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Sconto in fattura integrale Superbonus, vale la data fattura e non la data di trasmissione allo SDI

14 Maggio, 2024

 

Nel complesso panorama del Superbonus, il trattamento fiscale delle spese sostenute mediante lo sconto sul corrispettivo ha generato numerosi dubbi e incertezze tra contribuenti e professionisti. L’Agenzia delle Entrate, con la tanto attesa Risposta n. 103 del 2024 e ritrattando completamente quanto informalmente affermato lo scorso dicembre, ha finalmente fatto chiarezza su un aspetto cruciale: in caso di sconto “integrale” sul corrispettivo, è la data indicata sulla fattura elettronica a determinare l’imputazione temporale della detrazione, indipendentemente dalla data di effettivo invio al Sistema di Interscambio (SDI). Questa precisazione assume particolare rilevanza alla luce delle diverse aliquote di detrazione applicabili nel corso degli anni.

L’articolo si propone di esaminare in profondità le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, analizzando i principi generali, le implicazioni pratiche e fornendo esempi concreti per una comprensione esaustiva della materia. Verranno inoltre affrontate le casistiche particolari, come le fatture scartate e successivamente rinviate allo SDI, e saranno fornite risposte alle domande più frequenti sull’argomento.

Come funziona lo sconto in fattura

Il fornitore può applicare uno sconto sul corrispettivo dovuto fino al 100% dell’importo. L’ammontare dello sconto, incrementato del 10%, diventa un credito d’imposta per il fornitore, da utilizzare secondo la tempistica del credito originario (4 rate annuali per le spese sostenute nel 2022 e 2023).

Il fornitore può anche applicare uno sconto parziale. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti.

Il Criterio di Cassa come Regola Generale

Secondo un principio consolidato in materia di recupero del patrimonio edilizio, le spese sostenute da persone fisiche, esercenti arti e professioni e enti non commerciali devono essere imputate seguendo il criterio di cassa. In altre parole, le spese si considerano sostenute nel momento in cui avviene l’effettivo pagamento, come ribadito dalle Circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Questo criterio generale trova applicazione nel caso di sconto “parziale” sul corrispettivo, dove la spesa è imputata alla data del pagamento della quota non coperta dallo sconto applicato al committente. Tuttavia, nel caso di sconto “integrale”, l’assenza di un pagamento effettivo rende necessario un approccio diverso per l’imputazione temporale della spesa.

La Data di Emissione della Fattura come Parametro per lo Sconto Integrale

In caso di sconto integrale sul corrispettivo, mancando un pagamento effettivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fattura elettronica da parte del fornitore. Questa precisazione, contenuta nelle Circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, ribadisce che “alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il provento” (Circolare n. 23/E/2022).

L’adozione della data di emissione della fattura come parametro per l’imputazione temporale della spesa in caso di sconto integrale rappresenta una deroga al criterio di cassa, giustificata dalla necessità di individuare un momento certo e documentato in assenza di un pagamento effettivo. Questa scelta garantisce certezza e uniformità nell’applicazione delle norme fiscali.

La Data di Emissione e l’Invio al Sistema di Interscambio (SDI)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise riguardo alla data di emissione della fattura elettronica. La fattura si intende emessa alla data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica. Tuttavia, affinché tale data sia considerata valida, è necessario che l’invio effettivo al Sistema di Interscambio (SDI) avvenga entro i termini previsti dalla legge, ossia entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilito dall’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633 del 1972.

Questa precisazione è di fondamentale importanza, poiché una fattura che non transita nel sistema di interscambio non ha validità giuridica e non può considerarsi emessa. Pertanto, la data riportata nel campo “Data” della fattura certifica il momento in cui la fattura può considerarsi effettivamente emessa solo se l’invio allo SDI avviene entro i termini di legge.

Esempi Pratici e Implicazioni Temporali

Per comprendere meglio le implicazioni pratiche di queste disposizioni, consideriamo alcuni esempi concreti.

Esempio #1: Fattura emessa il 31 dicembre 2023 e inviata allo SDI il 10 gennaio 2024.

In questo caso, nonostante l’invio della fattura avvenga nell’anno successivo, la spesa certificata dalla fattura è considerata sostenuta nel periodo d’imposta 2023. Di conseguenza, le percentuali di sconto applicabili sono quelle vigenti nel 2023. Questo esempio evidenzia come la data di emissione della fattura prevalga sull’effettiva data di invio allo SDI, purché quest’ultima rispetti i termini di legge.

Esempio #2: Fattura emessa il 15 dicembre 2023 e inviata allo SDI il 28 dicembre 2023.

Anche in questo caso, la spesa è imputata al periodo d’imposta 2023, poiché sia la data di emissione della fattura che l’invio allo SDI rientrano nello stesso anno. Questo esempio mostra come, rispettando i termini di legge per l’invio allo SDI, la data di emissione della fattura determini l’imputazione temporale della spesa.

Fatture Scartate e Successivamente Rinviate allo SDI

Un’altra casistica rilevante riguarda le fatture scartate dallo SDI e successivamente rinviate. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se una fattura viene scartata dallo SDI, ma viene rinviata entro cinque giorni con la stessa data e numero del documento originario, si considera comunque tempestivamente emessa (Circolare n. 13/E/2018).

Ad esempio, se una fattura emessa il 31 dicembre 2023 viene inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, scartata e successivamente rinviata l’14 gennaio 2024, la spesa rimane imputata al periodo d’imposta 2023. Questo perché il rinvio della fattura entro i cinque giorni dalla data di scarto consente di mantenere la validità della data di emissione originaria

Conclusione

La Risposta n. 103 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un chiarimento fondamentale in materia di sconto sul corrispettivo nel Superbonus. La precisazione che, in caso di sconto integrale, è la data di emissione della fattura elettronica a determinare l’imputazione temporale della spesa, indipendentemente dalla data di effettivo invio allo SDI, offre certezza e uniformità nell’applicazione delle norme fiscali.

È importante sottolineare che, in caso di sconto parziale, resta valido il criterio di cassa, con la spesa imputata alla data del pagamento della quota non coperta dallo sconto. Solo in caso di sconto integrale, la data di emissione della fattura diventa il parametro chiave per l’imputazione temporale della spesa.

Le fatture scartate dallo SDI rappresentano un’altra casistica da considerare attentamente. Se una fattura viene rinviata entro cinque giorni con la stessa data e numero del documento originario, si considera comunque tempestivamente emessa, mantenendo la validità della data di emissione originaria. Questo consente di preservare l’imputazione temporale della spesa, purché il rinvio avvenga entro i termini stabiliti.


Domande Frequenti

D: Cosa succede se una fattura elettronica non viene inviata allo SDI entro i termini di legge?

R: Se una fattura elettronica non viene inviata allo SDI entro i termini di legge (12 giorni dall’effettuazione dell’operazione), non può considerarsi emessa e la spesa non potrà essere imputata alla data riportata nella fattura. Sarà necessario emettere una nuova fattura con una data aggiornata e inviarla allo SDI nei termini corretti.

D: Come si determina il periodo d’imposta per la detrazione fiscale in caso di sconto integrale?

R: In caso di sconto integrale, il periodo d’imposta per la detrazione fiscale è determinato dalla data di emissione della fattura elettronica, non dalla data di pagamento, poiché non vi è un pagamento effettivo. La data riportata sulla fattura (se inviata allo SDI nei termini) determina il periodo d’imposta.

D: Quali sono le conseguenze se una fattura non transita nel sistema di interscambio (SDI)?

R: Una fattura che non transita nel sistema di interscambio (SDI) non ha validità giuridica e non può essere considerata emessa. Di conseguenza, la spesa non potrà essere imputata alla data riportata nella fattura e non sarà possibile beneficiare delle relative detrazioni fiscali.

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