La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano segna un punto di svolta nell’interpretazione della proroga dei termini di accertamento legata all’emergenza pandemica. Con la pronuncia n. 1234/2025 del 14 marzo 2025, i giudici milanesi hanno stabilito che la sospensione di 85 giorni dei termini di accertamento fiscale è applicabile esclusivamente alle annualità d’imposta in scadenza nel 2020, ponendosi in netto contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione.
Il caso milanese: una decisione c2ontrocorrente
La sentenza della Corte tributaria milanese assume particolare rilevanza nel panorama giurisprudenziale attuale. I giudici hanno accolto le argomentazioni di un contribuente che contestava la legittimità di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2017, notificato solo a giugno 2024.
Secondo la ricostruzione della Corte, il termine decadenziale ordinario di cinque anni per l’accertamento fiscale era inesorabilmente scaduto il 31 dicembre 2023. La notifica al contribuente è stata pertanto considerata tardiva, escludendo categoricamente l’applicabilità della proroga di 85 giorni, che i giudici hanno ritenuto ammissibile unicamente per gli atti impositivi in scadenza nell’anno 2020.
Lo scontro con la Cassazione
La decisione milanese si pone in aperto contrasto con i recenti orientamenti della Suprema Corte. I giudici di primo grado hanno evidenziato come l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’allungamento dei termini non si limiterebbe al solo 2020 ma si estenderebbe a tutte le annualità ancora “aperte” a tale data, comporterebbe un’immotivata estensione della proroga a tutti i periodi d’imposta dal 2015 al 2020.
Tale posizione si discosta nettamente dagli indirizzi espressi dalla Cassazione, favorevoli invece all’estensione della sospensione, come evidenziato dal Decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 del Primo Presidente della Corte e dall’Ordinanza n. 960/2025 del 15 gennaio 2025 emessa dalla Prima sezione (non tributaria).
Il principio dell’emergenza circoscritta
I giudici milanesi hanno elaborato un principio interpretativo chiaro: per individuare correttamente la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al periodo emergenziale, occorre fare riferimento esclusivamente all’anno in cui si è manifestata l’emergenza che ha giustificato il ricorso alla sospensione da parte del legislatore, ovvero il 2020.
La Corte ha quindi escluso categoricamente la possibilità di “effetti a cascata” sulle annualità successive, stabilendo che i termini di sospensione di decadenza e prescrizione debbano valere con riferimento all’anno interessato dall’evento straordinario.
La reciprocità della norma
Un ulteriore elemento di rilievo nella pronuncia riguarda il principio di reciprocità. I giudici milanesi hanno infatti specificato che il maggior termine deve trovare applicazione in una logica di bilanciamento tra le parti, riconoscendo il beneficio sia a favore dell’amministrazione finanziaria sia dei contribuenti.
Questo aspetto sottolinea come la normativa emergenziale debba essere interpretata nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, senza creare disparità tra le posizioni dell’erario e dei soggetti passivi d’imposta.
Le implicazioni pratiche
La sentenza della Corte tributaria milanese ha rilevanti ricadute operative per contribuenti e professionisti. In particolare, la pronuncia offre un’interpretazione restrittiva della proroga dei termini, limitandola al solo periodo dell’emergenza pandemica.
Di conseguenza, gli avvisi di accertamento notificati oltre i termini ordinari, confidando nell’applicazione generalizzata della proroga di 85 giorni, potrebbero essere contestati come tardivi, con evidenti vantaggi per i contribuenti.
Lo scenario giurisprudenziale in evoluzione
La sentenza milanese si inserisce in un contesto giurisprudenziale già variegato, seguendo il solco tracciato negli ultimi due anni da una parte della giurisprudenza tributaria di merito, ma scontrandosi con l’orientamento della Suprema Corte.
Questa divergenza di vedute potrebbe portare a un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione o a un’interpretazione autentica da parte del legislatore, necessaria per garantire certezza del diritto in una materia così delicata come quella dei termini di decadenza degli accertamenti fiscali.
L’effetto “a catena” escluso
Il cuore della decisione milanese risiede nel rifiuto categorico di riconoscere un effetto “a catena” della sospensione di 85 giorni su tutte le annualità successive al 2020. I giudici hanno chiarito che nessuna estensione generalizzata può essere considerata conforme a legge.
Questo orientamento restrittivo si fonda su una lettura rigorosa della normativa emergenziale, che lega indissolubilmente la proroga dei termini alla situazione eccezionale verificatasi nel 2020, escludendo applicazioni analogiche o estensive a periodi d’imposta diversi.
In sintesi
IN. SINTESI Qual è il punto centrale della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano? La sentenza stabilisce che la sospensione di 85 giorni dei termini di accertamento fiscale dovuta all’emergenza pandemica si applica solo agli atti in scadenza nel 2020, escludendo le annualità precedenti e successive. In cosa consiste il caso specifico esaminato dalla Corte? Un contribuente ha contestato un avviso di accertamento per l’anno 2017 notificato nel 2024, e i giudici hanno ritenuto che fosse tardivo, poiché il termine ordinario di decadenza era scaduto il 31 dicembre 2023 e la proroga non era applicabile. Come si pone questa sentenza rispetto all’orientamento della Cassazione? In netto contrasto: la Cassazione ha sostenuto un’applicazione estensiva della proroga anche alle annualità non scadute nel 2020, mentre la Corte milanese ne limita l’efficacia al solo 2020. Quale principio interpretativo ha adottato la Corte milanese? Ha affermato che la sospensione dei termini deve riferirsi esclusivamente all’anno in cui si è verificata l’emergenza, ovvero il 2020, escludendo effetti estesi o “a catena” su altri anni. Cosa significa il principio di reciprocità richiamato nella sentenza? Che la proroga deve valere in modo equilibrato sia per l’amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, senza creare vantaggi unilaterali. Quali sono le conseguenze pratiche per i contribuenti? Potrebbero contestare come tardivi gli avvisi di accertamento notificati oltre i termini ordinari, se l’amministrazione ha fatto affidamento su un’interpretazione estensiva della proroga. Quale scenario giurisprudenziale si profila? La divergenza con la Cassazione potrebbe portare a un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite o del legislatore per garantire uniformità e certezza del diritto. |