporo
La nuova normativa mantiene il principio fondamentale della neutralità fiscale per le operazioni di scissione mediante scorporo, preservando la continuità dei valori fiscali come previsto dall’articolo 173 del TUIR. Nel caso specifico dello scorporo di beni che costituiscono un’azienda, si applicano le disposizioni dell’articolo 176, comma 4 del TUIR, con importanti implicazioni sulla determinazione del periodo di possesso delle partecipazioni e sulla loro iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie.
Trattamento delle partecipazioni PEX
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il trattamento delle partecipazioni con requisiti PEX. In questo caso, la normativa prevede una disciplina specifica: la partecipazione ricevuta dalla società scissa viene iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e mantiene il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo.
Rimane tuttavia da chiarire il criterio da applicare quando si tratta di partecipazioni caratterizzate da diversi holding period.
Aspetti patrimoniali e posizioni fiscali soggettive
La riforma ha introdotto importanti precisazioni sulla stratificazione fiscale del patrimonio netto. La società scissa mantiene inalterata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto, mentre l’incremento patrimoniale registrato dalla beneficiaria viene qualificato fiscalmente come capitale o riserve di capitale.
Una novità significativa riguarda l’esclusione dei crediti d’imposta non agevolativi e delle eccedenze compensabili dal novero delle posizioni fiscali soggettive da ripartire proporzionalmente.
Operazioni transfrontaliere e decorrenza
Per quanto concerne le operazioni internazionali, la normativa ha introdotto una disciplina specifica che prevede la non imponibilità dell’attribuzione alla società scissa non residente della partecipazione nella beneficiaria. Questa agevolazione è stata tuttavia circoscritta alle società scisse residenti in Paesi UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Le nuove disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. È prevista anche una retroattività condizionata: le norme possono applicarsi ai periodi d’imposta precedenti, ma solo se le relative dichiarazioni sono state redatte in conformità alle nuove disposizioni. Non sono previsti rimborsi per eventuali scissioni mediante scorporo che siano state precedentemente considerate realizzative dal punto di vista fiscale.