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Socio accomandatario e accomandante: le differenze nella SAS

29 Aprile, 2025

La società in accomandita semplice (SAS) rappresenta una forma societaria unica nel panorama delle società di persone. La sua peculiarità risiede nella coesistenza di due categorie di soci con responsabilità, poteri e ruoli nettamente distinti: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Questa divisione crea un modello ibrido di autonomia patrimoniale che distingue la SAS dalle altre società di persone e offre vantaggi specifici sia per chi intende gestire attivamente l’impresa sia per chi desidera partecipare solo come investitore.

Il modello ibrido della SAS

Mentre nelle società semplici e nelle società in nome collettivo vige il principio di responsabilità illimitata e solidale per tutti i soci (autonomia patrimoniale imperfetta, art. 2291 c.c.), la SAS introduce una significativa eccezione. L’articolo 2313 del Codice Civile stabilisce infatti un regime di responsabilità differenziato: da un lato i soci accomandatari, con responsabilità illimitata; dall’altro i soci accomandanti, con responsabilità limitata alla quota conferita.

Questa distinzione non è un mero dettaglio formale, ma incide profondamente sulla struttura organizzativa, sulla gestione quotidiana e sulle garanzie offerte ai creditori. La SAS diventa così uno strumento flessibile che permette di combinare l’apporto di capitale di investitori con l’esperienza gestionale di soci disposti ad assumere maggiori rischi.

Profilo del socio accomandatario: poteri e responsabilità

Il socio accomandatario costituisce il perno attorno al quale ruota l’intera struttura della SAS. A lui spetta il potere di amministrazione e la rappresentanza della società, come stabilito dall’articolo 2318, comma 2, del Codice Civile: “l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”.

Questo diritto-dovere comporta l’assunzione di una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. In caso di insolvenza della società, il socio accomandatario risponde con tutto il suo patrimonio personale per i debiti sociali, senza possibilità di invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

La figura dell’accomandatario rappresenta quindi una garanzia per i creditori, che possono contare non solo sul patrimonio sociale ma anche su quello personale di chi gestisce concretamente l’impresa. Nel contempo, questo regime di responsabilità costituisce un incentivo per l’accomandatario a gestire la società con prudenza e oculatezza.

Profilo del socio accomandante: limiti e tutele

Il socio accomandante svolge essenzialmente il ruolo di finanziatore. Apporta capitale necessario per l’attività sociale, ma gode di autonomia patrimoniale perfetta: risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, mantenendo al riparo il proprio patrimonio personale.

Questa limitazione di responsabilità è bilanciata da una corrispondente limitazione dei poteri. L’articolo 2320 del Codice Civile sancisce infatti il “divieto di ingerenza”: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari”.

La violazione di questo divieto comporta una sanzione severa: l’accomandante che si ingerisce nella gestione perde il beneficio della responsabilità limitata, assumendo “responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali”, e può essere addirittura escluso dalla società ai sensi dell’art. 2286 c.c.

Questo divieto non impedisce all’accomandante di esercitare diritti di controllo e vigilanza sull’operato degli amministratori, né di esprimere pareri e raccomandazioni, purché non si traducano in atti di gestione o rappresentanza esterna della società.

Casi pratici di violazione del divieto di ingerenza

La giurisprudenza ha chiarito i confini del divieto di ingerenza attraverso numerose pronunce. Un socio accomandante che firma contratti con fornitori, impartisce direttive ai dipendenti o intrattiene rapporti con gli istituti di credito in nome della società viola chiaramente il divieto.

Meno evidenti, ma ugualmente rischiosi, sono comportamenti come:

  • partecipare attivamente alle riunioni operative con clienti e fornitori;
  • rappresentare abitualmente la società in fiere ed eventi commerciali;
  • negoziare condizioni contrattuali con i clienti.

Prendiamo il caso di un socio accomandante che, in assenza temporanea dell’accomandatario, decide di autorizzare un pagamento urgente a un fornitore. Questo singolo atto, apparentemente giustificato dall’urgenza, può comportare la perdita del beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali, anche quelle precedenti o successive all’atto di ingerenza.

Ragione sociale e riflessi sulla responsabilità

La distinzione tra accomandatario e accomandante si riflette anche nella denominazione della società. Secondo l’articolo 2314 del Codice Civile, la ragione sociale della SAS deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari.

Questa norma non ha valore meramente formale, ma sostanziale: rappresenta una garanzia per i terzi, che possono così identificare immediatamente almeno uno dei soggetti illimitatamente responsabili. La stessa disposizione prevede che “l’accomandante il cui nome è compreso nella ragione sociale risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali”.

In pratica, se un socio accomandante consente l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale, perde il beneficio della responsabilità limitata, indipendentemente dal fatto che partecipi o meno alla gestione della società. Questa regola mira a tutelare i terzi che, vedendo un nominativo nella ragione sociale, potrebbero legittimamente presumere di trovarsi di fronte a un socio illimitatamente responsabile.

La SAS come strumento di pianificazione aziendale

La struttura duale della SAS la rende particolarmente adatta per situazioni in cui coesistono esigenze diverse, come nei passaggi generazionali d’impresa. I genitori-imprenditori possono assumere il ruolo di accomandanti, mantenendo la proprietà del capitale ma limitando la responsabilità, mentre i figli che subentrano nella gestione diventano accomandatari.

Analogamente, la SAS può essere utilizzata per progetti imprenditoriali in cui si combinano competenze tecniche e risorse finanziarie: i professionisti o tecnici con specifiche competenze assumono il ruolo di accomandatari, mentre gli investitori quello di accomandanti.

Va ricordato che l’atto costitutivo, a differenza della ragione sociale, deve indicare sia i soci accomandatari che quelli accomandanti, specificando per ciascuno il ruolo assunto e la quota conferita.

Evoluzione giurisprudenziale e tendenze interpretative

L’interpretazione del divieto di ingerenza ha conosciuto negli anni un’evoluzione giurisprudenziale significativa. Le prime pronunce tendevano a un’interpretazione rigida, considerando qualsiasi attività dell’accomandante potenzialmente idonea a generare responsabilità illimitata.

Più recentemente, i tribunali hanno adottato un approccio più flessibile, distinguendo tra:

  • atti di gestione interna, come la partecipazione a decisioni strategiche, considerati ammissibili;
  • atti di rappresentanza esterna o amministrazione operativa, ritenuti in violazione del divieto.

Questa evoluzione interpretativa riflette la necessità di adattare l’istituto della SAS alle moderne esigenze imprenditoriali, senza però snaturarne la caratteristica essenziale: la distinzione tra chi gestisce e risponde illimitatamente (accomandatario) e chi investe e risponde limitatamente (accomandante).

Considerazioni fiscali e previdenziali

La distinzione tra accomandatario e accomandante rileva anche sul piano fiscale e previdenziale. Il socio accomandatario, in quanto amministratore della società, è tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti INPS, con conseguente obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali, calcolati non solo sui compensi percepiti ma anche sulla quota di reddito della società a lui attribuibile.

Il socio accomandante, invece, non essendo coinvolto nella gestione, non è soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS e versa le imposte solo sui dividendi percepiti, secondo le regole ordinarie della tassazione dei redditi di capitale.

Questa differenza di trattamento può incidere significativamente sul carico fiscale e previdenziale complessivo, rappresentando un ulteriore elemento da considerare nella scelta tra i due ruoli.

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