La segnalazione in Centrale Rischi è un passaggio delicato che incide in modo profondo sulla capacità di un’impresa o di un singolo di ottenere finanziamenti. Se da un lato essa tutela l’integrità del sistema bancario, dall’altro può causare gravi disagi quando è ritenuta illegittima o effettuata senza un adeguato riscontro. In questo articolo, cercheremo di chiarire come la giurisprudenza italiana, grazie a una serie di sentenze significative, affronti il tema della responsabilità della banca e dell’ente segnalante, ponendo l’accento su come provare il danno in modo presuntivo. Approfondiremo i meccanismi di funzionamento della Centrale Rischi, il ruolo dei giudici nel valutare le prove e le possibili strategie per ottenere un risarcimento qualora la segnalazione risulti infondata.
Funzionamento della centrale rischi e la sua finalità
La Centrale Rischi, gestita dalla Banca d’Italia, rappresenta un sistema informativo attraverso cui banche e intermediari finanziari comunicano l’esposizione creditizia dei propri clienti. L’idea alla base è garantire una conoscenza ampia e condivisa del rischio che ciascun debitore può rappresentare. In particolare, la banca segnala la consistenza dei crediti in essere, l’eventuale presenza di sofferenze, i ritardi nei pagamenti, le garanzie prestate e ogni altro elemento utile a ricostruire il profilo di affidabilità del soggetto.
Questa forma di monitoraggio si fonda sul principio secondo cui una corretta circolazione delle informazioni riduce la concessione di crediti imprudenti, evitando che un cattivo pagatore acceda a nuovi prestiti con effetti negativi sull’intero sistema. Tuttavia, quando si procede con un’eccessiva rigidità oppure con poca attenzione ai dettagli oggettivi, il rischio è di segnalare qualcuno come insolvente o gravemente inadempiente anche in casi dove la situazione debitoria è sostenibile o momentaneamente ritardata da problemi contingenti.
Contenzioso: quando la segnalazione è ritenuta illegittima
Le controversie sorgono principalmente quando il debitore contesta la validità della segnalazione, sostenendo di aver subito un danno ingiusto. Il presupposto è che la banca o l’intermediario non abbiano valutato con precisione l’esposizione, magari trascurando circostanze che avrebbero evitato di riportare l’impresa o il privato in Centrale Rischi come cattivo pagatore. Se, ad esempio, una società sta attraversando una fase di ristrutturazione finanziaria, ma ha regolarmente presentato un piano di rientro accettato dalla banca, segnalare l’intera posizione come “sofferenza” può essere considerato eccessivo se non si è effettivamente verificata una situazione di inesigibilità o grave insolvenza.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che la banca è tenuta ad agire con criteri di diligenza professionale, evitando di procedere automaticamente alla segnalazione senza un’analisi concreta della condizione patrimoniale del debitore. In caso contrario, la segnalazione si traduce in un pregiudizio, tanto più marcato quanto maggiore è la rilevanza del soggetto segnalato all’interno del mercato del credito.
Riferimenti normativi e ruolo della corte di Cassazione
La materia ruota intorno ai principi di responsabilità civile (art. 2043 c.c.) e contrattuale (art. 1218 c.c.), oltre al concetto di buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni (art. 1375 c.c.). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 26972/2008, hanno posto un orientamento chiaro su come valutare l’illegittimità della segnalazione, evidenziando l’importanza di una analisi rigorosa dei fatti e sottolineando che il risarcimento può fondarsi anche su prove presuntive, ossia su indizi e elementi di fatto che rendano verosimile la lesione subita.
Sulla scia di questo indirizzo, si è affermato che l’illegittimità della segnalazione comporta, in via presuntiva, un danno per il soggetto, soprattutto quando le conseguenze di tale iscrizione ne ostacolano l’accesso al credito o ne deteriorano la reputazione verso altri intermediari. Naturalmente, non basta invocare una generica censura: occorre fornire un quadro concreto che dimostri l’assenza di validi motivi per la segnalazione o la mancanza di un’adeguata valutazione del rischio effettivo.
Prova presuntiva del danno
Uno dei nodi centrali del contenzioso è la questione probatoria. Il danneggiato, infatti, spesso non dispone di documenti che attestino in modo matematico la perdita subita. Per questo, la Cassazione ammette la possibilità di ricorrere a elementi presuntivi che consentano al giudice di ritenere dimostrato un danno anche in assenza di prove certe. Tale impostazione mira a bilanciare gli interessi: da un lato, la banca non deve essere scoraggiata dal riportare fedelmente le posizioni realmente critiche; dall’altro, il soggetto segnalato ha diritto a una tutela contro errori o valutazioni sommarie.
Un caso tipico di prova presuntiva si verifica quando un imprenditore riesce a mostrare che, dopo la segnalazione, ha incontrato serie difficoltà ad accedere a un nuovo finanziamento, oppure ha subito un peggioramento delle condizioni economiche proposte dagli istituti di credito. Anche se non c’è un documento che quantifichi con precisione la perdita, il giudice può dedurre la sussistenza del danno dal peggioramento delle condizioni di mercato o dall’adozione di nuove garanzie più onerose.
Alcuni esempi pratici di danno presuntivo
Per comprendere meglio la questione, si consideri un’azienda che aveva più linee di credito aperte con diverse banche e che, a causa di una segnalazione errata, si trova improvvisamente nella condizione di dover pagare tassi di interesse più elevati. Anche se non emergono prove scritte che la banca “A” abbia effettivamente deciso di alzare i tassi per colpa della segnalazione della banca “B”, è sufficiente mostrare la tempistica con cui si sono verificate le nuove condizioni sfavorevoli. Questo collegamento temporale può condurre il giudice ad ammettere la presenza di un nocumento derivante dalla segnalazione scorretta.
Un ulteriore esempio riguarda il professionista che, dopo essere stato segnalato in Centrale Rischi, non riesce a ottenere un mutuo per l’acquisto di un immobile destinato alla propria attività. Se la segnalazione è ingiustificata perché basata su un debito già saldato o in corso di ricontrattazione, è plausibile che il giudice valuti il suo rifiuto di mutuo come un effetto diretto dell’informazione fornita in modo impreciso.
Possibili azioni legali e la richiesta di risarcimento
Chi si ritiene danneggiato da una segnalazione illegittima può proporre un’azione giudiziaria nei confronti dell’ente segnalante, allegando prove della gravità e dell’infondatezza della comunicazione trasmessa alla Centrale Rischi. Nel corso del giudizio, il giudice valuta le risultanze istruttorie, la condotta dell’intermediario e l’eventuale volontà di quest’ultimo di rettificare l’informazione erronea. Se emerge che la segnalazione non era basata su fatti concreti o che la banca avrebbe potuto evitare di procedere con la segnalazione, può essere disposto un risarcimento in favore della parte lesa.
Il risarcimento può riguardare non solo le perdite economiche dirette (come la rinuncia a opportunità di finanziamento) ma anche aspetti di reputazione professionale, soprattutto se il soggetto esercita un’attività che dipende in modo rilevante dalla sua credibilità e solvibilità. L’entità della somma liquidata è valutata caso per caso, in base all’incidenza della segnalazione e alla rilevanza del danno subito.
Schema di sintesi
In pillole… | |
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Definizione Centrale Rischi | Sistema informativo gestito da Banca d’Italia per raccogliere informazioni sull’esposizione creditizia di famiglie e imprese |
Finalità Principali | – Migliorare valutazione del merito creditizio – Innalzare qualità del credito – Rafforzare stabilità sistema finanziario – Contenere sovra-indebitamento |
Modalità di Funzionamento | – Segnalazione mensile di crediti ≥ 30.000 € da banche e intermediari – Soglia ridotta a 250 € per crediti in sofferenza – Comunicazione posizione globale di rischio |
Soggetti Coinvolti | – Banche – Intermediari finanziari – Società di cartolarizzazione – Cassa depositi e prestiti |
Conseguenze di Segnalazione Illegittima | – Possibile risarcimento danni – Responsabilità contrattuale e extracontrattuale della banca – Necessità di provare concretamente il danno subito |
Tutele per il Soggetto Segnalato | – Diritto di accesso gratuito ai propri dati – Possibilità di contestare segnalazione – Ricorso a strumenti giudiziali e stragiudiziali |