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Sport dilettantistico: benefici fiscali salvi anche in caso di omessa presentazione del Modello EAS

1 Aprile, 2025

La Commissione Tributaria della Lombardia ha emesso una sentenza destinata a modificare un consolidato orientamento giurisprudenziale riguardante le associazioni sportive dilettantistiche (ASD). La decisione stabilisce che la mancata presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali, purché l’ente dimostri di svolgere effettivamente attività non commerciali conformi alle proprie finalità statutarie.

La natura sostanziale prevale sulla forma

La sentenza n. 2717/2025 della Commissione Tributaria della Lombardia  ha sancito un principio fondamentale: ciò che determina l’accesso alle agevolazioni fiscali è la natura effettiva dell’attività svolta dall’associazione, non l’adempimento formale della trasmissione del modello EAS.

Il caso esaminato riguardava un’ASD sottoposta a controllo fiscale, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i redditi dichiarati, assoggettandola al regime di imposizione fiscale ordinario per l’intervenuta decadenza dal regime agevolativo previsto dalla legge. La motivazione addotta dall’amministrazione finanziaria era la mancata trasmissione del modello EAS, previsto dall’articolo 30 del Decreto Legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009).

Il superamento del precedente orientamento

La decisione della Commissione Tributaria lombarda supera un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui il modello EAS rappresentava un requisito formale necessario per accedere ai benefici fiscali. In particolare, viene superato quanto stabilito dalla CGT Lombardia con la sentenza 2665/2023, che considerava la comunicazione dei dati fiscali mediante modello EAS un adempimento formale imprescindibile.

Il collegio ha ritenuto invece che il modello EAS costituisca un mero adempimento formale, non rilevante ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolativo previsto per le ASD. Ciò che conta veramente è verificare che l’ente svolga attività conformi alle finalità statutarie dichiarate.

La valutazione concreta dell’attività non lucrativa

Esaminando la contabilità e la documentazione prodotta dall’associazione, il giudice ha accertato che le prestazioni rese erano effettivamente volte alla promozione delle finalità sportive, confermando quindi la natura non commerciale dell’ente.

Questa interpretazione trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che le agevolazioni previste dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR 633/1972 in favore delle associazioni non lucrative dipendono dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cassazione 25402/2024).

Quando l’ente perde la qualifica di non commerciale

Vale la pena ricordare che, secondo l’articolo 149 del TUIR, un ente non commerciale perde questa qualifica qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. La norma stabilisce che la natura non commerciale dell’ente deve essere verificata in concreto, indipendentemente dalle previsioni statutarie.

Implicazioni pratiche per le associazioni sportive

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per le ASD, poiché afferma chiaramente che non esiste alcun obbligo giuridico che imponga la presentazione del modello EAS a pena di decadenza dai benefici fiscali. L’elemento determinante rimane la verifica concreta della natura non lucrativa dell’attività esercitata dall’ente.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, ciò significa che in caso di controlli fiscali, potranno difendere il proprio diritto alle agevolazioni fiscali dimostrando la reale natura delle attività svolte, anche in assenza della presentazione del modello EAS.

Il giusto equilibrio tra sostanza e forma

La sentenza stabilisce un equilibrio più ragionevole tra gli adempimenti formali e la sostanza delle attività svolte dalle associazioni. Sebbene sia sempre consigliabile rispettare tutti gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa, questa decisione riconosce che un’omissione formale non dovrebbe penalizzare enti che operano effettivamente senza scopo di lucro.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono ora contare su un precedente giurisprudenziale che valorizza la sostanza dell’attività non lucrativa rispetto agli adempimenti formali, garantendo maggiore tutela a quelle realtà che promuovono genuinamente lo sport dilettantistico nel nostro paese.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è il principio stabilito dalla Commissione Tributaria della Lombardia nella sentenza 2717/2025? La sentenza afferma che la mancata presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali, se l’associazione dimostra di svolgere attività non commerciali in linea con le finalità statutarie.


In che modo questa decisione modifica l’orientamento giurisprudenziale precedente? Supera il principio secondo cui il modello EAS era un requisito imprescindibile per le agevolazioni, affermando invece che si tratta di un adempimento formale privo di rilievo sostanziale ai fini fiscali.


Qual è stata la posizione dell’Agenzia delle Entrate nel caso esaminato? L’amministrazione ha revocato i benefici fiscali a un’ASD per la mancata trasmissione del modello EAS, ritenendola causa di decadenza automatica dal regime agevolato.


Cosa ha accertato il giudice analizzando il caso concreto? Ha verificato che l’attività dell’associazione era effettivamente non lucrativa e conforme alle finalità statutarie, confermando il diritto ai benefici fiscali.


Quali riferimenti normativi e giurisprudenziali supportano questa interpretazione? La decisione si allinea all’articolo 148 del TUIR, all’articolo 4 del DPR 633/1972 e alla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 25402/2024), che danno rilevanza alla sostanza dell’attività rispetto alla forma.


Quando un ente perde la qualifica di non commerciale secondo la normativa vigente? Quando svolge prevalentemente attività commerciale per l’intero anno fiscale, a prescindere da quanto indicato nello statuto (art. 149 TUIR).


Quali sono le implicazioni pratiche della sentenza per le ASD? In caso di controlli fiscali, le ASD potranno conservare i benefici fiscali anche senza modello EAS, se dimostrano la reale natura non commerciale delle loro attività.


Che importanza assume questa pronuncia nel bilanciamento tra forma e sostanza? Stabilisce un equilibrio più equo, tutelando gli enti che operano genuinamente senza fini di lucro, anche in presenza di omissioni formali come la mancata trasmissione del modello EAS.

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