Le recenti modifiche alle Regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) introducono importanti novità per i professionisti del settore. Tra le principali innovazioni emerge la possibilità di effettuare l’adeguata verifica della clientela a distanza e, soprattutto, la precisazione che non è necessario acquisire copia del documento d’identità del titolare effettivo. Il nuovo quadro normativo chiarisce inoltre la classificazione delle prestazioni professionali in base al loro rischio inerente, con alcune significative riclassificazioni rispetto al passato.
Riclassificazione delle prestazioni professionali per livello di rischio
Il CNDCEC ha recentemente rivisto la classificazione delle prestazioni professionali in base al loro rischio inerente di riciclaggio. Tra le modifiche più significative spicca lo spostamento dell'”Amministrazione di società” dalla categoria “abbastanza significativo” a quella “poco significativo”, evidenziando un approccio più calibrato nella valutazione dei rischi.
La nuova classificazione prevede che nella categoria “poco significativo” (con grado di intensità 2) rientrino ora le seguenti prestazioni:
- Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni e singoli beni (quando l’incarico deriva da nomina non giudiziale),
- Esclusivamente la consulenza in materia tributaria, mentre assistenza e rappresentanza sono state declassate a rischio “non significativo”,
- Consulenza contrattuale,
- Custodia e conservazione di beni e aziende (per incarichi di nomina non giudiziale),
- Valutazione di quote sociali, aziende, rami d’azienda, patrimoni e singoli beni (non rientranti in incarichi di CTP).
È interessante notare come questa rimodulazione risponda all’esigenza di proporzionare gli adempimenti antiriciclaggio all’effettivo rischio rappresentato dalle diverse tipologie di prestazioni professionali. Ad esempio, un commercialista che si limita a fornire consulenza tributaria senza gestire direttamente operazioni finanziarie del cliente avrà obblighi meno stringenti rispetto a chi si occupa di operazioni a più alto rischio.
Adeguata verifica a distanza: nuove modalità operative
Una delle novità più rilevanti introdotte dalle nuove Regole tecniche riguarda la possibilità di effettuare l’adeguata verifica ordinaria a distanza, senza la necessità della presenza fisica del cliente. Questa modalità, già prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2007, viene ora esplicitamente richiamata e regolamentata.
L’identificazione del cliente può considerarsi correttamente assolta anche senza incontro di persona quando:
- I dati identificativi provengono da atti pubblici, scritture private autenticate o certificati qualificati utilizzati per generare firme digitali associate a documenti informatici (come stabilito dall’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005).
- Il cliente possiede un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, secondo quanto previsto dall’articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione elettronica presente nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 910/2014.
- I dati identificativi risultano da dichiarazioni della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana (articolo 6 del D.Lgs. 153/1997).
- Il cliente è già stato identificato dal professionista in relazione a un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio specifico.
Questa semplificazione rappresenta un notevole vantaggio operativo. Pensiamo ad esempio a un professionista che debba assistere un cliente residente in un’altra città: potrà evitare trasferte o spostamenti del cliente, utilizzando strumenti digitali per completare correttamente l’adeguata verifica, purché rientri in una delle casistiche sopra descritte.
Titolare effettivo: chiarimenti sull’identificazione
Le nuove Regole tecniche hanno ampliato significativamente la sezione relativa al titolare effettivo (paragrafo 2.7), fornendo importanti precisazioni che semplificano l’operatività dei professionisti.
La novità più rilevante è che il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo. Questo non significa che venga meno l’obbligo di verifica dell’identità, ma che tale verifica può avvenire con modalità diverse dalla raccolta materiale di copia del documento. Resta infatti fermo l’obbligo, stabilito dall’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2007, di riscontrare la veridicità dei dati identificativi “solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze”.
In pratica, il professionista dovrà comunque raccogliere i dati identificativi del titolare effettivo, ma sarà obbligato a verificarli attraverso documenti solo in caso di elementi che generino perplessità sulla loro autenticità o coerenza.
Un altro punto fondamentale riguarda l’utilizzo del Registro dei titolari effettivi, che non può sostituire completamente gli adempimenti di adeguata verifica. Come specificato dall’articolo 21, comma 7 del D.Lgs. 231/2007, la consultazione dei pubblici registri rappresenta uno strumento di supporto e non un’alternativa agli obblighi previsti dalla normativa. Quando il professionista consulta il Registro, deve acquisire e conservare prova dell’iscrizione o un estratto del registro che documenti tale iscrizione, come previsto dal comma 7-bis dello stesso articolo.
Inoltre, permane l’obbligo di segnalare al Registro eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni sulla titolarità effettiva acquisite durante l’adeguata verifica e quelle presenti nel Registro stesso.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Queste modifiche hanno importanti ricadute operative per commercialisti, avvocati e altri professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio. La semplificazione relativa al documento d’identità del titolare effettivo, ad esempio, riduce significativamente gli oneri amministrativi, specialmente nei casi in cui l’identificazione del titolare effettivo riguardi soggetti con cui il professionista non ha contatti diretti.
Immaginiamo il caso di un commercialista che debba effettuare l’adeguata verifica per una società cliente: dovrà identificare i titolari effettivi, ma non sarà necessario raccogliere copia dei loro documenti d’identità. Sarà sufficiente annotare i dati identificativi e verificarli solo in presenza di elementi che generino dubbi.
Allo stesso modo, la possibilità di effettuare l’adeguata verifica a distanza rappresenta una notevole semplificazione, che si allinea con la crescente digitalizzazione delle professioni. Un avvocato, ad esempio, potrà identificare un nuovo cliente attraverso la sua identità digitale SPID di livello 2 o superiore, senza necessità di incontro fisico.
In sintesi
IN SINTESI Quali sono le principali novità introdotte dalle nuove Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC? Le modifiche più rilevanti includono la possibilità di effettuare l’adeguata verifica della clientela a distanza e la precisazione che non è necessario acquisire copia del documento d’identità del titolare effettivo. Inoltre, è stata aggiornata la classificazione delle prestazioni professionali in base al rischio di riciclaggio. Come è stata riclassificata la valutazione del rischio delle prestazioni professionali? Il CNDCEC ha riorganizzato le prestazioni professionali in categorie di rischio, con alcune significative riclassificazioni. Ad esempio, l’“Amministrazione di società” è stata declassata da “abbastanza significativo” a “poco significativo”. La consulenza tributaria, se svolta senza assistenza e rappresentanza, è stata anch’essa considerata a rischio inferiore. In che modo è stata semplificata l’adeguata verifica della clientela? Ora è possibile effettuare la verifica a distanza senza la presenza fisica del cliente, utilizzando documenti digitali qualificati, identità digitali certificate o informazioni già acquisite in rapporti precedenti. Questo riduce la necessità di incontri in presenza e facilita la gestione operativa da remoto. Quali sono le nuove indicazioni per l’identificazione del titolare effettivo? Il professionista non è più obbligato a raccogliere una copia del documento d’identità del titolare effettivo, ma deve comunque verificarne l’identità in caso di dubbi o incongruenze. Inoltre, il Registro dei titolari effettivi non sostituisce l’adeguata verifica, ma rappresenta solo uno strumento di supporto. Quali sono le implicazioni pratiche per i professionisti? Le nuove regole riducono gli oneri amministrativi, specialmente nei casi in cui il titolare effettivo non abbia contatti diretti con il professionista. La possibilità di verificare l’identità a distanza semplifica il lavoro di commercialisti e avvocati, allineandosi con la crescente digitalizzazione delle procedure professionali. |