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Semplificazione Certificazione Unica 2025 per forfettari ed ex minimi

7 Marzo, 2025

Dal 2025 cambia radicalmente il panorama degli obblighi certificativi per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio. Con l’entrata in vigore del Decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), i sostituti d’imposta non dovranno più rilasciare le Certificazioni Uniche ai percettori di compensi che adottano questi regimi fiscali agevolati. Questa novità, che interessa l’anno d’imposta 2024, rappresenta una significativa semplificazione amministrativa che ridisegna gli obblighi documentali tra professionisti. Tuttavia, permangono situazioni particolari che richiedono ancora l’emissione della CU, creando potenziale confusione tra gli operatori.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina della Certificazione Unica trova il suo fondamento nell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che regola gli obblighi dei sostituti d’imposta in materia di certificazione fiscale. In particolare, i commi 6-ter e seguenti stabiliscono l’obbligo di rilasciare un documento attestante le somme erogate, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i contributi previdenziali versati.

La recente innovazione legislativa è stata introdotta con il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (cosiddetto “Decreto Adempimenti”), che ha aggiunto il comma 6-septies all’articolo 4 del D.P.R. 322/1998. Questa disposizione prevede espressamente che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio sono esonerati dagli adempimenti certificativi precedentemente obbligatori.

In sostanza, la norma elimina due obblighi fondamentali:

  • la consegna della CU al percettore dei compensi (entro il 16 marzo dell’anno successivo);
  • la trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate.

Questa modifica si inserisce nel più ampio contesto di semplificazione degli adempimenti fiscali, riducendo gli oneri amministrativi per imprese e professionisti.

Le tempistiche per la trasmissione telematica

Prima di approfondire le novità specifiche per forfettari ed ex minimi, è utile ricordare le scadenze generali per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, che dal 2025 presentano alcune variazioni.

La regola generale prevede che le CU debbano essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (per il 2025, il termine slitta al 17 marzo poiché il 16 cade di domenica).

Tuttavia, esistono due importanti eccezioni:

  • Le certificazioni relative esclusivamente a redditi di lavoro autonomo abituale possono essere trasmesse entro il 31 marzo;
  • Le CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il 31 ottobre, in concomitanza con la scadenza del modello 770.

Questa differenziazione delle scadenze testimonia la volontà del legislatore di allineare gli adempimenti alle effettive necessità informative dell’amministrazione finanziaria, soprattutto in relazione alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

L’esonero per i compensi a forfettari e regime di vantaggio

Il fulcro della novità normativa è rappresentato dall’esonero introdotto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998. In base a questa disposizione, a partire dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta non devono più certificare i compensi erogati ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

Per comprendere meglio la portata della semplificazione, facciamo un esempio concreto: La società Alfa Srl ha corrisposto nel 2024 compensi per consulenza professionale all’avvocato Rossi, che opera in regime forfettario. Nel 2025, Alfa Srl non dovrà né consegnare la Certificazione Unica all’avvocato Rossi, né trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

È importante sottolineare che l’esonero riguarda esclusivamente i compensi erogati, mentre permangono alcune situazioni particolari che richiedono ancora la certificazione, come vedremo più avanti.

L’apparente contraddizione delle istruzioni alla CU 2025

Nonostante l’esonero introdotto dal Decreto Adempimenti, le istruzioni di compilazione della CU 2025 prevedono ancora dei codici specifici (25 e 26) per indicare somme erogate a soggetti in regime forfettario o di vantaggio. Questa apparente contraddizione ha generato confusione tra i professionisti.

Il nodo della questione viene sciolto dalla stessa formulazione delle istruzioni, che fa riferimento a “indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto” per le quali “non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. 322 del 1998“.

In sostanza, l’esonero dalla certificazione riguarda i compensi professionali ordinari, mentre rimane l’obbligo di certificare particolari tipologie di somme che non rientrano nella categoria dei compensi, come ad esempio le indennità. Un caso tipico potrebbe essere l’indennità di maternità erogata a una professionista in regime forfettario.

Facciamo un esempio per chiarire: L’ente previdenziale ha erogato nel 2024 un’indennità di maternità alla dottoressa Bianchi, commercialista in regime forfettario. In questo caso, l’ente dovrà rilasciare la Certificazione Unica nel 2025, utilizzando il codice 25 per indicare che si tratta di un’indennità non assoggettata a ritenuta corrisposta a un soggetto forfettario.

Il caso particolare dei forfettari datori di lavoro

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda i contribuenti forfettari che rivestono il ruolo di datori di lavoro. Il regime forfettario, infatti, prevede che il contribuente non sia sostituto d’imposta, ad eccezione del caso in cui assuma dipendenti.

In questa situazione, il forfettario diventa a tutti gli effetti sostituto d’imposta e, quindi, è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica ai propri dipendenti entro il 16 marzo e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

È utile ricordare che il regime forfettario decade nell’anno successivo se il costo del lavoro supera i 20.000 euro, come previsto dall’articolo 1, comma 54, lettera b) della Legge 190/2014. Questo aspetto è cruciale nella pianificazione fiscale del contribuente forfettario che intende assumere personale.

Ad esempio: L’architetto Verdi, in regime forfettario, ha assunto nel 2024 un collaboratore con un costo complessivo di 15.000 euro. Nel 2025 dovrà rilasciare la CU al dipendente e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo, pur mantenendo il proprio regime forfettario poiché non ha superato la soglia dei 20.000 euro.

I contribuenti in regime di vantaggio: una posizione particolare

I contribuenti che adottano ancora il regime di vantaggio (i cosiddetti “ex minimi”) meritano una trattazione separata, poiché la loro posizione differisce da quella dei forfettari sotto il profilo degli obblighi certificativi.

A differenza dei forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio sono sostituti d’imposta, anche se non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. Questo comporta che, se erogano compensi a soggetti per i quali è prevista la ritenuta d’acconto, devono rilasciare la relativa Certificazione Unica.

Ad esempio: Il dottor Neri, che applica il regime di vantaggio, nel 2024 ha pagato un compenso di 2.000 euro al proprio commercialista in regime ordinario, operando la ritenuta d’acconto. Nel 2025 dovrà rilasciare la CU al commercialista entro il 16 marzo e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.

Al contrario, se il contribuente in regime di vantaggio eroga compensi a un professionista che applica il regime forfettario o di vantaggio, non è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica, in virtù del nuovo comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998.

Il caso delle fatture emesse nel 2023 e pagate nel 2024

Consideriamo il seguente scenario pratico: un professionista in regime ordinario riceve una fattura cartacea da un contribuente forfetario datata 30 novembre 2023, ma la paga successivamente, il 15 gennaio 2024. Come deve comportarsi il professionista in regime ordinario riguardo alla Certificazione Unica?

La questione si complica poiché la fattura è stata emessa nel 2023 (quando vigeva ancora l’obbligo di certificazione), ma il pagamento è avvenuto nel 2024 (anno in cui l’obbligo è stato abolito).

L’elemento dirimente in questo caso è rappresentato dalla data di pagamento del compenso, che determina il periodo d’imposta di riferimento per l’emissione della Certificazione Unica. Poiché il compenso è stato corrisposto nel 2024 (anno in cui l’obbligo non sussiste più), si può ragionevolmente sostenere che il professionista in regime ordinario non sia tenuto a emettere la Certificazione Unica per tale compenso.

A supporto di questa interpretazione vi è anche un elemento tecnico: l’abrogazione del codice 24 nella Certificazione Unica 2025. Tale codice era specificamente destinato ai redditi di lavoro autonomo non soggetti a ritenuta corrisposti ai contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. La sua eliminazione rende di fatto impossibile certificare correttamente tali compensi, confermando l’interpretazione che esclude l’obbligo di certificazione.

In sintesi

IN SINTESI


Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Adempimenti per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio? A partire dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta non devono più rilasciare la Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. Questo significa che non è più necessario consegnare la CU al percettore né trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.


Qual è la base normativa di questa modifica? La riforma si basa sul Decreto Legislativo n. 1/2024, che ha introdotto il comma 6-septies all’articolo 4 del D.P.R. 322/1998, stabilendo l’esonero dall’obbligo certificativo per questi contribuenti.


Quali sono le nuove scadenze per la trasmissione telematica della CU dal 2025? Il termine ordinario resta il 16 marzo (spostato al 17 marzo nel 2025 perché il 16 cade di domenica). Tuttavia, per le CU relative a redditi di lavoro autonomo abituale, la scadenza è il 31 marzo, mentre per le CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili nella precompilata, il termine è il 31 ottobre.


L’esonero è totale o ci sono eccezioni? L’esonero riguarda solo i compensi professionali ordinari. Tuttavia, alcune somme, come le indennità (es. maternità), richiedono ancora la CU, secondo le istruzioni di compilazione del modello CU 2025.


Come devono comportarsi i forfettari che sono anche datori di lavoro? Se un contribuente in regime forfettario assume dipendenti, diventa sostituto d’imposta e deve rilasciare la CU ai dipendenti entro il 16 marzo e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, se il costo del lavoro supera i 20.000 euro, il contribuente perderà il regime forfettario dall’anno successivo.


I contribuenti in regime di vantaggio sono soggetti alle stesse regole dei forfettari? No, i contribuenti in regime di vantaggio sono sostituti d’imposta e devono rilasciare la CU se erogano compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Tuttavia, se i compensi sono destinati a soggetti in regime forfettario o di vantaggio, non è necessaria la CU.

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