info@studiopizzano.it

Società di comodo: nuovi coefficienti di calcolo dal 2024

7 Aprile, 2025

La riforma IRPEF-IRES introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 ha portato significative novità per le società di comodo, dimezzando i coefficienti utilizzati per determinare ricavi presunti e reddito minimo. Un cambiamento che alleggerisce la pressione fiscale su queste entità già a partire dal periodo d’imposta 2024 e che modifica sensibilmente le modalità di verifica dell’operatività aziendale.

Cosa sono le società di comodo

Le società di comodo, denominate anche “non operative”, sono entità giuridiche che formalmente esistono ma che non svolgono un’effettiva attività commerciale. L’ordinamento fiscale italiano, attraverso la legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e successive modifiche, ha introdotto una disciplina specifica per contrastare l’utilizzo di queste strutture societarie a fini meramente fiscali o elusivi.

Rientrano nell’ambito della normativa:

  • Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.);
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  • Società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Una società viene considerata “non operativa” in due casi principali: quando non supera il test di operatività o quando presenta perdite fiscali per cinque periodi d’imposta consecutivi (oppure per quattro periodi è in perdita e nel quinto non raggiunge il reddito minimo presunto).

Il test di operatività: come funziona

Il test di verifica dell’operatività rappresenta il principale strumento per stabilire se una società possa essere considerata “di comodo”. Questo esame consiste nel confrontare due valori:

  • I ricavi effettivi, calcolati come media dei valori risultanti dal Conto Economico dell’esercizio corrente e dei due precedenti (considerando ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi non straordinari);
  • I ricavi presunti, determinati applicando specifiche percentuali ad alcune voci patrimoniali, sempre sulla base della media del triennio.

Quando i ricavi effettivi superano quelli presunti, la società viene considerata operativa e applica il regime fiscale ordinario. In caso contrario, scatta la qualifica di “società di comodo” con conseguente applicazione del meccanismo del reddito minimo presunto.

I nuovi coefficienti per il calcolo dei ricavi presunti

La riforma ha dimezzato quasi tutte le percentuali da applicare alle voci patrimoniali per determinare i ricavi presunti. Ecco i nuovi coefficienti in vigore dal 2024:

Categoria di beni Coefficiente precedente Nuovo coefficiente
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari 2% 1%
Immobili (anche in leasing) 6% 3%
Immobili categoria A/10 5% 2,5%
Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti 4% 2%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti 1% 0,5%
Navi commerciali o da pesca (escluse unità da diporto) 6% 6% (invariato)
Altre immobilizzazioni 15% 15% (invariato)

Società di comodo

Questo cambio di percentuali rende più facile superare il test di operatività, riducendo il livello di ricavi presunti da raggiungere per evitare la qualifica di società di comodo.

Il reddito minimo presunto: i nuovi parametri

Anche per la determinazione del reddito minimo presunto, su cui calcolare le imposte in caso di società non operativa, sono state ridotte le percentuali applicabili:

Categoria di beni Coefficiente precedente Nuovo coefficiente
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari 1,5% 0,75%
Immobili (anche in leasing) 4,75% 2,38%
Immobili categoria A/10 4% 2%
Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti 3% 1,5%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti 0,9% 0,45%
Navi commerciali o da pesca (escluse unità da diporto) 4,75% 4,75% (invariato)
Altre immobilizzazioni 12% 12% (invariato)

Società di comodo

Caso pratico: l’impatto della riforma

Per comprendere meglio gli effetti della riforma, consideriamo il caso di una società immobiliare con i seguenti asset (valori medi del triennio):

  • Immobili per € 1.000.000;
  • Partecipazioni per € 200.000.

Prima della riforma:

  • Ricavi presunti: (€ 1.000.000 × 6%) + (€ 200.000 × 2%) = € 64.000;
  • Reddito minimo presunto: (€ 1.000.000 × 4,75%) + (€ 200.000 × 1,5%) = € 50.500.

Dopo la riforma:

  • Ricavi presunti: (€ 1.000.000 × 3%) + (€ 200.000 × 1%) = € 32.000;
  • Reddito minimo presunto: (€ 1.000.000 × 2,38%) + (€ 200.000 × 0,75%) = € 25.300.

La riduzione è sostanziale: i ricavi presunti diminuiscono del 50% e il reddito minimo presunto si riduce di circa il 50%. Questo si traduce in una minore probabilità di essere classificata come società di comodo e, qualora lo fosse, in un carico fiscale significativamente inferiore.

Ambito di applicazione temporale

Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, le modifiche sono già operative dal 2024.

Implicazioni fiscali e strategiche

Il dimezzamento dei coefficienti rappresenta un cambio di rotta significativo nella disciplina delle società di comodo, con ricadute importanti:

  • Minore rischio di essere considerate non operative per società con patrimoni immobiliari o finanziari;
  • Riduzione del carico fiscale minimo per le società che non superano il test di operatività;
  • Maggiore spazio per strategie di pianificazione fiscale legittime.

Il legislatore sembra così riconoscere che le precedenti soglie potevano risultare penalizzanti per società con elevati asset patrimoniali ma contenuti ricavi strutturali, come tipicamente accade nel settore immobiliare o finanziario.

Va ricordato che resta comunque necessario effettuare il test di operatività annualmente in sede di dichiarazione dei redditi, nell’apposito quadro previsto dai modelli ministeriali.

Articoli correlati